Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26798 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26798 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME LA SPEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento gravato per essere il reato improcedibile per difetto di querela.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 30 marzo 2023, in parziale riforma di quella del Tribunale di La Spezia, con la quale COGNOME NOME era stato ritenuto penalmente responsabile di un tentativo di furto della somma di euro 1,10 in monete custodite all’interno di un parcometro, con l’aggravante della violenza sulle cose e con la recidiva, ritenute equivalenti con la attenuante di cui all’art. 62 n. 4, cod (in La Spezia, il 4/4/2015), ha ridotto la pena, ritenuta la procedibilità del reato dopo l’entrata in vigore del d. Igs. n. 150/2022, per essere integrata anche l’aggravant (ritenuta contestata in fatto) della destinazione del bene (parcometro) a servizio frui dal pubblico (posteggio veicoli in luogo pubblico).
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge avuto riguardo alla procedibilità del reato, p avere la Corte ritenuto contestata in fatto l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod (sub specie destinazione del bene a pubblico servizio), in maniera non coerente ai principi fissati dal diritto vivente (Sez. Unite Sorge del 2019), stante il car valutativo della stessa, con conseguente violazione del principio di correlazione t accusa e sentenza.
Il ricorso è stato assegNOME alla Settima sezione in sede di esame preliminare e, all’esito dell’udienza camerale del 3 aprile 2024, riassegNOME alla Quarta sezion penale.
Il difensore ha depositato memoria con la quale, sviluppati i motivi di ricors ha contestato la sussistenza dei rilevati profili di inammissibilità.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento senza rinvio d provvedimento gravato per essere il reato improcedibile per difetto di querela.
Considerato in diritto
La sentenza va annullata senza rinvio, in accoglimento del motivo di ricorso per essere il reato non procedibile per mancanza di querela.
La risposta del giudice del gravame, in merito alla permanente procedibilità del reato per cui è processo è evidentemente correlata alla tematica della sussistenza dell’aggravante della destinazione a pubblico servizio del bene sottratto che, nell specie, non è stata espressamente contestata dal pubblico ministero, il quale ha invece provveduto a contestare solo quella della violenza sulle cose, sia attraverso i riferime normativi [art. 625, n. 2), cod. penl, che avuto riguardo alla descrizione della rela
condotta (forzatura del parcometro). A fronte di una sentenza di primo grado, nella quale non è dato rinvenire alcun cenno a tale, ulteriore elemento circostanziale, anch ai fini della valutazione dell’effettivo disvalore della condotta, i giudici del g hanno ritenuto che la maggiore offensività del fatto derivasse dalla descrizione di ess contenuta nella imputazione.
Orbene, sul punto, si è già precisato che la ratio dell’aggravante della quale si discute risiede certamente nella maggior tutela che deve essere offerta a determinate cose, in ragione della loro destinazione e la sussistenza di tale presupposto determin l’operatività dell’aggravante a prescindere dagli effetti provocati dall’azione delit (sez. 4, n. 21456 del 17/4/2002, Tirone, Rv. 226117-01; n. 1850 del 7/1/2016, COGNOME, Rv. 266229-01).
Essa, peraltro, sussiste per il fatto stesso che la cosa sottratta oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all’erogazione di un pubblico servizio, essendo arbitrario sostenere che la nozione di «pubblico servizio», in rapport alla destinazione di beni strumentali, si incentri sull’accessibilità di essi ad opera generalità dei consociati, rilevando invece la qualità del servizio che viene organizza anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali (in motivazione, sez. 6, n 698 del 3/12/2013, dep. 2014).
5. Ciò posto, va tuttavia precisato che il tema all’esame è quello del contestazione in fatto di un’aggravante e non quello della riqualificazione giuridica fatto come contestato: secondo il diritto vivente, infatti’ quest’ultima conce “un’ipotesi criminosa difforme da quella contestata, pur se tale da potervi ricondurre fatto materialmente descritto nell’imputazione”; la contestazione in fatto, invece, ric quando nella contestazione sono descritti gli elementi fattuali di una determinat fattispecie (circostanziale) “anche se non esattamente identificata nei richiami normati in detta imputazione formalmente indicati”. Pertanto, é evidente che la soluzione della questione giuridica inerisce al tema della contestazione da parte della pubblica accusa.
