Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25641 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25641 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 15/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore AVV_NOTAIO del foro di CATANIA per RAGIONE_SOCIALE, anche in sostituzione per delega orale dell’avvocato NOME COGNOME del foro di CATANIA, che si riporta ai motivi e ai motivi aggiunti con memoria inviata il 9 maggio 2024 per EMAIL chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Catania, quale giudice del riesame, h confermato la custodia cautelare applicata con ordinanza del 20 dicembre 2023 dal G.i.p. de Tribunale di Catania nei confronti dell’indagato per quattro episodi di usura aggravata (ca 7, 8 e 9) ed un episodio di estorsione aggravata (capo 10).
Con il ricorso per cassazione, il difensore di NOME COGNOME, pur formulando in intestazi due motivi, l’uno incentrato sulla violazione dell’art.297 comma 3 c.p.p. e l sull’insussistenza di esigenze cautelari tali da giustificare la custodia cautelare in carcer esclusivamente del primo, senza dire alcunché sul secondo.
In relazione all’unico motivo, quindi, la difesa evidenzia come ricorra nel caso concreto contestazione a catena ex art.297 comma 3 c.p.p., giacché i fatti ora sub iudice, sintetizzati nei rispettivi capi di imputazione, erano già interamente desumibili dalla attività di i compiuta in occasione della emissione di un precedente titolo cautelare a carico dell’imputa eseguita il 4 settembre 2020. Ricorre pertanto sia la connessione tra le diverse contestaz
che la desumibilità degli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza già al primigenio provvedimento cautelare o, al più, dalla ammissione del COGNOME al rito abbr data 28 giungo 2021.
Il primo titolo custodiate, emesso il 7 settembre 2020 a seguito dell’arresto avvenuto tre giorni prima, riguarda fatti commessi tra il 2017 al 4 settembre dell’arresto; anche i fatti oggetto del provvedimento odiernamente contestat medesimo oggetto ed arco temporale di accadimento.
Né sulla conoscibilità dei secondi v’è modo di dubitare, data la natura meramente ri della comunicazione di notizia di reato da cui è originata la seconda misura, che n alcun elemento di novità, essendo terminate le indagini all’epoca dell’emissione misura. L’identità del Pubblico Ministero titolare delle due indagini esclude poi i questione in ordine alla conoscibilità dell’attività di indagine.
La memoria del 9 maggio 2024, inviata per EMAIL dai difensori dell’indagato, pur indi formulazione di motivi nuovi, si limita a sviluppare ed approfondire ulteriormente l’u già sopra riportato.
Con memoria inviata per PEC il sostituto procuratore generale aveva a sua volta for proprie conclusioni, ribadite in udienza, nel senso del rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo su cui è fondato.
Occorre premettere che il tema affrontato con l’impugnazione (quello delle contes catena e della corretta applicazione dell’art.297 comma 3 c.p.p.) è stato nel tempo da una ampia elaborazione giurisprudenziale, tanto a livello di legittimità che di cos sicché l’interprete si trova dinnanzi un terreno concettuale oramai consolidato. Gl sviluppi possono essere appresi in precedenti quali Sez. 2, n. 13021 del 10/03/2015 Rv. 262933 – 01 ovvero, tra le più recenti, ancorché non massimata, la Sez.6, n 6/06/2023, Imp. COGNOME, cui fare agevolmente riferimento per un quadro complessi questione.
Non appare tuttavia necessario ribadire in questa sede i punti cardine della r dell’istituto, in primo luogo perché essi appaiono largamente conosciuti e condivisi che su di essi formula la propria tesi difensiva, proponendone l’applicazione al caso in secondo luogo per la necessità di affrontare una questione preliminare.
Appare infatti necessario soffermarsi su un aspetto pregiudiziale che, non consid difesa dell’indagato, determina la inammissibilità del ricorso.
Esso attiene al fatto che, in conformità ai principi generali, non spetti al giudi in linea di principio, procedere alla verifica delle condizioni di efficacia della m Non può sfuggire infatti che il tema della contestazione a catena non pertiene alla misura, non intaccata dal meccanismo della retrodatazione, ma agisce sul dive dell’efficacia della misura coercitiva disposta, modificandone la decorrenza e i crite della durata massima. Infatti, il riesame – quale impugnazione de libertate a carattere
pienamente devolutivo – è finalizzato alla verifica dei soli requisiti di val sostanziali, del provvedimento cautelare impugnato. Per contro, la retrodatazione, al eventi produttivi dell’inefficacia della misura cautelare, dovrebbe essere dall’interessato nella sede propria, proponendo istanza di revoca della misura al procede, ai sensi dell’art. 306 cod. proc. pen., salvo poi impugnare con l’appell decisione negativa di quest’ultimo (art. 310 cod. proc. pen.).
Per lungo tempo, la giurisprudenza di legittimità è stata unanime nel ritenere ch delle condizioni per la retrodatazione esulasse dalla cognizione del giudice i procedimento incidentale di riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive cod. proc. pen.). Al riguardo, l’orientamento era stato stabilito dalle Sezioni Unit 26/1995 e n. 7/1996) che avevano affermato che «le cause che determinano la pe efficacia dell’ordinanza impositiva della misura cautelare si risolvono in vizi proces intaccano l’intrinseca legittimità dell’ordinanza, ma agiscono sul diverso piano dell’ misura, per cui vanno fatte valere nell’ambito di un procedimento appositamente prom l’istanza di revoca ex art. 306 cod. proc. peri.» e non direttamente con la richiest addirittura con il ricorso per cassazione.
