Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3355 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3355 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 30/11/2023
visti gli atti, i oi -ovvedimento impugnato e il ricorso; udita ia relazione svolta dal AVV_NOTAIO udite le ricnieste dei Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inarniT ssibllità del ricorso; te le hchieste dei difensori,. AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO in sostituzione dell’.AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIOCOGNOME, i Quali hanno insistito per l’accoglimento Ce; ricorsi.
RILEVATO IN FATTO
COGNOME difensori ci” NOME COGNOME propongono separati r corsi per cassazione avverso l’ordinanza dei Tribunale di Napoli che, decidendo quale Giudice del riesame cautelare, ha confermato l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare T. carce.re per il reato di cui all’art. 416-bis, commi 1′ 2, 3′ 4′ 5 e 6 cod. peri. reiazione alla partecipazione del COGNOME all’RAGIONE_SOCIALE mafiosa denominata “RAGIONE_SOCIALE. con il ruolo di organizzatore e promotore, in quarto luogotenente e dirigente del gruppo operativo nella zona di “Sangiovanniello”, dali’ottobre 2016 con condotta P.erdurante a tutto il 2020.
I due ricorsi possono essere esposti congiuntamente in quanto censurano entrambi !a parte dell’ordinanza con !a quale è stata rigetteta la richiesta difensiva di Ceciaratoria di inefficacia del titolo custodiale ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. nen., per effetto della c.d. contestazione a catena con le precedenti ordinanze custad17.–.;ii emesse. :i 30/4/2019 (in relazione ai medesirno reato di cui all’art. 416-Ns cod. pen. nel periodo dal 2006 a tutto il 2016) ed il 24/1/2020 (in reiazione a due fattispecie di estorsione aggravata dal metodo mafioso).
Si deducono, a tal fine, i vizi di violazione dell’art. 297 cod. proc peri. e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
In primo luogo, si insiste sull’anteriorità dei fatti oagetto dell’ordinanz imougnata rispetto aila emissione della prima ordinanza custodiale atteso che: i) oel primo processo, in cui sono state emessi l’ordinanza custodiale (il 30/4/2019) ed ii c.t. ,creto di giudizio immediato (li successivo 22/11/2019), al COGNOME si contesta la partecipazione al sodalizio mafioso con il medesimo ruolo di promotore ea organizzatore; li) tJli elementi indiziari desunti dalle :ntercettaz oni annuientai -isaigono ai dicembre 2018, sebbene siano poi confluiti nell’informativa del 5/6/2020; ‘ll rlcorrente è detenuto dall’esecuzione dell’ordinanza custodiale del 30/4/2019 da taie data deve ritenersi cessata la permanenza dei reato contestato nei presente procedimento.
ín secondo luogo, con riferimento a:ia esclusione del : -.equisito della desumibilità dagii atti del primo procedimento, nel ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, si sostiene che taie requisito non ha rilievo in quanto si tratta di reati tra ioro connessi. Co eri:merito a taie ditirno profilo, nel ricorso a firma COGNOME COGNOME,. si insiste, sul fatto che gli elementi ind:ziari a carico ael COGNOME sono stati desunti dalle ,– itercettazioni del 18 e dei 21 dicembre 2013, mentre Tribunale si è limitato a fare aila data dei deposito della nota conclusiva:
Analoghe censure vengono svolte anche con riferimento all’ordinanza dei 24/1/2020. In particolare, con riferimento alla esclusione della connessione tra i reati di estorsione ed il reato associativo contestato nel presente procedimento ; si deduce che la stessa ordinanza genetica, nell’esaminare il ruolo di organizzatore e promotore dell’RAGIONE_SOCIALE nel periodo dal 2016 al 2020, ha rimarcato anche che lo -stesso ha concordato e condiviso con i vertici del RAGIONE_SOCIALE le linee strategiche del sodalizio, «gestendo, occupandosi, programmando l’esecuzione di attività estorsive an da -ini di operatori economici». Si lamenta, inoltre, l’omessa considerazione da 7,; ,– te dei Tribunale della sentenza prodotta dalla dife.sa , reata ai procedimento n. 7,7181- 2?- 1 nel quale, una volta disposta la riunione dei due procedimenti penali, è stata ritenuta la continuazione tra i reati per cui sono stati emessi i titoli custodia nel 30/4/2019 e de! 24/1/2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11r corso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Per un corretto inquadramento della questione è opportuno tochlannare pii approdi della giurisprudenza di legittimità nell’interpretazione dell’istituto dell retrodatazione dei termini che, come chiarito dalle Sezioni Unite, consiste «ne; riailineamento” tra misure cautelari che, pur dovendo essere coeve, sono separatarnente adottate, ovvero in uno “slittarnerto all`lndietro” nella data di esecuzlone dei provvedimento cautelare successivo fino alla data di esecuzione ol quello iniziale» (Sez. U., n. 23166 del 28/5/2020, COGNOME, in motivazione).
