Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40842 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40842 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa in data 6 giugno 2025 dal Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME e ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, che in data 23 aprile 2025 ha applicato nei confronti dello stesso la misura coercitiva della custodia cautelare in
carcere in relazione al delitti di cui agli artt. 74, commi 1, 2, e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1), di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen., 73 e 80, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 3, 14 e 33), di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 5, 6, 9, 11, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 32) e di cui agli artt. 110 cod. pen., 2, 4 e 6 legge 2 ottobre 1967, n. 895 (capo 21).
AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, ha proposto ricorso avverso questa ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il difensore ha eccepito la violazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione apparente in ordine alla mancata declaratoria di inefficacia dell’ordinanza genetica per effetto della retrodatazione dei suoi effetti.
Il difensore premette che nel presente procedimento (n. 48449/21 R.G.N.R.) il ricorrente è stato attinto dalla misura della custodia cautelare in carcere in data 13 maggio 2025 per i reati sopra indicati, ma a tale data il termine di fase era integralmente decorso in ragione del periodo di privazione della libertà personale patito dall’8 novembre 2023 dal ricorrente nel connesso procedimento n. 31066/2021 R.G.N.R. per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per condotte di cessione di cocaina a NOME COGNOME e al suo gruppo poste in essere tra il 9 e il 24 ottobre 2021.
I fatti contestati nel presente procedimento sono, infatti, connessi a quelli contestati nel precedente procedimento e anzi avvinti dalla continuazione, in quanto il ricorrente, apicale di un RAGIONE_SOCIALE criminoso dedito al traffico di sostanze stupefacenti, si sarebbe reso responsabile di plurime condotte di acquisto e rivendita di cocaina.
Il difensore rileva che il Tribunale del riesame ha illegittimamente escluso la retrodatazione dell’efficacia della misura cautelare, in quanto il reato associativo contestato nel presente procedimento è stato commesso in epoca anteriore al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui precedente procedimento e, comunque, vi sarebbe connessione qualificata tra tali reati.
Ai fini dell’accertamento della continuazione, occorre verificare che i delitti, almeno nei loro tratti essenziali, formarono oggetto di una programmazione unitaria da parte dell’agente; rileva, dunque, la prospettiva soggettiva dell’agente e non quella dei soggetti, vittime o presunti correi, con i quali l’agente entra in contatto in occasione o a causa della consumazione dei delitti contestati nei diversi procedimenti.
I singoli reati-fine, oggetto della seconda ordinanza, si connotano per le medesime modalità esecutive delle condotte contestate nella prima ordinanza cautelare: acquisto a credito dello stupefacente presso fornitori all’ingrosso, acquisto gestito dalla propria abitazione, ove il ricorrente si trovava ristretto agli arresti domiciliari con la collaborazione di altri soggetti, e rivendita a soggetti diversi e autonomamente organizzati secondo le rispettive esigenze e necessità di volta in volta rappresentate.
Anche a ritenere che la continuazione non sia sussistente, il reato associativo sarebbe stato già desumibile dagli atti del primo procedimento, alla data di emissione della prima ordinanza (8 novembre 2023), per il quale è stata esercitata l’azione penale in data 1 febbraio 2024.
2.2. Con il secondo motivo, il difensore ha censurato la violazione del principio di adeguatezza delle misure cautelari e ha dedotto il vizio di motivazione in ordine all’omessa valutazione della misura gradata degli arresti domiciliari e alla rilevanza del tempo trascorso dai fatti contestati.
A distanza di tre anni dall’applicazione della precedente ordinanza cautelare, infatti, non vi sarebbe alcuna ragione per non disporre la medesima misura degli arresti domiciliari già applicata nel pregresso procedimento.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 23 ottobre 2025, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Con memoria depositata in data 31 ottobre 2025 l’AVV_NOTAIO ha replicato, chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati.
Con il primo motivo, il difensore ha eccepito la violazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione apparente in ordine alla mancata declaratoria di inefficacia dell’ordinanza genetica.
Il motivo è ammissibile.
3.1. Nella giurisprudenza di legittimità si è registrato un contrasto interpretativo in ordine alla possibilità di dedurre nel procedimento di riesame la questione relativa all’inefficacia sopravvenuta dell’ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all’asserita contestazione a catena,
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in quanto si tratta di vizio che non intacca l’intrinseca legittimità dell’ordinanza, ma agisce sul piano dell’efficacia della misura cautelare.
Le Sezioni unite di questa Corte, chiamate a dirimere il contrasto, hanno statuito che, in tema di contestazione a catena, la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare; b) desumibilità dall’ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l’ordinanza successiva (Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino, Rv. 253549 – 01; conf. Sez. U, n. 45247 del 17/07/2012, COGNOME, non massimata; conf. Sez. 2, n. 37879 del 05/05/2023, Macrì, Rv. 285027-10).
Questa condizione nel caso di specie è stata rispettata, in quanto, ove la deduzione del ricorrente fosse fondata, il termine di durata della misura coercitiva per la fase delle indagini preliminari risulterebbe integralmente decorso.
3.2. Il motivo è, tuttavia, infondato.
L’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. richiede, per l’applicazione della disciplina della retrodatazione del termine di efficacia della misura cautelare nei casi di c.d. contestazione a catena, che i fatti di cui al successivo provvedimento coercitivo siano stati «commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza».
