Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24304 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24304 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/12/2023 del TRIB. della LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazio dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del di. 3 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, d ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legg agosto 2023, n. 112;
rilevato che il ricorrente è stato ammesso alla trattazione orale in presenza, validamen richiesta nei termini di legge;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha conc chiedendo l’inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria del 29 marzo 2024;
udita la discussione della difesa del ricorrente, AVV_NOTAIO, che si è riportat motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento è stato rigettata l’istanza di riesame promossa da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del g.i.p. di Reggio Calabria che aveva applicato nei s confronti la misura cautelare in carcere in relazione a tre imputazioni provvisorie avent oggetto la partecipazione ad una associazione per delinquere dedita al commercio di stupefacente e due distinte ipotesi di reato-fine. Di queste ultime, la prima (corrispondent
capo 24 dell’imputazione provvisoria) descrive uno specifico episodio di consegna da parte dell’indagato, il 29 giugno 2020, di 4.320 grammi di cocaina al 77% di purezza, mentre seconda si riferisce ad una serie di sei consegne di quantità variabile tra i due e gli ott dello stesso stupefacente avvenute tra il 13 maggio ed il 18 giugno 2020.
L’ordinanza cautelare evidenziava che non erano contestate, da parte della difesa, le due cessioni di stupefacente. Veniva,invece, lamentata la retrodatazione della misura cautelar (con conseguente inefficacia della misura applicata nel presente procedimento) giacché le odierne imputazioni sarebbero legate ai reati ascritti nell’ambito di altri due procedim pendenti di fronte al Tribunale di Messina, dove COGNOME deve rispondere di ulteriori epi inerenti al traffico di droga, con conseguente ‘effetto a catena’ ex art.297, comma 3, c.p.p..
Nell’ordinanza si dà ampiamente conto (a pg. 12 e 13) dei motivi di fatto su cui si fonda eccezione difensiva, e tuttavia se ne contesta il merito (pg.14-21), osservando che no sussistono i presupposti richiesti a tal fine dalla giurisprudenza di legittimità, a cominci provvedimento di rinvio a giudizio nel procedimento che costituisce il primo anello della cate cui si afferma essersi unita la presente custodia cautelare. Si giunge’quindi, alla conclusi che non si sia in presenza di procedimenti arbitrariamente separati dal pubblico ministero o un procedimento che un unico ufficio titolare delle indagini abbia deliberatamente omesso di riunire, bensì di procedimenti sorti da compendi investigativi del tutto autonomi e dinan Procure distinte, così escludendosi in radice qualsivoglia valutazione di scelte arbitr dell’organo dell’accusa.
Le pagine successive dell’ordinanza (22-29) riportano la ricostruzione degli elementi indizi dei vari reati e si soffermano sulle contestazioni difensive della gravità indiziaria relat intraneità al sodalizio associativo da parte del COGNOME. Si osserva che,proprio la fonte ad dalla difesa (le dichiarazioni del corriere dello stupefacente dalla Costa Jonica al Messinese, COGNOME), aveva reso dichiarazioni che non solo confermavano il ruolo del COGNOME d fornitore ma addirittura ne delineavano la stabile collocazione all’interno della str operativa che la RAGIONE_SOCIALE aveva inteso costituire per dare avvio all’ill commercio.
Nelle ultime due pagine dell’ordinanza, dedicate alle esigenze cautelari, vengono evidenziat le due circostanze (precedente condanna specifica e dichiarazioni di un collaboratore d giustizia che confermano la stabile collocazione del COGNOME nel mondo del commercio d stupefacente) che giustificano il mantenimento della misura in corso.
Con il ricorso si formulano quattro motivi che formulano critiche di violazione di legge vizio di motivazione in relazione a (i) contestazione a catena, (ii) partecipazione dell’indagato alla associazione, (iii) sussistenza della aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. nonché (iv) esige cautelari.
2.1, II primo motivo evidenzia i plurimi errori concettuali in cui è incorso il tri nell’escludere l’applicazione dell’art.297,comma 3,c.p.p., giacché il provvedimento impugnato:
ha dimenticato, per calcolare il termine massimo custodiale della prima misura, che il ti originario risaliva al 18 dicembre 2021;
ha indebitamente escluso la sussistenza della connessione tra le varie condotte ascrit all’indagato;
ha sottolineato la mancata allegazione del decreto di rinvio a giudizio nel proce RAGIONE_SOCIALE, senza considerare che il processo è stato deciso con giudizio abbreviato.