L’art. 297, gomma 3, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 8 agosto 1995′ 302′ delimita l’ambito di operatività del meccanismo deila retrodatazione dei terreHn! durata deile misure cautela -1h alle sole ipotesi in .e .a, l titoli cautelar; annoino ad oggetto ii medesimo fatto, diversamente circostanziato o qualificato, ovvero fatti diversi tra cui sussiste una connessione qualificata ai sens dell’art. 12, lett. b) e c`. orc gen,, limitatamente ai casi dei reati connessi per eseguire gli altri La portata ,app!cativa Ceila norma in esame è stata success,ivarnente ampliata per effetto della sentenza additiva n. 408 del 2005, con la Quale !a Corte costituzionale h a dich,arato la ilegittimità dell’art. 297, comma 3, cod. urne. ben. nella parte in cui .«non COGNOME applica anche a farti diversi non connessi, quando risuiti che gli element per emettere la nuova ordinanza erano già ciesumibW COGNOME act atti a! momento e;e,i’erris.) -s.Dre dela precedente ordinanza». Con la sentenza n. 233 dei 2011, la Conte
costituzionale ha, inoltre, dichiarato la illegittimità dello stesso art. 297, comma 3 cod. orno, pen, nella parte in cui, con riferimento alle ordinanze che dispongono MiSeire cauteaari per fatti diversi, non prevede che la regoia in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato aritehormente all’adozione della seconda misura.
2.1 Secondo la costante esegesi della norma, tracciata dalle due sentenze deile Sezioni Unite Rahulia e Librato (rispettivamente, n. 21957 del 22/03/2005, R.v. 231057-8-9 e n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, R.v. 235909-10-11), sono raevisabH tre distinte- ipotesi di contestazione a catena in cui può riconoscersi l’oberatività della norma:
-le prima ipotesi attiene a: caso di emissione nello stesso procedimento di più ordinanze che dispongono nei confronti di un imputato la medesima misura cautelare per io stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi, iieseirnessi anteriormente all’emissione della prima ordinanza, legati da concorso rormaie, da continuazione o da connessione teleologica. In entrambe le situazioni, !a retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive, prevista dall’art. 297, comma 3, cod. proc. peri., opera automaticamente, ovvero senza dipendere dalla possibilità, al momento dell’emissione della prima ordinanza, di cesumere dagli atti, al momento dell’emissione della prima ordinanza, i’esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure (art. 297, comma 3, prima parte, cod. proc. pen.).
-La seconda ipotesi riguarda, invece, ii caso in cui, in procedimenti diversi, vergano emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi relazione ai qua ‘i esiste una delle tre forme di connessione qualificata sopra indicate in cui la retrodatazione opera solo per le crdinanze relative a fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a diuOilio nei prccedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza (art. 297, comma 3 seconda parte, con. proc. pen.)
-La terza ipotesi riguarda, infine, il caso di emissione di più ordinanze cautelari re!ativa a fatti tra i quali o non sussiste alcuna connessione ovvero sia configurabile una connessione non qualificata, nei senso sopra indicato, In taii ipotesi, per effetto diei!e sentenza della Corte costituzionale n. 408 dei 1995, ia retrodatazione opera soie se al momento dell’emissione della prima ordinanza esistevano elementi idonei a giustificare , !e misure applicate con le ordinanze successive. Tale regola vale spio se !e ordinanze sono state emesse nello stesso procedimento. Le Sezioni Unite Hbrato, hanno, infatti, chiarito che, qualora i titoli cautelari siano stati emessi
procedimenti diversi, occorre verificare: a) che al momento della emissione dea prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l’applicazione della misusa disposta con la seconda ordinanza; b) che i due procedimenti siano in corso dinanzi eine stessa autorità giudiziaria; c) che la separazione possa essere stata frutto di una scelta dei pubblico ministero (Rv. 235909).
