Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16880 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16880 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BUSTO ARSIZIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/10/2023 del TRIB. LIBERTA’ di MESSINA
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, che ha concluso per l’annullamento
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale aveva applicato il 19/09/2023 nei confronti di COGNOME NOME la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (capo 41), di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio (capo 1) e di cessione di sostanza stupefacente a terzi (capo 15).
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 186, comma 2, e 297, comma 3, cod. proc. pen.. La difesa si duole del mancato riconoscimento dell’esistenza di una «contestazione a catena», che comporta ai sensi dell’art.297, comma 3, cod. proc. pen. la retrodatazione dei termini di durata della misura cautelare, contestando l’assunto del giudice del riesame secondo il quale, al momento dell’emissione del primo titolo cautelare (12 marzo 2022) e anche al momento in cui è stato disposto il rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza (26 luglio 2022) dagli atti non fossero desumibili elementi indiziari utili alla contestuale contestazione del reato di cui all’art. 74 d.P.R. ottobre 1990, n.309. Tale doglianza si fonda sul fatto che in data 21 gennaio 2022 il pubblico ministero ha proceduto all’iscrizione nel registro degli indagati della RAGIONE_SOCIALE per i reati di cui agli artt. 73 e 74 T.U. Stup. disponendo in via d’urgenza un decreto autorizzativo di intercettazioni telefoniche sulle utenze e sull’autovettura in uso alla COGNOME, potendosi leggere in tale provvedimento che gli elementi sino a quel momento raccolti consentissero di ritenere la sussistenza di sufficienti indizi del reato di cui all’art. 74 T.U. Stup. a caric dell’indagata. Inoltre, con nota del 20 gennaio 2022, la polizia giudiziaria aveva segnalato l’esito degli accertamenti già eseguiti, indicando la sussistenza di plurimi contatti tra gli indagati e altri soggetti coinvolti in attivi collaborazione e supporto all’azione criminale degli stessi, tra i quali figurava COGNOME NOME; quest’ultima, in data 17 gennaio 2022, si era recata in Calabria unitamente al COGNOME (ritenuto capo del sodalizio), seguendo a debita distanza con la propria autovettura il veicolo condotto dall’uomo. Secondo la difesa, tali elementi dimostrano che nel marzo 2022, allorchè è stata emessa la prima ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, l’ufficio di Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Procura fosse già in possesso di tutti gli elementi di indagine relativi alla posizione della COGNOME.
2.1. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. e all’art. 73 T.U. Stup. con riguardo all’incolpazione provvisoria relativa al capo 1. La difesa aveva evidenziato come non vi fossero elementi per poter affermare che la trasferta effettuata dai coindagati COGNOME e COGNOME in data 17 gennaio 2022 fosse andata a buon fine e avesse consentito l’approvvigionamento dello stupefacente, fondandosi l’ordinanza cautelare solo su elementi probabilistici, ossia sull’interpretazione di alcune conversazioni successive al fatto e sull’accertamento del passaggio in quella data, con due diverse autovetture, dei due indagati in riva allo Stretto. I medesimi elementi potevano essere letti diversamente e, in particolare, che la trasferta non avesse consentito ai due indagati di rifornirsi della sostanza stupefacente in quanto, durante il rientro in Sicilia, gli stessi non avevano adottato il cd. sistema a staffetta. Tale sistema, secondo i giudici del merito cautelare, non era stato seguito sempre per cui il mancato utilizzo di tale metodo non era di per sé indicativo della mancata acquisizione dello stupefacente. Secondo la difesa tale motivazione sarebbe priva di supporto indiziario, posto che le contestazioni provvisorie menzionate come parametro (capi 39 e 40) non indicavano le modalità operative del viaggio; inoltre, si assume, l’ordinanza del riesame e l’ordinanza custodiale hanno motivato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito alle contestazioni dei capi 1 e 2 partendo dal presupposto che uno dei due capi fosse accertato per desumerne la prova dell’altro.