Con la trascrizione di passaggi salienti della informativa della Questura di Messina, ripor nell’ordinanza genetica, si sostiene che viene dimostrata la sussistenza di elementi connessione dimostrativi di “un classico caso di un soggetto in cui sono state emesse p ordinanze di custodia cautelare per fatti commessi anteriormente alle emissione d prima ordinanza ed avvinti da concorso formale oltre che da continuazione connessione teleologica” (grassetto nell’originale, pg.10).
2.2.Con riguardo al tema della partecipazione all’indagato alla associazione per delinquer per lo spaccio di stupefacente, si evidenzia che la durata dei rapporti tra il gruppo messin e il COGNOME è stata inferiore ai due mesi perché ha preso avvio con la costituz dell’associazione (maggio 2020, secondo l’ordinanza stessa) e si è conclusa il 28 giugno dell stesso anno. Ma ciò che più conta, nella prospettiva difensiva, è che non siano stati indicat elementi in base ai quali il Tribunale abbia ritenuto di individuare in capo al ricorre volontà di partecipare attivamente all’associazione in questione. COGNOME era un sempli fornitore, non un associato.
2.3. Analoga carenza motivazionale sussiste in merito alla contestazione dell’aggravante ‘mafiosa’ dell’art.416-bis. 1 c.p., si sostiene nel terzo motivo di ricorso, mancando la c identificazione da parte del tribunale del riesame, delle ragioni per cui si sia ritenuto condotte abbiano avuto come fine il finanziamento della RAGIONE_SOCIALE.
2.4. Quanto all’esigenza cautelare (pericolo di recidiva), l’ordinanza è intrinsecament contraddittoria poiché, dopo aver riconosciuto la sussistenza della `doppia presunzione (definita come relativa dallo stesso provvedimento), si trascura il dato saliente cessazione della operatività del COGNOME all’interno della stessa da ben 4 anni. Manca, qui l’attualità del pericolo di recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati ed in part anche generici. Seguendo l’ordine sopra riportato si osserva quanto segue.
Il tema della contestazione a catena, essendo il presente procedimento null’altro che un epifenomeno di una indagine già matura dal tempo in cui l’indagato fu sottoposto a misura a seguito delle indagini messinesi sul ‘giro’ di stupefacente tra il continente è l’isola, è er rito e nel merito.
Sotto il primo profilo, squisitamente processuale, occorre infatti ricordare il principio Collegio condivide e al quale occorre dare continuità, secondo il quale, nel procedimento d riesame, la questione relativa all’inefficacia sopravvenuta dell’ordinanza di custodia cautel
per decorrenza dei termini di fase, in relazione all’asserita contestazione a catena, è deduci esclusivamente nel caso in cui, per effetto della retrodatazione, i termini di fase fosser scaduti al momento dell’emissione dell’ordinanza, in quanto diversamente, siccome si è in presenza di un vizio che non intacca l’intrinseca legittimità dell’ordinanza, ma agisce sul p dell’efficacia della misura cautelare, la questione del diritto alla scarcerazione per decorr dei termini, da calcolarsi al momento dell’esecuzione del primo titolo custodiale, deve esse proposta al giudice per le indagini preliminari con istanza ex articolo 306 del codi procedura penale e, successivamente, in caso di provvedimento reiettivo, al tribunale in sede di appello ex articolo 310 stesso codice (ex multis, Sez. 4, n. 48094 del 11/07/2017, COGNOME, Rv. 271168; Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019 Di COGNOME Rv. 277351 -01).
Il ricorrente non ha neppure menzionato tale presupposto, nel senso cioè di ritenere che termini (da retrodatare sulla base della prima ordinanza) fossero già scaduti al momento dell’emanazione della seconda ordinanza (impugnata in sede di riesame), avendo prospettato il diritto alla scarcerazione sulla base dell’apodittico assunto che si fosse in prese ordinanze concatenate e assumendo, per ciò solo, che fosse maturato l’effetto liberatorio stante l’inefficacia del secondo titolo custodiale. Un errore prospettico, pertanto, trattand vizio che non riguarda la legittimità dell’ordinanza, ma l’efficacia della misura cautelare. difetto di corretta deduzione in questa sede, la questione del diritto alla scarcerazione decorrenza dei termini, da calcolarsi al momento dell’esecuzione del primo titolo custodial potrà sempre essere proposta al giudice per le indagini preliminari con istanza ex art. 306 co proc. pen. e, successivamente, in caso di rigetto, al tribunale in sede di appello ex art cod. proc. pen., come si è detto sopra.
In ogni caso, la questione per quanto già accennato, è manifestamente infondata nel merito.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di retrodatazione decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore desumibilità dagli inerenti alla prima ordinanza cautelare delle fonti indiziarie poste a fondamento dell’ordina cautelare successiva, va individuata non nella mera conoscibilità storica di determina evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misu cautelare (Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, COGNOME, Rv. 265437 – 01).
