Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 32673 Anno 2024
Penale Sent. Sez. F Num. 32673 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/08/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Teggiano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 19/01/2024;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; letta la memoria depositata dal difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha insis per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna con sentenza del 19 gennaio 2024 (motivazione depositata il successivo 15 aprile) ha confermato la pronuncia di primo grado dal Tribunale di Rimini ch previo riconoscimento dell’attenuante del concorso della persona offesa e delle circostanz attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., ha condannato COGNOME NOME alla pena di giorni trenta di reclusione, convertiti in euro 7,500 di multa, per il reato di cui all’art. 590 bi 1, cod. pen.
La contestazione ha ad oggetto lesioni personali giudicate guaribili in giorni 60 cagion per colpa al conducente di un motociclo con il quale NOME, alla guida della propria autovettu entrava in collisione (fatto accaduto in data 18 luglio 2016).
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha, a mezzo del proprio difensore, proposto ricorso nel quale deduce due motivi.
2.1. Con il primo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., per ave Corte di appello ritenuta la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale e c incide sul regime di procedibilità del reato (ossia il comma 5, n. 2 dell’art. 590 bis cod. pe avere cagionato l’incidente “procedendo contromano”); circostanza aggravante che non è mai stata contestata in modo specifico all’imputato; poiché la persona offesa non ha sporto querel si invoca – esclusa detta circostanza aggravante – la declaratoria di improcedibilità.
2.2. Con il secondo – e subordinato – motivo si contesta che nella specie sussista comunque l’aggravante, atteso che nella specie al più l’imputato avrebbe superato la doppia stris continua di mezzeria in fase di sorpasso, condotta non equiparabile a quella di “guida contromano”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo del ricorso, che ha valenza pregiudiziale, è fondato.
Il fatto contestato al COGNOME è accaduto nel luglio del 2016, quando era già entrata vigore la modifica normativa di cui alla legge n. 41 del 2016 (che ha tra l’altro inserito le aggravate delle lesioni colpose stradali, previste dal comma 5 dell’art. 590 bis cod. pen.).
Rileva il Collegio che la contestazione fa riferimento al solo comma 1 dell’art. 590 bis co che la condanna di primo grado è relativa a detta ipotesi. Infatti, la pena base è stata determi dal Tribunale monocratico di Rimini in mesi tre di reclusione, poi ridotta per le circos attenuanti del concorso di colpa e di quelle generiche, senza quindi che il primo Giudice abb effettuato il giudizio di valenza ex art. 69 cod. pen. rispetto a eventuali aggravanti. Deve, ancora, considerarsi, che la pena minima per l’ipotesi aggravata del comma 5 è, in caso di lesioni gra
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la reclusione di un anno e sei mesi mentre la pena inflitta è relativa a quella (reclusione d mesi a un anno) edittalmente stabilita nel comma 1.
La sentenza impugnata ha evidenziato che nella contestazione (come modificata all’udienza del 10 aprile 2019) si fa riferimento al fatto che l’imputato è andato a collidere c ciclomotore guidato dalla persona offesa “avendo superato la linea di mezzeria”, condotta che l Corte territoriale ha ritenuto rientrare nella “guida contromano”. Al riguardo, si è richiamat pronuncia della Cassazione civile (Sez. 2, ord. n. 18493 del 04/09/2020, Rv. 659185 – 01) secondo la quale «la circolazione contromano – vietata dall’art. 143, commi undicesimo e dodicesimo, del codice della strada – si ha quando il veicolo percorrendo una strada a doppi senso di circolazione invade la corsia destinata alla opposta direzione di marcia ovvero proced nella carreggiata destinata al senso opposto. La disposizione concorre – e non è in rapporto d specialità – rispetto all’art. 146, che invece sanziona la violazione della segnaletica strad cui agli artt. 38-43, ipotesi che può ritenersi integrata anche dalla semplice circolazione so strisce longitudinale, senza alcuna invasione della corsia contrapposta (art. 40, comma 10 lettera b)».
Pertanto, conclude sul punto la Corte territoriale, detta contestazione determina, pu seguito della modifica apportata dal d.lgs. n. 150 del 2022, la procedibilità di ufficio del r tal che – pur prescindendo dall’erronea determinazione della pena operata dal primo Giudice (riferita all’ipotesi base dell’art. 590 bis cod. pen.) – il delitto di lesioni colpose strada in quanto appunto aggravato ai sensi del comma 5, n. 2), comunque procedibile.
3.1. Trattasi di argomentazione non condivisibile. Invero, la modifica apporta all’imputazione in sede di giudizio di primo grado non è sufficiente a ritenere integrata una ri contestazione della circostanza aggravante che rende – anche dopo la modifica del d.lgs. n. 150 del 2022 – procedibile d’ufficio il reato ascritto all’imputato.