2.2. Con il terzo motivo deduce i medesimi vizi in relazione all’incolpazione provvisoria relativa al capo 15. Unico dato relativo a tale contestazione è una captazione telefonica in data 8 marzo 2022 nella quale il COGNOME comunicava alla COGNOME di preparare delle dosi di sostanza stupefacente per la successiva cessione. La difesa aveva evidenziato come le celle di aggancio del telefono in uso al COGNOME rimanessero localizzate per tutto il tempo presso l’abitazione di quest’ultimo e che tale dato coincidesse con quanto affermato dalla COGNOME, che aveva proposto al COGNOME di incontrarsi la sera successiva, così da potersene desumere la mancata partecipazione della donna alla cessione. I giudici del riesame hanno ritenuto, invece, provato che il COGNOME si fosse spostato dalla sua abitazione e che fosse logico ritenere che l’uomo avesse accompagnato la donna nel luogo di custodia e da qui, dopo aver prelevato lo stupefacente, si fosse recato nella sua abitazione per dar corso alle cessioni. Secondo la difesa, la motivazione è contraddittoria perché in contrasto con gli elementi di indagine e perché le cessioni di stupefacente non dovevano avvenire
presso l’abitazione del COGNOME ma presso l’abitazione dei cedenti, come si evince dal contenuto delle intercettazioni.
2.3. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. e 74 T.U. Stup. in relazione all’incolpazione provvisoria di cui al capo 41. La difesa ritiene che il breve lasso temporale (22 gennaio 2022-10 marzo 2022) intercorrente dall’iscrizione della notizia di reato al momento dell’arresto della COGNOME sia indicativo del ruolo estremamente marginale svolto dalla stessa, riconducibile alla disciplina del concorso nel reato. Tale elemento, unitamente al fatto che la ricorrente avesse rapporti solo con il COGNOME, suo compagno more uxorio, escluderebbe gli elementi caratterizzanti del reato associativo.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il difensore della ricorrente ha depositato conclusioni scritte, insistendo per l’annullamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono infondati.
Con riguardo alla prima censura occorre ricordare che, quando nei confronti di un imputato siano emesse, in procedimenti diversi, più ordinanze di custodia cautelare per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza, con la precisazione che per «desumibilità dagli atti» si intende la sussistenza di una situazione di gravità indiziaria idonea a giustificare l’adozione di una misura cautelare. In altre parole, la nozione di anteriore desumibilità, dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell’ordinanza cautelare successiva non va confusa con quella di semplice conoscenza o conoscibilità di determinate evenienze fattuali ma esige una condizione di conoscenza che abbia una «specifica significanza processuale».
2.1. La difesa non si confronta con l’ampia motivazione fornita alle pagg. 44-47 dell’ordinanza impugnata, nelle quali si è chiarito come l’informativa conclusiva redatta dal nucleo RAGIONE_SOCIALE polizia RAGIONE_SOCIALE di Messina fosse stata depositata solo in data 4 agosto 2022, specificando che il pubblico
ministero presso la DDA di Messina avesse aggiornato l’originaria iscrizione provvedendo a iscrivere la COGNOME per i reati di cui agli artt. 73 e 74 T.U. Stup.
2.2. Da tali dati i giudici del riesame hanno desunto la non desumibilità dagli atti, al momento del rinvio a giudizio nel procedimento in cui era stata emessa la prima ordinanza, delle risultanze compendiate nell’informativa conclusiva della Guardia di Finanza del 4 agosto 2022.
2.3. Il provvedimento impugnato ha, dunque, correttamente applicato il principio più volte enunciato dalla Corte di legittimità secondo il quale la mera esistenza in rerum natura, al momento dell’emissione del primo titolo cautelare, delle risultanze investigative acquisite in altro procedimento sia circostanza del tutto insufficiente a integrare il requisito della cosiddetta «desumibilità dagli atti» laddove non vi sia la prova che quelle stesse risultanze fossero già confluite nel compendio delle indagini del primo procedimento.