Da ultimo, e Sezioni Unite hanno chiarito che qualora la pluralità di misure cautelar: riouardi procedimenti pendenti dinanzi a uttic: giudiziar: diversi’ serricidatazione del termine di durata può riconoscersi esclusivamente qualora, tre rarti ocoetto dei due provvedimenti cautelari, sussista una delle ipotesi di connessione qualificata previste dall’art.297, comma 3, cod. proc. pen.’ consistente rc concorso formale di reati, nel reato continuato o nella connessione teleologica, !T.ial.a:riente ai casi di reati commessi per eseguire oii altri (Sez. U,, e. 23166 del 23,,95/2020, Mazziteil!, Rv. 279347 -02).
2.2 in tutti e tre i casi è, comunque, necessario, perché si possa parlare ci ‘onn tetazione a catena” ed applicare la disciOna delia retrodata.zione della decorrenza dei termine di durata massima della custodia caateiare’ che i reati od:ger:so aria ordinanza cautelare cronologicamente posteriore .S.an0 stati comme.ssi n data anteriore a quelia di emissione della prima ordinanza cautelare. È solo rispetto a condotte illecite anteriori all’inizio della custodia cautelare disposta con la prima orainan -za che può ragionevolmente operarsi la retrodataaione oi misure adottate –aento successivo, come si desume dalla iettera cieart, 297, comma 3, cod. proc. penar che prende in considerazione solo i “fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza”. Nella fattispecie deiineata dalla disposizione in GUES: one, roro:nanza cautelare segna, dunque, I momento entro i: quale :a ciandotsa incito deve essere cessata, perché ii provvedimento non può “coprire”, attraverso ia retraciatazione-, fatti o parti di fatti successivi alla sua emissione.
2..3 Con riferime.nto alla tematica delle contestazioni a catena reiative anche a rea!: :?-ì5S3Ci2tiVi, le Sezioni Unite Librato hanno, inoltre, escluso ia sussistenza di tela , n;?:nriliz» -me neil’ipotesi in cui l’ordinanza successiva abb a cc oggetto !a contestazione cie: reato Cr RAGIONE_SOCIALE di stampo mafioso con descrizione dei momento temporale di commissione mediante una formula cosiddetta aperta, che faccia uso di locuzioni ;:a.; 02 indicare :a persistente commissione del reato Pur odo° l’emissione oelia prima crinciuca (Sez. u, o. 14535 dei 19/12/2006, deo. 2007, L’i:irato, Rv. 235910; nedii : , Aessi termini. Sez. 6, n. 31441 dei 24/04/2012 , COGNOME, Rv. 253237; Sez. 6, n. 15821 ael 03/04/2014 COGNOME, Rv. 259771; Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2013, Biencivenga’ Pa,i. 174511), Ciò, ovviamente, a meno che gli elementi acquisiti non
consentano di ritenere l’intervenuta cessazione della pei -manenza quanto meno alia data di e-missione della prima ordinanza (Sez. 2 , n. 1659E dei 06/05/2020 Genidoni, Rv. 279222).
2 4: Inoltre, quanto al requisito della anteriore “desumibilità” dagli atti inerent alla prima ordinanza cautelare delle fonti indiziarie poste a fondamento dell’ordinanza ciaiJteinre successiva ., la giurisprudenza di questa Corte’ coi i: Colle io intende oaee, continuità ., ha chiarito che questa consiste non nella me.ra conoscibilità storica ci determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da io demrmnate cempendiD documentale o dichiarativo The consenta a! pubbiiiaa ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognosticia della concludenza e gravità , degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 dei 25/10/2019, Di COGNOME, Rv. 277351 – 02; si veoe anche: Sezi 4, n. 16343 dei 29/03/2023.. COGNOME, Rv. 284464 secondo cui la nozione di l’anterioireneisurnibtà”‘ dagli atti inerenti alla prirtìa ordinanza eaute’are, delle fonti iiedizia Poste a fondamento dell’ordinanza cautelare successiva., richiede che, al momento dei rinvio a giudizio ne; primo procedimento, l’autorità giudiziaria sia in gradc; di ‘ e non scio di conoscere, la specifica significanza processuale, iatesa idicii -ieità a fondai -e una richiesta di misura cautelare, deqii elemienti relativi ai reato sui quaie si fonda l’adozione del successivo provvedimento cautelare per reato connesso, I cui compendio indiziarlo deve manifestare già la propria portata Cirnoscrat+va e non richiedere ulteriori indagini o elaborazione degil elementi probatciri acquisiti, che rendano necessaria la separazione o !a distinta iscrizione cicale notizie, re.ato connesso).