Deve, poi, tenersi presente che i principi affermatisi nella giurisprudenza ordine alla contestazione in fatto di elementi circostanziali non sono applicabili in m indifferenziato con riguardo a tutte le fattispecie, a prescindere, cioè, dalle parti connotazioni con le quali le stesse sono costruite nelle norme che le prevedono.
Fatta tale premessa, deve intanto ribadirsi che per «contestazione in fatto» deve intendersi, conformemente ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità con particolare riguardo alle circostanze aggravanti, una formulazion dell’imputazione che non sia espressa nell’enunciazione letterale della fattispeci circostanziale o nell’indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma ripor in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano fattispecie, consentendo all’imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi (sez. 1, n. 51260 del 8/2/2017, Archinito,
Rv. 271261; sez. 6, n. 4461 del 15/12/2016, dep. 2017, Quaranta, Rv. 269615; sez. 2, n. 14651 del 10/1/2013, COGNOME, Rv. 255793; sez. 6, n. 40283 del 28/9/2012, COGNOME, Rv. 253776; sez. 5, n. 38588 del 16/9/2008, Fomaro, Rv. 242027), in maniera che sia coerente anche con il principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Pertanto, ai fini dell’ammissibilità di una contestazione in fatto di si fattispecie, deve operarsi un necessario distinguo a seconda della natura degli elementi costitutivi delle circostanze esaminate, aspetto che implica evidentemente anche il profilo inerente al grado di precisione e determinatezza che rende l’indicazione di ess nella imputazione tale da garantire all’imputato una puntuale comprensione dell’accusa mossagli. Ciò in quanto l’imputazione può considerarsi certa solo se il fatto contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un complet contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa, la contestazione non dov esser riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti qu atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongano l’imputato in condizione di conosce in modo ampio l’addebito (sez. 5, n. 51248 del 5/11/2014, Cutrera, Rv. 261741-01). Quanto, poi, al profilo della completezza, é sufficiente che il fatto sia contestato in da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa, sicché è legittimo ricorso al rinvio agli atti del fascicolo processuale, purché si tratti di atti intelle equivoci e conoscibili dall’imputato (sez. 5, n. 10033 del 19/1/2017, NOME, Rv. 26945501, in cui la Corte ha ritenuto chiaramente contestato il fatto in relazion un’imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale costruita mediante riferimento alle “immobilizzazioni” risultanti dal bilancio di una specifica annualità; sez. 3, n. del 4/12/2017, dep. 2018, Scrudato, Rv. 27:3692-01; sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258948-01).
Tali connotati, peraltro, possono essere ravvisati o meno nella casistica solo i base ad una valutazione compiuta, in primo luogo, dal pubblico ministero nella formulazione dell’imputazione e, di segui giudice. Ove «…il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell’imputazione, la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazio risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattis circostanziale. Né può esigersi dall’imputato, pur se assistito da una difesa tecnic l’individuazione dell’esito qualificativo che connota l’ipotesi aggravata in base ad autonomo compimento del percorso valutativo dell’autorità qiudiziaria sulla base dei dati di fatto contestati, trattandosi per l’appunto di una valutazione potenzialme destinata a condurre a conclusioni diverse» (Sez. U, n. 24906 del 18/4/2019, Sorge, in motivazione, in fattispecie relativa alla ammissibilità di una contestazione in f dell’aggravante di cui all’art. 476, comma 2, cod. pen., in cui il Supremo collegio de
nomofilachia ha affermato il principio per il quale la stessa non può ritene legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, qualora nel capo d’imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell’atto, direttamente, o mediante l’impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l’indicazione della relativa norma, escludendo che la mera indicazione dell’atto, relazione al quale la condotta di falso è contestata, sia sufficiente a tal fine in l’attribuzione ad esso della qualità di documento fidefacente costituisce il risulta una valutazione).
In conclusione, l’enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto dell’imputazione, prevista dalla legge processuale, sta a significare che è rimesso prim di tutto al pubblico ministero esplicitare compiutamente l’accusa dalla quale il sogge accusato deve essere posto in condizioni di difendersi, senza che lo stesso sia onerato di rinvenire nell’imputazione la scelta fra più possibili conclusioni in concreto operata d pubblica accusa. Pertanto, in base a tale ricostruzione, è corretto affermare che contestazione in fatto non pone particolari problemi nel caso di circostanze aggravant «… … le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscon comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o og determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l’indicazione fatti materiali è idonea a riportare nell’imputazione la fattispecie aggravatrice in suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l’adeguato esercizio dei diritti di dell’imputato. Diversamente avviene con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione nor include componenti valutative; risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l’ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili partico connotazioni qualitative o quantitative» (Sez. U, Sorge del 2019, cit., in motivazione).
