Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 391 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 391 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME nato in Albania il DATA_NASCITA; avverso la ordinanza del 27/09/2022 del tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto d ricorso; COGNOME NOME che ha lette le conclusioni del difensore dell’indagato avv.to chiesto l’annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il tribunale di Catania adito ex art. 310 cod. proc. pen. nell’inter NOME avverso la ordinanza del gip di Catania, che respingeva la richiesta retrodatazione della misura cautelare personale della custodia in car applicata nei suoi confronti, respingeva l’istanza.
Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso mediante il proprio difensore NOME, deducendo un solo motivo di impugnazione.
Deduce vizi di violazione di legge inerenti l’istituto della contestazione a catena e di motivazione, con riguardo alla esclusione della applicazione dell’art. 297 cod. proc. pen. e della sussistenza di contestazione a catena, anche per carenza di motivazione in rapporto ai rilievi difensivi proposti e relativi a prof delle attività di indagine, relative ad entrambi i procedimenti venuti in rilievo che rappresenterebbero una situazione diversa da quella individuata dai giudici. In proposito, il ricorrente richiama gli atti precedenti all’attuale ricorso rappresenta come negli scritti difensivi prodotti dínnanzi ai giudici del merito si fosse evidenziato che i due procedimenti non solo avrebbero potuto essere riuniti ma, ancor più, che essi sarebbero stati tenuti volutamente separati su decisione dell’organo inquirente, solo per ritardare l’esecuzione della seconda misura preservando l’indagine per associazione mafiosa in corso. Tanto sarebbe dimostrato dalla genesi, dalle modalità e dalle ragioni dell’intervento della squadra mobile di Varese, richiesta di intervenire dagli operanti catanesi. Altra prova sarebbe stata costituita dalla cointestazione alle due Questure di Varese e Catania dei verbali degli atti investigativi contenuti nel procedimento pendente dinnanzi alla A. G. di Como, dimostrativi del concerto intervenuto tra gli operanti. Così che emergerebbe il dubbio circa la sussistenza di un’ipotesi costituita dalla pendenza di procedimenti dinnanzi ad Autorità giudiziarie diverse che non avrebbero potuto essere riuniti, posto anche che la questione della incompetenza territoriale non si sarebbe posta se il Gip di Como avesse tenuto conto dei dati disponibili, che hanno condotto alla adozione della seconda misura e già noti prima dell’arresto del febbraio 2018, siccome inerenti a fatti reato commessi entrambi a Turate. Si aggiunge che l’unica ragione della pendenza di due distinti procedimenti sarebbe da raccordare alla circostanza per cui i reati di cui alla seconda misura cautelare fanno parte di un’indagine in cui il fatto ascritto al ricorrente non è il più grave, per cui la relativa competenza si sarebbe radicata in Catania ove sarebbe stato commesso il reato più grave. Il tribunale neppure avrebbe considerato il rilievo difensivo secondo il quale gli elementi sufficienti a giustificare l’adozione di una misura devono essere valutati in termini solo quantitativi e non qualitativi, perché la decodificazione e interpretazione dei medesimi farebbe dipendere, come evidenziato in sede di legittimità, la durata della privazione della libertà da una estensione indefinibile del tempo necessario Corte di Cassazione – copia non ufficiale
al P.M. per l’esame di indizi di cui già disponga. Cosicchè, senza che sul punto si sarebbero pronunziati i giudici, i quali avrebbero solo richiamato principi giurisprudenziali ed esaminato il solo dato dell’intervenuto deposito dell’informativa finale da parte degli investigatori catanesi, si ribadisce che il Gi di Como avrebbe avuto piena contezza della indagine Catanese e della presunta cessione di 1,5 kg. di eroina da parte del NOME ad alcuni esponenti del clan RAGIONE_SOCIALE, risalente al 22 – 23 dicembre 2017.
Quanto al tema della connessione qualificata tra i reati in considerazione, si osserva che la relativa esclusione, operata dal giudice, si scontrerebbe con il contenuto di atti investigativi relativi alla vicenda comasca e dei due provvedimenti cautelari in cui si evidenzia l’emersione, nell’ambito della indagine catanese, del coinvolgimento del ricorrente in contatto con esponenti mafiosi per creare un canale di traffico di stupefacenti tra la Lombardia e la Sicilia; per cui gl operanti prima e gli stessi giudici della cattura poi, avrebbero reso nota la sussistenza di un medesimo disegno criminoso in capo al ricorrente ancor prima dei fatti di cui alla seconda ordinanza cautelare, atteso che i contatti con esponenti mafiosi sarebbero insorti prima della ritenuta cessione di stupefacenti agli stessi. Ma di tali dati non si farebbe menzione nei provvedimenti di rigetto. Si aggiunge che le due sentenze con cui sarebbe stato condannato il ricorrente rispetto ai due fatti in esame confermerebbero la predetta impostazione accusatoria e che sussisterebbero, seppur non indagati dai giudici, i presupposti per il riconoscimento della sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati, a fronte della omogeneità dei medesimi, del tempo di realizzazione, alquanto ravvicinato, della medesima tipologia di stupefacente, del medesimo locus commissi delicti.
4. Il ricorso è infondato. Va premesso che questa Corte ha chiarito più volte che tanto l’esistenza della connessione rilevante ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, COGNOME, Rv. 240099), quanto la desumibìlità dagli atti del primo procedimento degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari (Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829) costituiscono quaestiones facti, la cui valutazione è riservata ai giudici di merito ed è sindacabile dal giudice di legittimità esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e probatorie, nonché della congruenza e non contraddittorietà delle relative analisi e dei pertinenti passaggi argomentativi.
Sul punto, il tribunale, con motivazione che rinvia espressamente anche agli argomenti elaborati dal Gip con l’ordinanza di rigetto della richiesta di retrodatazione avanzata dal COGNOME, ha evidenziato come la vicenda inerente il
reato di cessione di droga alla cosca RAGIONE_SOCIALE non riveli elementi t desumere l’esistenza di un medesimo disegno criminoso coinvolgente anche la successiva fattispecie del febbraio 2018, da cui è scaturita la prima mi cautelare, optando piuttosto per l’emersione di una mera dedizione ad atti delittuose a fine di lucro ovvero di una vita improntata al crimine per conseg guadagni illeciti. In altri termini, i giudici hanno ritenuto, con argomentazio appaiono immuni da vizi, e cui si oppone solo una valutazione di da insuscettibile di evidenziare deficit logici o comunque motivazionali rilevant questa sede, sub specie del loro carattere manifesto, che la presenza dì sost stupefacente nella casa del COGNOME non era collegata a forniture di sost stupefacente al clan RAGIONE_SOCIALE.
Consegue in tale prospettiva anche l’assenza di ogni vizio nel rilievo de incompetenza territoriale tra i giudici, diversi, autori delle distinte misu ultima analisi, la adeguatezza della esclusione della sussistenza di presup delineanti una contestazione a catena.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per i ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le sp procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, co 1 – ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 29/11/2022