2.4. Il riferimento all’attività investigativa mediante intercettazione telefonica contenuto nel ricorso, recante la data del 21 gennaio 2022, è indicativo del fatto che l’autorità inquirente disponesse di indizi utili alla specific fase di prosecuzione delle indagini, ma non anche che fosse già in possesso di indizi tali da poter formulare una richiesta cautelare; tale riferimento non mette in discussione quanto analiticamente esposto nell’ordinanza impugnata in quanto non avvalora il giudizio circa la completezza dei dati d’indagine a disposizione dell’autorità procedente allorchè l’indagata è stata rinviata a giudizio nel primo procedimento.
3 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto aspecifico e in fatto.
3.1. Premesso che la difesa suggerisce una inammissibile lettura alternativa del compendio indiziario, evidenzia poi alcuni elementi asseritamente contraddittori nel ragionamento del giudice del riesame senza, tuttavia, un aperto confronto con l’intero iter argomentativo. Tale percorso inizia a pag.5 con il richiamo degli elementi valorizzati dal giudice della cautela, allorché si è evidenziato come in data 31 gennaio 2022 la coppia COGNOME–COGNOME si fosse recata in territorio calabrese per corrispondere ai fornitori il prezzo dell’acquisto della sostanza stupefacente effettuato il precedente 17 gennaio 2022, con ampia enunciazione delle cautele adottate, segnatamente l’utilizzo da parte della COGNOME dell’autovettura di un’amica e la consegna da parte dei fornitori calabresi di un telefono «dedicato»; prosegue, poi, con quanto indicato alle pagg.24-25. Il tribunale ha, a tale proposito, evidenziato l’insieme delle emergenze indiziarie concernenti l’episodio del 17 gennaio 2022, segnatamente l’utilizzo di due autovetture, una delle quali intestata alla COGNOME, l’analisi dei tabulati telefonici e delle relative celle di aggancio, l’insieme dei dati investigativ
che documentavano in termini esaustivi come il sodalizio facente capo al COGNOME disponesse di uno stabile e affidabile canale di approvvigionamento nell’area calabrese della locride riconducibile a COGNOME. Il tema proposto con il ricorso dalla difesa è stato già esaminato dal Tribunale del riesame che, con motivazione non censurabile in questa sede, ha sottolineato come la circostanza che il 17 gennaio 2022 la coppia non avesse utilizzato il sistema della staffetta non fosse indicativa del mancato acquisto di stupefacenti, a fronte delle consistenti trattative intercorse in quella stessa data tra il COGNOME e i sodali per trasferire a questi ultimi lo stupefacente appena acquistato e in presenza di eloquenti conversazioni intervenute tra COGNOME e COGNOME nei frangenti immediatamente precedenti il rientro della coppia in Sicilia, oltre che sulla base delle conversazioni delle giornate immediatamente successive, attestanti una florida e vivida attività di spaccio nel periodo compreso tra il 18 e il 25 gennaio.
3.2. Contrariamente, dunque, a quanto assunto dalla difesa, la motivazione non presenta contraddittorietà intrinseca e il valore indiziario delle conversazioni intercettate non risulta oggetto di adeguato confronto.
Con riguardo al terzo motivo di ricorso, si tratta di censura manifestamente infondata.
4.1. Si prospetta, come contraddittorietà della motivazione, il contrasto tra le emergenze istruttorie e la valutazione che delle stesse è stata fatta dai giudici del merito cautelare. Ma il vizio di contraddittorietà della motivazione deve essere interno al percorso giustificativo della decisione e ricorre quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine a uno stesso fatto o a un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva del provvedimento, ovvero si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice, conducenti ad esiti diversi, siano state poste a base del suo convincimento (Sez.5, n.19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105); deve, dunque, escludersi che il vizio di contraddittorietà della motivazione possa avere come termini di raffronto il provvedimento e i dati indiziari sulla base della loro asserita erronea interpretazione.