Tuttavia, partire dal 2010 è emerso un indirizzo giurisprudenziale possibilista, infi dalla sentenza n.45246, anch’essa delle Sezioni Unite, pronunciata il 19 l P.M./Polcino, Rv.253549, ove si è affermato, per ragioni di economia processuale e dell’ampliamento della sfera di tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, ch contestazione a catena, la questione della retrodatazione della decorrenza del custodia cautelare può essere dedotta anche in sede di riesame laddove r congiuntamente le seguenti condizioni: a) se per effetto della retrodatazione il interamente scaduto al momento della emissione del secondo provvedimento cautelare; tutti gli elementi per la retrodatazione risultino dall’ordinanza cautelare”.
La predetta soluzione tiene conto delle caratteristiche della procedura nel corso l’istanza di retrodatazione viene formulata.
Da un lato, si sottolinea che è dovere di ogni giudice investito del problema cautel tutelare nella sua massima estensione la libertà personale, protetta come bene pri Costituzione (art. 13) e dalle norme delle convenzioni internazionali che sanciscono ogni persona sottoposta ad arresto o detenzione a ricorrere al giudice per ottenere, termini” (art. 5, comma 4, Convenzione europea dei diritti dell’uomo) o “senza indugi comma 4, Patto internazionale sui diritti civili e politici), una decisione sulla lega e sulla liberazione.
Dall’altro, non si può trascurare che l’intervento dell’organo del riesame deve esse con le particolari caratteristiche della relativa procedura incidentale, che non prev di poteri istruttori, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale de libertate e che si basa esclusivamente sugli elementi emergenti dagli atti trasmessi dal pubblic e su quelli eventualmente addotti dalle parti nel corso dell’udienza (Sez. 3,
10/11/2011, Bacio Terracina Coscia, Rv. 251329; Sez. 3, n. 21633 del 27/04/2011, Va Rv. 250016; Sez. 2, n. 6816 del 14/11/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 239432; S 41151 del 23/03/2004, COGNOME, Rv. 231000); pertanto, qualsiasi richiesta che l’esercizio di poteri istruttori può soltanto costituire l’oggetto di questioni da pr competente su eventuali istanze di revoca della misura cautelare, dato che i pre applicazione della retrodatazione ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. costitu quaestio facti la cui soluzione è rimessa di volta in volta all’apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 44606 del 18/10/2005, COGNOME, Rv. 232797; Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2 2007, COGNOME, Rv. 236829; Sez. 4, n. 9990 del 18/01/2010, COGNOME, Rv. 2467 quanto tale richiede l’esame e la valutazione degli atti ed una ricostruzione dei precluse al giudice di legittimità, il quale deve solo verificare che il convincimen sede di merito sia correttamente e logicamente motivato.
La soluzione armonicamente fornita dalle Sezioni Unite della tensione tra le due es trovato il punto di equilibrio nell’enunciato della massima della sentenza n.45246 d 2012, sopra riportata.
Ciò premesso, diviene evidente la ragione per cui il ricorso non può trovare accog questa sede.
Infatti, né in sede di ricorso per cassazione né nell’istanza di riesame (o in m fase allegate) si è mai fatto questione da parte dell’istante, della intervenuta misura cautelare cui il secondo provvedimento, in questa sede impugnato, sarebbe conc L’istante, nel formulare la richiesta di applicazione dell’art.297 comma 3 c.p.p. i ha l’onere specifico di indicare le precise scansioni temporali della vicenda cautel adeguata giustificazione di quanto allegato al giudice di legittimità, che non può aut procedere, in questo come in altri ambiti, ad indagini di fatto. Ancor prima della d della desumibilità dagli atti, è pertanto necessario fornire giustificazione del pri indicato dalla giurisprudenza nella menzionata sentenza (Sez. U, n. 45246 del 19 P.m./Polocino Rv. 253549 – 01).
Il ricorrente non ha neppure menzionato tale presupposto, avendo prospettato il d scarcerazione sulla base dell’assunto che si fosse in presenza di ordinanze co assumendo, per ciò solo, che fosse maturato l’effetto liberatorio stante l’inefficac titolo custodiale. Un errore prospettico, pertanto, trattandosi di vizio che n legittimità dell’ordinanza, ma l’efficacia della misura cautelare e considerato che nu la pluralità di ordinanze e la pluralità di vincoli custodiali, soggetti tuttavia ad di scadenza, di cui non si è data prova. In difetto di corretta deduzione in q questione del diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini, da calcolars dell’esecuzione del primo titolo custodiale, potrà sempre essere proposta al gi indagini preliminari con istanza ex art. 306 cod. proc. pen. e, successivamente, in ca al tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., come si è detto sopra.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della c ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
All’inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia de provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di custodia del ricorrente per nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancell gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così d’ ciso in Roma, 31 maggio 2024