La giurisprudenza successiva, peraltro, ha calibrato tali principi, attrave l’esame della casistica, addivenendo a soluzioni in realtà non perfettamente allineate seppur ciascuna asseritamente coerente con i principi fissati dal diritto vivente.
Si è così ritenuta non validamente contestata “in fatto” la circostanza aggravante di cui all’art. 576, comma 5-bis, cod. pen. in un capo di imputazione per lesioni che menzioni la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza vittima (nella specie, indicata come carabiniere scelto), senza contenere riferimen chiari e precisi alla commissione del fatto “nell’atto o a causa dell’adempimento del funzioni o del servizio”, che è parte integrante della previsione circostanziale (sez. 33523 del 20/6/2019, COGNOME, Rv. 276590-01, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per difetto di querela); oppure l circostanza aggravante di cui all’art. 617 quinquies, comma sec:ondo, cod. pen., qualora essa venga delineata solo attraverso il rinvio al comma quarto dell’art. 617 quater, cod. pen. (sez. 5, n. 49142 del 30/9/2019, COGNOME, Rv.278052-01, in fattispecie in cui la
contestazione conteneva esclusivamente l’indicazione dello sportello bancomat di un istituto di credito, quale luogo in cui erano state apposte apparecchiature finalizzate intercettare comunicazioni, senza esplicitare nulla in ordine alla natura di impr esercente un servizio di pubblica utilità dell’istituto di credito); e neppure que danno patrimoniale di rilevante gravità, in assenza di una specifica indicazione da cui comprenda che l’aggravante è stata contestata, non essendo sufficiente la mera indicazione, nel capo di imputazione, del valore dei beni oggetto di sottrazion ancorché di importo elevato, occorrendo, invece, onde consentire l’esercizio del connesso diritto di difesa, che sia esplicitata la rilevante gravità del danno ; o la fattispecie aggravata di cui 612, comma secondo, cod. pen., qualora, nell’imputazione, non sia esposta la natura grave della minaccia, o direttamente, o mediante l’impiego di formule equivalenti ovvero attraverso l’indicazione della relativa norma (In applicazione del principio Corte ha escluso che, ai fini della configurabilità dell’ipotesi aggravata, fosse suffic il mero richiamo in imputazione alla “gravità” della minaccia, attesa la nat meramente valutativa di siffatta qualificazione (sez. 5, n. 13799 del 12/2/2020, COGNOME, Rv. 279158-02; n. 25222 del 14/7/2020, COGNOME, Rv. 279596-03); o, ancora, l’aggravante dell’offesa recata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” diverso da stampa nel caso in cui il capo d’imputazione si limiti a contestare l’utilizzo del fax, ulteriori indicazioni, posto che la qualificazione di uno strumento tecnico pe trasmissione/comunicazione come “mezzo di pubblicità” richiede componenti valutative relative alla capacità diffusiva dello stesso di raggiungere un numero indetermiNOME, comunque quantitativamente apprezzabile, di persone. (hez. 5, n. 37067 del 24/5/2022, COGNOME, Rv. 283570-01).
Di contro, si è esclusa la violazione dell’art. 522, cod. proc pen. e, quindi, ritenuta correttamente contestata in fatto l’aggravante speciale di cui all’art. comma secondo, n. 1), legge fall. perché il riferimento alla stessa, in tutti i elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità reati, la cui contestazione pone l’imputato in condizione di conoscere il signifi dell’accusa e di esercitare il diritto di difesa (sez. 5, n. 33123 del 19/10/2020, COGNOME, RV. 279840-01); e si è ritenuta parimenti esclusa la violazione dell’obbligo correlazione tra accusa e sentenza, proprio in materia di furto di energia elettri qualora nell’imputazione l’aggravante del “mezzo fraudolento” non sia indicata mediante tale locuzione normativa, ma sia descritta in modo che sia immediatamente percepibile la fattispecie circostanziale in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo così po l’esercizio del diritto di difesa dell’imputato (sez. 5, n. 7208 del 1/12/2020, dep. Co/ucci, Rv. 280472-01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttament
contestata all’imputato l’aggravante nel riferimento all’uso di cavi elettrici realizzazione della condotta di allaccio abusivo del contatore ad altre uten condominiali).