2,.5 Con riferimento, infine, alla prova della sussistenza dei presupposti destituto in esaiine, secondo la giurisprudenza di ci.Jesta Coi -te; dai Collegi() condivisa e- tibadita, draiva sulla parte che invoca i’apisilcazione della re.roclataziorie dieiia decorrenza del termine di custodia cautelare l’onere di fornire la prova dela esistenza di una connessione qualificata e della desurnibilità dagli atti del fatto on2iettei della seccwdei ordinanza già al mornentei itiel’emissione dei primo provvedimento (Sez. 3, n. 186 . 71 del 15/01/2015, Mantello, Rv, 25351.1, Sez. 2, n. 577 , (lei 28/01/20 1 5 ; Schiliaci’ Rv. 262577, ;n C1,! la Corte ha precisato che, a tal fine, ia parte deve provare il deposito, all’interno del procedimento nel quale è stata emessa ia prima ordinanza e al momento di emissione della stessa, dell’informativa Jena polizia giudiziaria, contenente il compendio del nsultat investigatisi/i, #se
ovvero di note di Polizia Giudiziaria, rispetto alle quali la successiva informativa finale nc)n presenti elementi di novità).
L’ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche ; escludendo, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, in primo luogo ; l’ain;i:eriorità dei fatti oggetto del presente procedimento -.L- spetto a quelli oggetto delle altre due ordinanza cautelari e, in secondo luogo, ‘assolvimento da parte dei ric – 2rrenite deii’onere della prova della loro desumibilltà dag ii atti prima deli’ernissione dei decreto di giudizio immediato (ovvero, il 13/1/2020, quanto al procedimento in é stata emessa i’ordinanza del 30/4/2019, ed i! 10./3/2020 quanto e! procedimento in cui è stata emessa l’ordinanza del 24/1/2320).
In oeTticolare, quanto all’ordinanza del 30/4/2019, il Tribunaie ha rigettato i’istanza di retrodatazione considerando: a) che i fatti per cui si procede non sono stat commessi p7ima di tale ordinanza essendo in conteciiiTaziorie: ‘a partecipazionie SCA , :=*7’d fino al 2020; b) che il ricorrente non ha fornito ia ;oirova della desumibiiità degli aia’ posti a fondamento deli’ordinanza cautelare prima deiVemissione del ricordo di giudizio immediato (13/1/2020), atteso che nei presente procedimento nfciri -nativa conciusiva è stata depositata il 5/6/2020.
Osserva, al riguardo il Collegio che, a fronte di tale non illogica argomentazione, Tic- ori -ente si limita ad insistere sul fatto che gli e.lemnieriti posti a fondamento ciel’ordinanza cautelare emessa nel presente procedimento sono stati desunti da due conversazioni intercettate il 18/12/2018 ed il 21/12/2018, Taie generica deduzione omette, trttava, d, confrontarsi con l’elemento decisivo ocinsiderato dal Triounal?.. -eiativo alla conoscibilità di tali elementi indiziari soio in epoca successiva 2ii’ernissione dell’ordinanza del 30/4/2019.
Privo di pregio, oltre che aspecifico, è, inoltre, l’argomento relativo alla -cessazione de.lia partecipazione del ricorrente al sodaiizio mafioso a far data ca: della prima misura custodiale del 30/4/2019, dovendosi, al riguardo, ribadire che terna di RAGIONE_SOCIALE per dekiiquere di stampo mafioso, sopravvenuto stato detentivo non esclude ia permanenza della partecipazione ai sodaiizio’ che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale rip:ie ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o ci esclusione dei sincipio iessiociato (Sez. 6, n. 1162 del 14/1.0/2021 f dep. 2022, COGNOME, Rv. 282661
Si è, infatti, considerato che la struttura di siffatte associazioni criminali -oi: iùratioerizzato da compie.ssità, forti legami tra gli adereiolri e notevole spessore del progetti celinguenziall a lungo termine – accetta il rischio di periodi di detenzione
deg ;i adei -eri , soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un iato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall’altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (Sez. 2, n. 8461 dei 24/01/2017, De Notaris, Rv. 269121).
