Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43854 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43854 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
sentenza
uI ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce nei confronti di:
COGNOME NOME NOME a Lecce il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza n.3203/2014 del Tribunale della Libertà di Lecce in data 24/3/2023;
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla trattazione orale udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME:
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento del provvedimento con rinvio.
Udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO difensore di COGNOME Aldo con le quali ha chiesto il rigetto o l’inammissibilità del ricorso del AVV_NOTAIO.m.
RITENUTO IN FATTO
1.Con provvedimento del 24/3/203, il Tribunale del Riesame di Lecce, nel giudizio di rinvio a seguito di sentenza di annullamento emessa dalla Corte di cassazione, relativamente all’ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce in data
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A GLYPH
22/7/2022 con la quale era stato respinto l’appello dell’indagato avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Lecce, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p., 74 d.p.r. 309/9 nonché per vari episodi di cessione di sostanze stupefacenti ed estorsioni, dichiarava la perdita di efficacia della misura cautelare per decorrenza dei termini, quale effetto disciplina della contestazione a catena.
In particolare il Tribunale preso atto della censura mossa dalla sentenza rescindente circa la natura “perplessa” della motivazione articolata dal precedente collegio cautelare, rilevava che C::COGNOME NOME era stato attinto da due distinte ordinanze cautelari, emesse in procedimenti diversi e relative a fatti diversi per cui data la mancanza di ulteriori elementi dimostrativi dell’insussistenza della connessione qualificata, tenuto conto dell’insegnamento delle Sez. Unite Rahulia, la soluzione non poteva essere che quella della declaratoria di inefficacia.
2.Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce il quale lamenta la violazione di legge e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Deduce in particolare che l’ordinanza del Tribunale del Riesame nell’accogliere l’appello dell’imputato, non ha tenuto in debita considerazione che, a prescindere dalla questione della connessione qualificata, i due provvedimenti cautelari: quello dell’8 aprile 2022 relativo al proc. n. 4603/2019 riguardante il delitto associativo e quello del 23/11/2020 relativo al proc. 9306/2020, riguardante la fattispecie estorsiva, erano stati emessi in procedimenti distinti, per fatti divers rispetto ai quali l’unica condizione per l’operatività della retrodatazione, era quella della desumibilità dagli atti, a dire del P.M. insussistente, avendo l’Uffici di Procura acquisito conoscenza degli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza, solo con il deposito dell’informativa finale datata 6/10/2021, quando nel primo procedimento ( R.G.N.R n. 9306/20), erano già stati emessi la richiesta di giudizio immediato (il 18/12/2020) ed il decreto di giudizio immediato (il 24/12/2020).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
La sentenza rescindente ha ravvisato nella precedente ordinanza cautelare il vizio della cd. motivazione perplessa individuato da questa Corte nel caso in cui “due o più alternative prospettate dalla stesso giudicante in relazione al fatto oggetti del giudizio non siano alla fine risolte, sicché persistonD incertezze sulla soluzione accolta, restando indecifrabili le ragioni del suo convincimento” ( Sez. 3, n. 39676/2018, Rv. 273816).
In presenza quindi di un giudizio rescissorio delimitato nel perimetro decisorio dal principio di diritto testè ricordato, il motivo di ricorso con il quale si cens l’ordinanza del Riesame per l’illegittimità della retrodatazione non avendo il Tribunale considerato che le due ordinanze sono state emesse in procedimenti diversi e i fatti oggetto della seconda ordinanza ( proc. n. 4:306/2019 relativo ai delitti associativi), non erano desumibili dagli atti dell’altro procedimento attinente all’episodio estorsivo ( proc. n. 9306/2020), appare infondato posto che il potere di valutazione del Tribunale del riesame era alquanto ristretto e non poteva esercitarsi prescindendo dalla decisione rescindente.