Infatti, nel capo di imputazione modificato difetta una precisa enunciazione dell’aggravan in oggetto, aggravante che fa espresso riferimento al fatto che l’incidente venga cagionato d conducente di veicolo che stia “procedendo contromano”.
In tema di contestazione nell’imputazione delle circostanze aggravanti, le Sezioni Unite questa Corte (sent. n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 – 01) hanno precisato che «l’enunciazione in forma chiara e precisa» non solo del fatto, ma anche delle circostanz aggravanti, oltre ad essere prevista dagli artt. 417, lett. b), 429, comma 1, lett. b) e – per di giudizio dinanzi al Tribunale monocratico a citazione diretta – dall’art. 552, comma 1, le cod. proc. pen., a chiusura di un sistema processuale in cui tale enunciazione assume il rili di una componente essenziale e indefettibile della contestazione dell’accusa», conforma la disciplina processuale interna alla previsione dell’art. 6, comma 3, lett. a) CEDU. in base al q «ogni accusato ha diritto soprattutto ad essere informato, nel più breve tempo possibile, in lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa eleva suo carico» e si è rilevato che il riferimento alla informazione dettagliata sulla natura dell’
non può che comprendere le circostanze aggravanti nella loro incidenza sull’entità del fat contestato e sulle conseguenze sanzionatorie che ne derivano. Il Supremo collegio nomofilattico ha aggiunto che «la precisazione degli elementi fattuali costitutivi dell’aggravante può dunque indiscutibilmente riconosciuta quale condizione perché la contestazione in questa forma possa essere ritenuta valida, pure in una prospettiva sostanzialistica fondata, come quest Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare con riguardo alla correlazione fra l’accusa e l decisione, sulla concreta possibilità per l’imputato di difendersi sull’oggetto dell’addebito U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051). Da questa condizione discende che l’ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verifi rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, a degli elementi costitutivi delle stesse. Questo aspetto, infatti, determina inevitabilmente i di precisione e determinatezza che rende l’indicazione di tali elementi, nell’imputazi contestata, sufficiente a garantire la puntuale comprensione del contenuto dell’accusa da par dell’imputato».
La sentenza delle Sez. U ha ancora rilevato – in riferimento alle circostanze aggravanti ne quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa componenti valutative – che in questi casi «le modalità della condotta integrano l’ipo aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quanti Essendo tali, dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi in base ad valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero nella formulazione dell’imputazione e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio. Ove il risultato di questa valutazione esplicitato nell’imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni d sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi fattispecie circostanziale. Né può esigersi dall’imputato, pur se assistito da una difesa tec l’individuazione dell’esito qualificativo che connota l’ipotesi aggravata in base ad un auton compimento del percorso valutativo dell’autorità giudiziaria sulla base dei dati di fatto conte trattandosi per l’appunto di una valutazione potenzialmente destinata a condurre a conclusion diverse. La necessità dell’enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto dell’imputazion prevista dalla legge processuale, impone che la scelta operata dalla pubblica accusa fra t possibili conclusioni sia portata a conoscenza della difesa; non potendosi pertanto ravvisare u valida contestazione della circostanza aggravante nella mera prospettazione in fatto deg elementi materiali della relativa fattispecie».
3.2. Applicando detti principi al caso oggetto del presente ricorso, deve osservarsi che considerando anche il mancato richiamo, in sede di modifica dell’imputazione, del comma 5, n. 2, dell’art. 590 bis cod. pen. – il mero riferimento all’avere “superato la linea di mezzer consente di ritenere ritualmente contestata l’aggravante in esame, che richiede di aver cagionato l’incidente “circolando contromano”. Ciò in quanto, la sussunzione del fatto di ave superato la linea di mezzeria (diverso da un punto letterale rispetto alla circolazione contromano) nella4edetta aggravante richiede una valutazione, come emerge anche dalla sentenza della
Cassazione civile alla quale si è riferita la Corte di appello. Valutazione – circa la equipara tra “superamento della linea di mezzeria” – fatto contestato – e “circolazione contromano circostanza aggravante – che doveva essere puntualmente esplicitata nella modifica del fatt contestato, dando modo, tra l’altro, all’imputato di difendersi sul punto e di p eventualmente esercitare le facoltà a lui attribuite in tema di richiesta di riti alternativi o alla prova, a seguito delle sentenze della Corte cost. nn. 184 del 2014, 139 del 2015 e 141 de 2018.
Per le suesposte considerazioni, deve escludersi che all’imputato sia stata ritualment contestata l’aggravante in oggetto, risultando a seguito dell’intervento del d.lgs. n. 150 del il reato ascritto al COGNOME (lesioni personali colpose gravi ex art. 590 bis, comma 1, cod. p procedibile esclusivamente a querela di parte; querela che, come emerge dalla motivazione della sentenza di secondo grado, non è stata presentata dalla persona offesa.
Da ciò consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto della necessaria condizione di procedibilità.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non essere proseguita per mancanza di querela.
Così deciso il 13 agosto 2024
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Il Présidente
NOME