Osserva . inoltre’ i! Collegio che in assenza di una palese dissociazione de il interessato – i., la rescissione del vincolo con l’RAGIONE_SOCIALE pnò essere desunta, titolo meramente esemplificativo, da un lungo periodo ai: detenzione in assenza Ci acntatti con la consorteria, anche solo limitati al pagamento delle spese legali o ai sestentamento dei familiari, dalla fattiva partecipazione dell’interessato a progetti rieducativi, nei trasferimento in iuocio distante da quella tu ope.ratività dei sodaiizie’ o da una contrapposizione interna ai sodalizio seguita daltEillontanamento di una dei e::ernenti, questi, che il ricorrente non ha in COGNOME ntiodo allegato, essendosi iimitato ad insistere sulla mera valenza “rescindente” dello stato detentivo.
3.2 Parimenti immune da censure è il rigetto della istanza di retrodatazione r’.5Det2 – .0 airordinanza dei 24/1/2020, fondato su considerazioni sostanzialmente anaiophe a oeue già espresse in relazione all’ordinanza del 30/4/2019 e ovvero i’assenza dei requisiti dell’anteriorità e della desurnibilità dagli atti – oltre che su mancata prova della connessione qualificata tra i fatti. Ir T idirinale. ne POS . CO VECCert0 sui fatto che la prima ordinanza riouarqa estcirsioni cor -nesse rieo;ii 2012-2014 e oue estorsioni commesse nel 2018 ris.r:iettei alle guaii ricorrente non ha fornito !a prova della loro programmazione, almeno nelle linee essenzia: ai momento della costituzione del sodalizio.
aie riguardo erra i! ricorrente nell’insistere sulla rilecanza, quale eierriento i fini deli’assoivimento di tale onere della prova : del suo rue:io nei sodalzo i – nati:oso e, in particoiare, nel settore delie estorsioni.
Va, a tal fine, ribadito, che il riconoscimento della continuazione necessita di una apoi-cfondite: ve?” – ifk:a della sussistenza di concreti inq quei i l’omogeneità deile :viiolazioni e dei bene protetto, la contiguità spazio-temooraie ; le singoie causa:, rhodaiità deila condotta, la sistematicità e le abitudini !programmate di vita del fatto che, ai momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, o tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risaltino comunoue : f, – urto di determinazione estemporanea (5ez. O. 28659 dei 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074). Tali coordinate ermeneutiche rilevano anche
aiiorché si ponga il tema della continuazione tra un reato associativo ed i reati fine. Anche in tal caso, infatti, in assenza di una preventiva programmazione, non puo contigui -arsi ;a continuazione tra il reato associativo e quei reati che, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo , afforzarnerto, non erano programmabiii “ab origine” pE -ciné legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non irnmaginabiii ai momento iniziale CeRAGIONE_SOCIALE (si veda, tra le tante, Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021′ Raiano’ Rv. 280595; Sezi 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481). Si è, – ioltre a condivisbilmente affermato che affinché sia ravvisabile la continuazione tre i: reato Oi partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE mafiosa e i reati fine, giudice deve rare ountuiainneinte che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui partecipe si è determinato a fare ingresso nei sodalizio; diversamente, ove si Htei -iiesse sufficiente ia programmazione dei reati fine al momento deila costituzione .Sas; scidoiizio, si finirebbe per configurare una sorra ti autornetiscno un Hocroscirnierito della continuazione e dei conseguente Pereficio sanzionatorio’ ;n quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione, con ia fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. neo. (Sez. 1, Sentenza n. 23818 dei 22/06/202J’ Toscano Rv, 279430).
Al rigetto del ricorso segue ia condanna dei ricorrente al pagamento dee spese processuali. 4
Rigetta ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. ala Cancelleria per gli adempiment; di cui ail’ara 94, comma COGNOME Fitti con, proc. peni
Cosi oecisc ii 30 noiv«ernbre 2023