Il Tribunale del riesame ha escluso, con motivazione non contradditoria, né manifestamente illogica (e, che, dunque, si sottrae al sindacato di questa Corte), l’applicazione della retrodatazione rilevando che il reato associativo, posto a fondamento dell’attuale titolo cautelare emesso in data 23 aprile 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, è stato commesso dal mese di dicembre 2021 al mese di maggio 2022 e, dunque in epoca successiva al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, posto a fondamento della prima ordinanza, che è stato commesso tra il 9 e il 24 ottobre 2021.
Secondo il Tribunale, inoltre, non vi sarebbe alcun dato probatorio che consenta di affermare che l’associazione si fosse costituita già in data anteriore al mese di ottobre 2021.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto l’assenza di profili di connessione qualificata tra i fatti oggetto dei due diversi procedimenti, poiché alla data di consumazione del reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, posto a fondamento della prima ordinanza, non era ancora sussistente l’accordo criminoso a base del delitto associativo.
L’ordinanza impugnata correttamente distingue il programma associativo, che qualifica il delitto dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nella
previsione della realizzazione di un numero indeterminato di reati fine, da un lato, e l’unicità del disegno criminoso che costituisce presupposto essenziale della continuazione, dall’altro.
In tal senso, il Tribunale del riesame, a ulteriore dimostrazione dell’insussistenza dell’organismo associativo in periodo antecedente a quello contestato (dal mese di dicembre 2021), ha non illogicamente evidenziato che dopo il mese di ottobre 2021, epoca di consumazione del reato di cui all’art.73 d.P.R. n. 309 del 1990 posto a base della prima ordinanza, il ricorrente si era distaccato dalla collaborazione con il RAGIONE_SOCIALE.
Dopo il mese di ottobre 2021 non emergono più condotte criminose di cessione a favore dei predetti (pag. 5 dell’ordinanza impugnata), in quanto il ricorrente si sarebbe posto egli stesso a capo di un nuovo e autonomo organismo associativo RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Roma ha, inoltre, non illogicamente ritenuto che nel caso di specie – non essendo connessi i fatti contestati nella prima e nella seconda ordinanza – non possa trovare applicazione la sentenza n. 408 del 2005 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell’emissione della precedente ordinanza.
Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, inoltre, nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 (dep. 2007), Librato, Rv. 235909 01; conf. Sez. 1, n. 12700 del 27/09/2019 (dep. 2020), Trapani, Rv. 278910 – 01; Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, COGNOME, Rv. 248895 – 01).
Il Tribunale, muovendo da questo corretto presupposto giuridico, ha non illogicamente motivato l’esclusione della desumibilità degli elementi a base del titolo custodiale oggetto del presente ricorso al momento dell’emissione della prima ordinanza custodiale (in data 8 novembre 2023), rilevando che l’informativa finale dei Carabinieri nel presente procedimento è del 12 novembre 2023, e, dunque, è successiva alla prima ordinanza emessa in data 8 novembre 2023.
Nella valutazione corretta del Tribunale, è, inoltre, irrilevante il fatto che l’attività di intercettazione o di videosorveglianza fosse stata interrotta alla data del 26 maggio 2022 a causa della carcerazione del ricorrente, trattandosi di fonti
di prova complesse, non ancora analizzate e non ancora poste a disposizione dell’autorità giudiziaria; inoltre, la data di iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. e l’autorizzazione allo svolgimento di intercettazioni telefoniche sono elementi neutri, in quanto la prova dell’organismo associativo contestato si presenta di non immediata percezione, richiedendo una pregnante e complessiva analisi di tutte le fonti di prova emerse.
Con il secondo motivo, il difensore ha censurato la violazione del canone di adeguatezza delle misure cautelari e ha dedotto il vizio di motivazione in ordine all’omessa valutazione della misura gradata degli arresti domiciliari e alla rilevanza del tempo trascorso dai fatti contestati.
5. Il motivo è fondato.
Il Tribunale di Roma ha ritenuto, concreto e attuale, il pericolo di recidiva di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e l’adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere in base alla presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., stante il titolo del reato contestato e l’assenza di elementi utili a superare questa presunzione.
Nella valutazione non certo illogica del Tribunale di Roma, i gravi indizi di reato acquisiti attestano la funzione apicale del ricorrente nell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE, stabile e articolata, dedita al traffico di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente, con contatti e ramificazione con altre compagini associative, così da qualificare la complessiva valutazione cautelare e la connotazione soggettiva di pericolosità del ricorrente, gravato da «carichi pendenti» per delitti relativi alla violazione della disciplina delle sostanze stupefacenti e per il reato di estorsione continuata e aggravata.
Proprio la gravità e la varietà delle condotte criminose contestate, i profili organizzativi e strutturali dei fatti accertati, i consolidati legami criminali, i plurimi e stabili canali di approvvigionamento e smercio della sostanza stupefacente, la necessità di interrompere i collegamenti criminali evidentemente desumibili dal complesso articolato delle condotte contestate, costituiscono elementi che, complessivamente considerati, evidenziano connotazioni soggettive di elevata pericolosità RAGIONE_SOCIALE del ricorrente, tali da giustificare l’applicazione della custodia cautelare in carcere.
Il Tribunale del riesame, con motivazione logica e coerente ai gravi indizi emersi, ha ritenuto che il decorso del tempo non può ritenersi idoneo al mutamento del quadro cautelare.
Quanto all’inadeguatezza della misura gradata, infine, il Tribunale correttamente ha rilevato che il ricorrente ha commesso i fatti contestati proprio
mentre si trovava ristretto agli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato della commissione di altro reato legato al traffico di sostanza stupefacenti e, dunque, l’unica misura adeguata al contenimento della sua personalità e al soddisfacimento delle esigenze cautelari è quello della misura custodiale massima.
Alla stregua dr tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 13/11/2025.