Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32063 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32063 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: nel procedimento a carico di:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANIA
COGNOME NOME NOME a AUGUSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania impugna, per violazione degli artt. 516 e ss. cod. proc. pen., la sentenza del Tribunale di Sirac che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato NOME COGNOME, perché l’azione non poteva essere proseguita per difetto di querela, in relazione al reat di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, alla luce dell’entr vigore della nuova formulazione dell’art. 624, comma 3, cod. pen., introdotta dall’art. comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022.
2. Il pubblico ministero ricorrente evidenzia che sarebbe stato impedito al rappresentante dell’accusa di contestare in udienza dibattimentale l’aggravante prevista dall’art. 62 comma primo, n. 7, cod. pen. dell’essere la cosa provento di furto destinata ad un pubblico servizio – aggravante che avrebbe reso procedibile d’ufficio il reato, com stabilito dal nuovo testo del citato art. 624, comma 3, cod. proc. pen. – poiché il giud monocratico l’ha ritenuta tardiva e inammissibile, sul presupposto che non si potrebbe ex post modificare in peius, retroattivamente, la posizione dell’imputato. Il giudice si è richiamato alla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, tra le altre, alla pr delle Sezioni Unite n. 49935 del 28/9/2023, NOME, Rv. 285517 ed alla pronuncia Sez. 3, n. 43240 del 6/7/2016, 0., Rv. 267937.
Il ricorrente lamenta la contrarietà di tale impostazione ermeneutica adottata dall sentenza impugnata rispetto agli artt. 516 e SS. del codice di rito: sarebbe precluso giudice qualunque sindacato sull’ammissibilità della contestazione da parte del pubblico ministero di un fatto diverso da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio, anc solo con riguardo ad una differente aggravante, dovendo egli comunque provvedere a giudicare del capo d’imputazione come modificato.
La scelta di effettuare una nuova contestazione rientra nel potere esclusivo del pubblic ministero inerente all’esercizio dell’azione penale, non essendo al riguardo previsti da legge alcun consenso da parte dell’imputato né autorizzazione alcuna da parte del giudice: si tratta di un atto imperativo, insindacabile ed obbligatorio del pubb ministero.
Il ricorrente cita, a conforto di tale impostazione ermeneutica, Sez. 4, n. 47769 d 22/11/2023, COGNOME, Rv. 285421 e la lettera stessa dell’art. 517 cod. proc. pen. secondo cui, il pubblico ministero “contesta all’imputato” il reato connesso o circostanza aggravante emersa dagli atti del dibattimento, senza prevedere alcuno spazio di intervento per l’organo giudicante.
Nel caso di specie, quindi, il Tribunale ha illegittimamente negato l’esercizio di potere-dovere da parte del pubblico ministero, asserendone la tardività, ragionando
erroneamente solo in termini di mancanza di querela, non proposta dalla parte (decorso il termine di legge concesso ex art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022).
AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con requisitoria scritta, dovendo ritenersi contestata utilmente l’aggravante che rende procedibile d’ufficio il reato, prevista dall’art. 625, comma prim n. 7, cod. pen., della destinazione del bene energia elettrica a pubblico servizio. E t conclusione è valida sia che si acceda alla tesi secondo cui l’aggravante in esame ha natura valutativa sia che la si ritenga contestabile “in fatto”, secondo la distinzione d Sezioni Unite, operata nella sentenza Sez. U, n. 24906 del 18/4/2019, COGNOME, Rv. 275436.
Nella fattispecie è ben evidenziata la dicitura del serivizio elettrico nazionale come en che ha subito il reato e la contestazione è valida anche nel caso di allacciamento abusivo a terminali collocati in una proprietà privata, poiché ciò che conta è la destinazione fin della res sottratta ad un pubblico servizio da cui viene distolta.
3.1. La difesa dell’imputato COGNOME COGNOME due memorie con le quali evidenzia l’errore in cui è incorso il ricorrente procuratore generale, che ha considerato esisten un’attività processuale invece mai svolta dal pubblico ministero di udienza nel presente processo, il quale non ha proceduto a contestare l’aggravante dell’essere la cosa destinata a pubblico servizio, bensì ha concluso per l’improcedibilità, come riportat espressamente nella sentenza impugnata. Inoltre, si deduce la natura valutativa dell’aggravante della destinazione a pubblico servizio, che, quindi, non consente di ritenere contestata in fatto l’aggravante nel capo di imputazione così come costruito.