Allo stesso modo, si è esclusa ogni componente valutativa e, quindi, correttamente ritenuta contestata in fatto l’aggravante prevista dall’art. 602 ter, comma 1, lett. b), cod. pen., relativa alla finalizzazione dei delitti di tratta di riduzione in schiavitù e servitù allo sfruttamento dell’attività di prostituzione, nell’imputazione sia chiaramente evidenziata tale finalità (sez. 5, n. 1104 11/11/2021, dep. 2022, F., Rv. 282864-01).
7. Da tale, incompleta / rassegna emerge già con tutta evidenza come sia fondamentale, ai fini della verifica del grado di sufficiente chiarezza e determinazio dell’imputazione, la intelligibilità del fatto, nella sua completezza, da parte dell’im e la volontà dell’accusa di ricomprendere nel disvalore di esso anche l’elemento circostanziale non espressamente indicato attraverso elementi normativi o descrittivi. S tratta, dunque, di una prospettiva sostanzialistica fondata, come le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare con riguardo alla correlazione fra l’accusa e la decisione, sull concreta possibilità per l’imputato di approntare la propria difesa (Sez. U, n. 36551 15/7/2010, Care//i, in motivazione, in cui si richiama anche Sez. U, n. 16 del 1996, COGNOME). Ed è, pertanto, in tale ottica che si è affermato, per esempio, ch l’aggravante delle più persone riunite non si identifica con il concorso di persone reato, sicché, nel caso in cui l’imputazione si limiti a rappresentare la presenza almeno due soggetti sul luogo e nel momento della realizzazione della condotta, non può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza anche siffa aggravante, in quanto, onde ritenerne concretamente realizzati gli elementi costitutiv è necessario che, a causa della pluralità degli aggressori e della loro simultan presenza, si producano nella vittima effetti fisici e psicologici tali da eliminarne o r la forza di reazione (sez. 5, n. 27386 del 6/4/2022, COGNOME, Rv. 283575-01, in tema di lesioni volontarie); laddove, sempre in fattispecie di lesioni personali volontarie ritenuta di contro legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l’aggrava delle più persone riunite nel caso in cui il capo d’imputazione, pur non menzionando l’art. 585, primo comma, cod. pen., rappresenti la simultanea presenza di almeno due soggetti nel luogo e al momento di realizzazione della condotta violenta. (sez. 5, 22120 del 28/4/2022, COGNOME Monaco, Rv. 283218-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In ipotesi di furto di energia elettrica, per esempio, si è escluso che pos ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la circosta aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dall’esser beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell’imputazione t natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l’impiego di formule equivalenti ovvero attraverso l’indicazione della relativa norma (sez. 5, n. 26511 d
13/4/2021, COGNOME, Rv. 281556-01; conforme, sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, COGNOME, Rv. 285465-01; contra, però, sez. 4, n. 48529 del 7/11/2023, COGNOME, Rv. 285422-02, in cui si è invece affermato che, in tema di furto di energia elettrica, ritenersi legittimamente contestata in fatto, e ritenuta in sentenza senza la necessità una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all’art. 625 comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l’energia elettrica fornita, su cui ricad condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destiNOME a un pubblico servizio).
Nel primo degli arresti da ultimo citati, si è precisato che la considerazione su destinazione delle cose oggetto di furto a pubblico servizio implica necessariamente l’esercizio di un’opzione valutativa che si radica su elementi di fatto, ma impone u verifica di ordine giuridico sulla natura della res e, appunto, sulla sua specifica destinazione. Di contro, nel precedente contrario sopra richiamato, si è ritenuto, aperto contrasto, che il principio ivi affermato non fosse condivisibile proprio a riguardo al bene “energia elettrica”, muovendo La Corte di legittimità dall’assunto ch in tale ipotesi, «la finalità di pubblico servizio è immanente e ricorre costantemen indipendentemente dalle modalità concrete di esecuzione della sottrazione, dalla natura pubblica o privata dell’ente erogatore o del fruitore del bene, dall’eventuale dan provocato all’apparecchio destiNOME alla fornitura e dall’effettivo nocumento arrecato a somministrazione di energia ad altri utenti», cosicché non è richiesta, ai fini di compiuta risposta difensiva, una previa e dettagliata esplicazione, la sua contestazione potendo ritenersi soddisfatta mediante la mera enunciazione della condotta incriminata.
Tanto premesso, questa Corte ritiene che, nella specie, il segnalato contrasto sia in concreto irrilevante.
