Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12372 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12372 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a COGNOME VALLE PIANA il 03/06/1980
avverso l’ordinanza del 10/10/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Salerno rigettava l’istanza di riesame del difensore del ricorrente di revoca e/o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, e confermava la ordinanza del GIP del Tribunale di Salerno del 24 settembre 2024, in relazione ai delitti di furto aggravato Ai tteokiatuJetdi denaro custodito all’interno dei portamonete presenti nei banchi in prossimità degli erogatori di carburante del distributore RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” di proprietà della RAGIONE_SOCIALE
Contro l’anzidetta ordinanza, l’indagato propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME affidato ad un unico motivo, di seguito sintetizzato ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 n primo ed unico motivo di ricorso lamenta violazione dell’art.606, lett. b) e c), cod. proc. pen., deducendo l’esercizio dell’azione penale in difetto della condizione di procedibilità della querela in quanto il dipendente presentava denuncia senza manifestare una richiesta di volontà punitiva del colpevole nonché in relazione alla qualificazione del reato come procedibile d’ufficio deducendo non contestata l’aggravante di avere commesso il fatto su cose destinate ad un pubblico servizio e che, in assenza di formale contestazione, non rientra nei poteri del Tribunale del riesame la individuazione di una aggravante a contenuto valutativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto il reato di furto procedibile d’ufficio in quanto la condotta illecita, caratterizzata da plurime sottrazioni di beni (denaro e carburante), è stata eseguita anche nei confronti di cose destinate ad un pubblico servizio (il carburante, all’interno di un distributore, posto sull tangenziale di Salerno), in quanto l’attività di distribuzione di carburante eroga un servizio per tutta la collettività, servizio fondamentale per la vita e l’organizzazione delle attività sociali.
Il Tribunale ha ritenuto contestata in fatto l’aggravante di cui all’art.625, comma 1, n.7, cod. pen., di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio, desumendola dall’imputazione attraverso la descrizione delle modalità della condotta e di uno dei beni (il carburante) presi di mira.
2.1 Va premesso che, a seguito della modifica dell’art. 624, comma 3, cod. pen., intervenuta per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto, anche se aggravato o pluriaggravato ai sensi dell’art. 625 cod. pen., è divenuto punibile a querela della persona offesa, tranne che nei seguenti casi: – se la persona offesa è incapace, per età o per infermità; – se ricorre taluna delle circostanze di cui all’art. 625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede (il reato, quindi, è procedibile di ufficio anche quando il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o (stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento), destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza); – se ricorre taluna delle circostanze di cui all’art. 625, numero 7-bis.
2.2 Nel caso in esame, va rilevato che: il reato è stato commesso dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia; la persona offesa non ha presentato querela; nell’originaria imputazione non era indicata la norma che prevede l’aggravante di avere commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio, anche se era specificato che il furto aveva ad oggetto sia denaro (monete) che carburante asportato dal distributore di carburante RAGIONE_SOCIALE della ditta RAGIONE_SOCIALE
3. La circostanza aggravante di avere commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio è sicuramente connotata da componenti di natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico (sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di “pubblico servizio”), che riposa su considerazioni in diritto che non sono rese palesi dal mero riferimento all’oggetto sottratto. Tuttavia, come già affermato da questa Corte, accanto alla contestazione formale della aggravante, può ritenersi consentita anche un tipo di contestazione “non formale”, quando la descrizione di essa renda manifesto all’imputato che dovrà difendersi dall’accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse dell’intera collettività (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291; Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024, COGNOME, n.m.).