Tra pagina 16 e pagina 19 del provvedimento di rigetto, il Tribunale del riesame h adeguatamente analizzato ogni profilo rilevante della fattispecie concreta, evidenziando l diversità strutturali tra le vicende oggetto di indagine tra le due Procure, con attenta es cronologica dei fatti ed analisi dei soggetti coinvolti, escludendo l’ipotesi della connessio le due contestazioni in particolar modo sotto forma di continuazione, e pervenendo all conclusione, immune da vizi logici e pertanto in questa sede non sindacabile, che (i) non si s in presenza di procedimenti arbitrariamente separati ovvero (ii) che il AVV_NOTAIO n
abbia voluto riunire e che, infine, (iii) “non sussista alcuna tlesumibilità dei fatti’ o secondo procedimento al momento dell’adozione della prima ordinanza” (pg.20).
Ne consegue che il motivo di ricorso, oltre ad essere inammissibile per difetto di specifici manifestamente infondato.
Manifestamente infondati, generici e, in definitiva, ripetitivi sono anche il secondo terzo motivo, concernenti l’ipotesi associativa e la sussistenza della specifica aggravante reati fine, temi che possono essere trattati unitariamente per economia e logica espositiva.
Si rileva infatti che, in entrambi i casi ; il ricorso non si confronta con l’esposizione della ordinanza impugnata ove i temi indicati trovano congrua risposta. In relazione alla sussistenz della associazione dedita allo spaccio di stupefacente, ed alla partecipazione, ad essa, COGNOME, del tutto congrua appare la conclusione cui perviene il Tribunale del riesame, luce dei quantitativi di volta in volta commerciati (si parla di chili di eroina di princ estremamente elevato, prossimo all’80°/0), del valore commerciale estremamente elevato, indicativo, unitamente all’uso di comunicazioni criptate, dell’elevato livello del fornitor stabilità dei rapporti, della componente fiduciaria nell’ambito del narcotraffico nonchè disponibilità di ingenti risorse finanziarie. Si tratta di fattori che escludono la estempo delle relazioni commerciali e predicano piuttosto nel senso della costituzione di un sodali diretto a sfruttare un’occasione commerciale (la possibilità di espandere il mercato de stupefacente, per diversi chili al mese, nel Messinese se non addirittura nell’intera Isola) richiede in sé, a prescindere dalla durata limitata (dovuta alla circostanza del tutto conting della scoperta del traffico e dell’arresto del trasportatore), una solida prospettiva associati
Corretta in tal senso appare, perciò 3 anche la contestazione della aggravante speciale, essendo di tutta evidenza che la gestione di un narcotraffico di tale levatura e consiste sarebbe stata destinata al consolidamento territoriale della consorteria da cui promanava.
Manifestamente infondata è altresì la difesa inerente alla sussistenza delle esigenz cautelari.
La difesa pare trattare del tema in termini riduttivi e svalutativi, come se ci si trov fronte ad ‘cavallo’ o al Dusher, cioè al fornitore che rifornisce il mercato locale cioè la pi spaccio circoscritta. Ma qui, e questo è l’aspetto rilevante con cui il ricorso non si conf per quanto esso sia ampiamente esposto (pg.30), come pilastro di per sé giustificativo del mantenimento della misura, ci si trova d’innanzi ad un soggetto che viene indicato (da collaboratore di giustizia NOME, nemmeno menzionato nel ricorso) come inserito da sempre nel settore del narcotraffico. Come testimoniato dalla disponibilità di un criptofonino (ga certo non necessario e non conosciuto dallo spacciatore di quartiere), dall’intrattenimento contatti al massimo livello (il COGNOME aveva rapporti con la RAGIONE_SOCIALE ben prima avviare il commercio e di effettuare la prima consegna a NOME COGNOME), dalla disponibili di notevolissime partite di stupefacente sempre ‘fresche’ (come dimostrato dalla disponibili ad avviare il commercio e non singole ‘operazioni’); la capacità penetrativa e pervasiva del figura del COGNOME non può essere affatto banalizzata. In presenza di un soggetto che h
dedicato tante energie e profuso un simile impegno per costituirsi una ‘posizione’ n commercio dello stupefacente in un settore conteso da molti, la formulazione da parte de Tribunale di una prognosi negativa sulla recidivanza appare del tutto immune da censure.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la conda del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
All’inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presen provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l’inseri nella cartella personale del detenuto ex art. 94 )commi 1-bis e 1-ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così d ciso in Roma, 10 maggio 2024