Intanto, come sopra chiarito, la valutazione da operare, al fine di ritenere contestazione in fatto di un elemento circostanziale aggravante non espressamente richiamato nella imputazione, deve compiersi un’operazione complessa che non si ferma alla natura valutativa o meno dell’elemento non espressamente contestato, ma tiene conto di tutti gli indicatori offerti dall’imputazione e di tutti gli elementi specifico, proprio con riferimento ai requisiti essenziali dell’atto che contiene l’ac alla valutazione del disvalore del fatto operata in primo luogo dal pubblico ministero e recepimento che di esso ha fatto il giudice anche ai fini della commisurazione dell pena. Solo in tal modo è possibile un giudizio che salvaguardi effettivamente l’esercizi dei diritti di difesa dell’imputato.
Con specifico riferimento al caso all’esame, questa Corte ritiene che la valutazione sulla chiarezza e precisione dell’imputazione, oltre che della su completezza, debba essere rigorosamente condotta alla stregua del principio affermato dalle Sezioni unite Sorge del 2019, là dove il Supremo consesso ammonisce sulla necessità che le prerogative difensive non risentano della scelta della pubblica accusa di non descrivere un elemento circostanziale e neppure indicarlo, come nella specie,
attraverso il dato normativo. Ciò mette in luce, peraltro, la specificità della quaestio iuris che il giudice è chiamato a risolvere caso per caso, in relazione agli element emergenti e alla concreta possibilità dell’esplicarsi delle prerogative difensive, dovend ritenere che l’imputazione può contenere anche elementi dai quali emerga la volontà della pubblica accusa di non contestare un dato elemento circostanziale e quella del giudice di non ritenerlo contestato in fatto. Nel caso all’esame, per l’appunto contestazione espressa dell’aggravante era ancor più necessaria, non tanto per chiarire gli elementi materiali della condotta, ma soprattutto in ragione della espres contestazione della diversa aggravante della violenza sulle cose che l’accusa ha ritenuto di dover indicare sia mediante i riferimenti normativi, che attraverso un’anali descrizione della condotta materiale. Oltre a ciò, si consideri il silenzio motivazionale primo giudice rispetto all’esistenza dell’elemento circostanziale in questione ch pertanto, è rimasto anche estraneo al giudizio sul complessivo disvalore del fatto e sull individuazione del trattamento sanzioNOMErio più adeguato rispetto al caso concreto. Con la conseguenza che, nella specie, l’elemento circostanziale della destinazione del bene sottratto a un pubblico servizio è stato valutato solo dal giudice d’appel chiamato a esaminare la specifica quaestio iuris inerente alla improcedibilità sopravvenuta del reato così come contestato, senza che il pubblico ministero abbia ritenuto di farvi alcun cenno nella imputazione, né il giudice di primo grado dato con della sua ricorrenza, anche per escluderla implicitamente, e senza che la parte pubblica abbia azioNOME il rimedio specifico previsto dal legislatore per contestare l’eventu implicita esclusione dell’aggravante in esame (art. 593, comma 1, cod. proc. pen.), trattandosi di fattispecie per la quale, in presenza di più aggravanti, la legge prev una pena autonoma (art. 625, comma 2, cod. pen.) che abilil:a il pubblico ministero a proporre appello.
Proprio COGNOME l’esistenza di tali COGNOME indicatori ha comportato una sostanziale indeterminatezza circa gli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale di trattasi, producendo, quale diretta conseguenza, un affievolimento delle garanzie difensive, il cui rispetto è oggetto del preciso e vincolante richiamo operato dalle Sezi unite nella sentenza del 2019, Sorge, garanzie che costituiscono il fondamento dei principi sopra richiamati, atteso che, nel caso all’esame, il tema specifico de destinazione del bene sottratto a un pubblico servizio non ha mai costituito oggetto d discussione tra le parti e/o di valutazione da parte del primo giudice.
Una volta esclusa la contestazione in fatto dell’aggravante di cui all’art. 6 n. 7, cod. pen., sub specie destinazione del bene sottratto a un pubblico servizio, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato l’art. comma 3, cod. pen., il reato in esame è oggi procedibile a querela di parte. L’art. 85 d citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), peraltro, nel dettare disposizioni transito
•
in materia di modifica del regime di procedibilità, ha si:abilito che «Per i perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decret commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».
Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l’azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela.
Deciso il 11 giugno 2024
La Consigliera est.
COGNOME
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iziario nario COGNOME
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