3.1 Le Sezioni Unite, con la sentenza Sorge (n. 24906 del 18/04/2019), hanno accreditato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità favorevole alla c.d. contestazione “in fatto” delle aggravanti, nel senso di una formulazione dell’imputazione che non sia espressa nell’enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell’indicazione della specifica norma di legge, ma che riporti, in maniera sufficientemente chiara e precisa, gli elementi di fatto integranti la circostanza, così da permettere all’imputato di averne piena consapevolezza e di espletare adeguatamente la propria difesa. Le Sezioni Unite aggiungono che: «l’ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse»; «la contestazione in fatto non dà luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive»; «in questi casi, invero, l’indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell’imputazione l fattispecie aggravatrice, in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l’adeguato esercizio dei diritti di difesa dell’imputato»; diversamente avviene «con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative, risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l’ipotesi
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aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative»; infatti, «dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi, in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero, nella formulazione dell’imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio». In relazione a quest’ultimo tipo di circostanze, ove il risultato della suddetta valutazione non sia esplicitato nell’imputazione, la contestazione deve essere considerata priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale.
5.2. L’insegnamento delle Sezioni Unite è, quindi, nel senso di ammettere la contestazione in fatto delle circostanze aggravanti, a condizione che, nel rispetto del diritto di difesa, l’imputazione riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie. Chiarezza e precisione della contestazione vanno raccordate, di volta in volta, alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse: in presenza di elementi valutativi, il grado d determinatezza della contestazione va ragguagliato alla esplicitazione di essi. Vi sono dei casi in cui la contestazione delle circostanze è resa immediatamente comprensibile dal mero riferimento a dati materiali che si possono definire “autoevidenti”, vi sono dei casi che involgono elementi valutativi talmente complessi da non lasciare spazio ad alternative e rendere necessario esporre la natura fidefacente dell’atto, o direttamente, o mediante l’impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l’indicazione della relativa norma (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436). Nella sentenza Sorge, si ricostruisce in modo articolato e non con una soluzione rigida la questione riguardante le modalità di contestazione delle aggravanti che non presentano la caratteristica della autoevidenza. Nei casi in cui la circostanza aggravante è integrata da elementi che richiedono un apprezzamento giuridico/fattuale di natura complessa, il cui esito è necessariamente “aperto”, per le Sezioni Unite, è certamente doverosa una contestazione che risulti chiara e precisa, ma è anche consentito che il connotato giuridico/fattuale in questione possa ritenersi adeguatamente contestato mediante “espressioni evocative” che lo riguardino espressamente. E che, perciò, risultano idonee a sostituire, con la medesima efficacia, la contestazione formale. Per le aggravanti valutative, risulta, pertanto, consentito il ricorso a una contestazione “non formale”, mediante il ricorso alla perifrasi o al “giro di parole”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4. Il Collegio aderisce alla giurisprudenza secondo cui ha natura “valutativa” e non “autoevidente” la circostanza aggravante dell’essere il bene, oggetto di furto, destinato a pubblico servizio.
La destinazione a pubblico servizio del bene-carburante, oggetto di furto, non è un connotato intrinseco e autoevidente del bene medesimo, posto che, per essere affermata o negata, richiede una complessa valutazione da parte dell’interprete, riguardante anche norme extra-penali. Ciò che determina la punizione più grave è, infatti, la dimensione pubblica e collettiva dell’interesse eventualmente attinto nel caso concreto (Sez. 5, Sentenza n. 35873 del 23/05/2024, Rv. 286943 – 01).
La verifica circa la sussistenza della aggravante in parola passa inoltre per la nozione, più generale, di “destinazione a pubblico servizio”, che non è data dalla constatazione della fruizione pubblica del bene, bensì dalla qualità del servizio che viene organizzato e che è destinato appunto alla soddisfazione di un bisogno riferibile alla generalità dei consociati (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, Giordano, Rv. 257773) e quanto al bene benzina, mancando un riferimento ontologico di natura normativa circa la destinazione al soddisfacimento di un pubblico vantaggio cl n Carb~ t- -Wcz , U) – è necessaria una formale contestazione in maniera da rendere manifesto all’indagato che dovrà difendersi dall’accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa, contestazione che nella specie manca.
Sulla base delle considerazioni che precedono va annullata l’ordinanza impugnata e l’ordinanza applicativa della misura cautelare ed ordinata la immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa essere.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza applicativa della misura cautelare e ordina la immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ex art.626 c.p.p.
Così deciso in Roma il 19/12/2024.