La difesa conclude, pertanto, per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
All’udienza del 23.9.2023 il pubblico ministero non ha formulato alcuna richiesta di contestazione suppletiva, come invece frequentemente è accaduto nella prassi processuale, in alcuni uffici di merito, in ragione della sopravvenuta procedibilit querela dei reati di furto aggravati da circostanze che, per effetto delle modific apportate all’art. 624, comma 3, cod. pen. dal d. Igs. n. 150 del 2022, non determinano più la procedibiità d’ufficio.
Piuttosto, come emerge dal verbale di udienza, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo non doversi procedere per mancanza di querela.
Il ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO deduce, quindi, un motivo inammissibile e fuori fuoco, poiché non vi è stata violazione dell’art. 517 cod. proc. pen.: il pubblico ministero udienza, nel caso di specie, non ha fatto alcuna richiesta di contestazione dell’aggravante dell’essere il bene sottratto destiNOME a pubblico servizio, che avrebbe fatto scattare procedibilità d’ufficio, ma ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del reato
La stessa sentenza impugnata rileva che le parti hanno concordemente chiesto l’improcedibilità del reato per mancanza di querela (così dovendo intendersi il riferimento in motivazione alle conclusioni “in maniera conforme a quanto sopra riportato”, vale a dire la nuova disciplina dell’improcedibilità e la constatata mancata proposizione d querela).
Tale peculiare situazione processuale impedisce di applicare i pur condivisi principi recentemente stabiliti da Sez. 5, n. 14890 del 14/9/2024, COGNOME, Rv. 286291 (conformi, tra le altre, Sez. 5, n. 14888 del 14/9/2024 e Sez. 5, n. 28108 del 7/6/2024) secondo cui l’aggravante con natura “valutativa” dell’essere la cosa sottratta destinata pubblico servizio (art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.) è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata una condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, la quale garantisce l’erogazione d “servizio” destiNOME a raggiungere le utenze terminali di un numero indetermiNOME di persone, per soddisfare un’esigenza di rilevanza “pubblica”.
Ciò perché le Sezioni Unite, nella sentenza Sez. U, n. 24906 del 18/4/2019, COGNOME, Rv. 275436, distinguendo tra aggravanti contestabili in fatto ed aggravanti con natura “valutativa” che hanno bisogno di essere specificamente evocate nell’imputazione per potersi ritenere validamente contestate, ricostruiscono in modo articolato e non con una soluzione rigida la questione riguardante le modalità di contestazione delle aggravanti che non presentano la caratteristica di essere “autoevidenti”, vale a dire immediatamente percepibili da un agente “medio” nella loro portata aggravatrice del trattamento sanzioNOMErio, sì da potersi legittimamente ritenere contestabili “in fatto”.
Per le Sezioni Unite, nel primo caso, è doverosa una contestazione che risulti chiara e precisa e che richiami l’imputato ad una difesa accorta e puntuale, al riguardo; ma è anche consentito che il connotato giuridico in questione possa ritenersi adeguatamente contestato ed evidenziato mediante “espressioni evocative” che lo riguardino puntualmente; espressioni che, perciò, risultano anche idonee a prendere il posto della contestazione formale (quella cioè effettuata mediante la indicazione dell’articolo di legg o del comma in cui è menzionata l’aggravante).
Seguendo la preziosa ermeneutica della sentenza Sez. 5, n. 14890 del 2024, è proprio questo lo snodo rilevante della sentenza COGNOME che, se da un lato offre indicazioni preziose circa i limiti da porre alla c.d. “contestazione in fatto” quando l’aggravante natura “valutativa”, d’altra parte, per questa ipotesi, non pretende di dettare un crite
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inflessibile riguardante le modalità attraverso le quali possa perseguirsi l’intento di contestazione chiara e precisa circa la natura effettiva del fatto aggravatore.
Si tratta, per questo, di una soluzione che necessariamente è influenzata dall’analisi dell fattispecie concreta, con una consistente incidenza, e variabilità, delle scelte, effettuarsi caso per caso.
2.1. Tuttavia, il pubblico ministero, nella fattispecie sottoposta al Collegio, non ha fis in udienza le basi per consentire, poi, la proposizione del ricorso relativo alla procedibi d’ufficio del reato, non avendo formulato alcuna eccezione sulla possibilità di ritene contestata validamente l’aggravante della destinazione dell’energia elettrica sottratta pubblico servizio e neppure provando a contestare tale circostanza ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., poiché, anzi, si è concluso nel senso dell’improcedibilità.
Il ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Corte d’Appello di Catania, pertanto, inammissibile.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso del PG.
Così deciso il 2 maggio 2024.