4.2. Nel caso di specie, invece, la difesa tenta di accreditare una lettura alternativa del compendio indiziario senza, peraltro, confrontarsi con le puntuali indicazioni presenti alle pagg. 27-29 a proposito del fatto che le numerose evidenze dalle quali era desumibile il ruolo di custode attribuito alla COGNOME consentissero di interpretare le conversazioni come indicative del concorso della donna nelle cessioni contestate al capo 15 dell’imputazione provvisoria. Si fa, in particolare, riferimento all’intercettazione delle 18:57 (RIT. 237/22 progr.722) in
cui COGNOME riferiva alla donna che l’avrebbe lasciata «là», ove lei avrebbe dovuto predisporre le confezioni di sostanza stupefacente da destinare alla cessione a terzi, secondo le precise direttive dell’uomo, che le indicava che si sarebbero rivisti al parcheggio successivamente. Alle perplessità della donna circa il luogo prescelto per l’incontro, sempre affollato, era seguito l’accordo che sarebbe andato il COGNOME a prelevare lui stesso la sostanza, oltre che l’indicazione dei soggetti ai quali era destinato lo stupefacente da confezionare. Alle 18:58 i due si trovavano ancora insieme e commentavano i traffici di stupefacenti avviati, per poi uscire da casa. Più tardi il COGNOME aveva provveduto a contattare due dei tre soggetti indicati come cessionari della sostanza del cui confezionamento la donna era stata incaricata. Le intercettazioni dimostravano, secondo i giudici della cautela, che il COGNOME si fosse allontanato dalla propria abitazione unitamente alla donna, peraltro in linea con quanto già emerso in ordine al luogo di custodia dello stupefacente, ossia l’abitazione della COGNOME. Considerato che i due, alle 18:59, avevano lasciato l’abitazione del COGNOME e che alle successive 19:13 il COGNOME era già intento a contattare i cessionari della sostanza, i giudici del riesame ne hanno tratto la logica conclusione che in quell’arco di tempo l’uomo avesse accompagnato la donna nel luogo di custodia e da qui, dopo aver prelevato lo stupefacente, si fosse poi recato nella sua abitazione per dar corso alle cessioni.
5. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto aspecifico.
5.1. Affermando che il breve lasso di tempo intercorso tra l’iscrizione della donna nel registro degli indagati e il suo arresto e rimarcando che i rapporti che la COGNOME avrebbe intrattenuto solo con il COGNOME avrebbero dovuto escludere la gravità indiziaria relativa al reato associativo, la difesa trascura di confrontarsi con gli esiti delle intercettazioni, dalle quali i giudici della cautel hanno tratto la conclusione, con dettagliata motivazione, che la COGNOME svolgesse il ruolo di custode della sostanza stupefacente, o con le plurime emergenze investigative relative alla compresenza della RAGIONE_SOCIALE in operazioni di trasporto di sostanza stupefacente e con l’analitica descrizione delle conversazioni intercorse tra la COGNOME e COGNOME NOME, che si rivolgeva al COGNOME per ottenere rifornimento di sostanza stupefacente, alle pagg. 33-37.
5.2. Una dettagliata descrizione della cointeressenza della RAGIONE_SOCIALE nelle attività associative è stata desunta da ulteriori conversazioni del febbraio 2022 (pagg. 38-41), delle quali nel ricorso non vi è menzione. A ciò si aggiunga che i giudici del riesame hanno sottolineato come, per quanto il pubblico ministero avesse indicato nel 3 agosto 2022 la data di accertamento del reato associativo, corrispondente al momento in cui era stata depositata l’informativa finale, il
ruolo svolto dalla RAGIONE_SOCIALE quale partecipe dell’associazione fosse desumibile da emergenze investigative raccolte in oltre sette mesi di indagine, indicative di una posizione stabile della donna all’interno del sodalizio.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato; segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att. c.p.p.
Così deciso il 17 aprile 2024
DEPOSITATO IN CANCEU.NOME