Va al proposito ricordato che, quanto al giudice del rinvio, l’ambito della sua autonomia di valutazione è naturalmente delimitato. Detto giudice, infatti, pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante un’autonoma valutazione delle emergenze probatorie concernenti il punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali o al compimento di una certa indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione (Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, Rv. 255122; Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, Rv. 254830; Sez.1, n. 7963 del 15/01/2007, Rv. 236242). Ed invero, appare evidente che gli spazi di valutazione spettanti al giudice in sede di rinvio siano inversamente proporzionali alla specificità dei princìpi di diritto e delle ulteriori statuizioni rassegnati da quello di legittimità la sentenza di annullamento.
Nello specifico, in presenza di una decisione della Corte di cassazione molto puntuale nell’evidenziare l’aspetto trascurato dall’ordinanza che essa ha annullato, il Tribunale di Lecce ha compiutamente dato conto delle proprie determinazioni. In particolare ha ritenuto che il meccanismo della retrodatazione operasse in concreto non potendosi superare la situazione di dubbio circa l’insussistenza della connessione qualificata elemento che la sentenza rescindente ha ritenuto decisivo per addivenire alla soluzione favorevole all’imputato; né il Tribunale, in assenza di elementi
che dimostrassero l’insussistenza della connessione qualificata poteva approfondire il diverso tema della retrodatazione per la desumibilità degli elementi del secondo provvedimento dagli atti del primo, trattandosi di questione che esorbitava dal perimetro decisorio delimitato dalla sentenza rescindente.
Va ricordato che le Sezioni Unite Rahulia, hanno tracciato la linea interpretativa del terzo comma dell’art. 297 GLYPH affermando che, una volta accertata la connessione ex art. 12 lett. b) e c) tra i fatti posti a fondamento delle distinte ordinanze cautelari commessi anteriormente alla prima misura, la
regola della retrodatazione opera automaticamente, cioè indipendentemente dalla desumibilità dagli atti, fin dal momento dell’emissione della prima ordinanza, degli elementi posti a fondamento dei provvedimenti successivi.
Afferma il Supremo Consesso “la lettera della legge, l’evoluzione della normativa in materia e il contesto nel quale la nuova disposizione ha visto la luce inducono quindi a concludere affermando il seguente principio di diritto: nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, commessi anteriormente all’emissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive opera indipendentemente dalla possibilità, al momento dell’emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l’esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive, e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l’esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure”.
La seconda parte del comma 3 dell’art. 297 c.p.p., prevede che la disposizione di cui alla prima parte non si applica relativamente alle ordinanze per fatti “non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il qua sussiste connessione”. In altre parole, i reati tra i quali esiste connessione sono destinati a essere riuniti nello stesso procedimento e la decorrenza delle relative misure cautelari è regolata dalla prima parte del terzo comma dell’art. 297 c.p.p., perciò il trattamento non può mutare se per qualche ragione quei reati diventano oggetto di procedimenti diversi, anziché dello stesso procedimento, a meno che la loro riunione sia risultata impossilbile perché al momento del rinvio a giudizio non emergevano dagli atti.
Diverso il caso in cui la retrodatazione riguardi i reati tra i quali non riscontrabile la connessione prevista dall’art. 297, comma 3, c.p.p. ma fin dal momento dell’emissione del primo provvedimento cautelare erano desumibili dagli atti gli elementi posti a base dei provvedimenti successivi; quando cioè nei casi non espressamente previsti dall’art. 297, comma 3, c.p.p. “si accerti in modo incontestabile che a disposizione dell’autorità giudiziaria, al momento dell’emissione del primo provvedimento, erano già idonei indizi di colpevolezza” (Sez. 6^, 29 aprile 1996, n. 1719, Martini, rv. 205891; Sez, 6^, 28 gennaio 1997, n. 281, COGNOME) in questo caso si è affermato il principio che, nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, tra i quali non sussiste la connessione prevista dall’art. 297, comma 3, c.p.p., i termini delle misure disposte con le ordinanze successive decorrono dal giorno in cui è stata eseguita
o notificata la prima, se al momento dell’emissione di questa erano desumibili dagli atti gli elementi che hanno giustificato le ordinanze successive.
In conclusione, come osservato da Sez. Unite COGNOME, la sentenza Rahulia, ha individuato tre diverse ipotesi di retrodatazione:
quella delle ordinanze cautelari emesse nello stesso procedimento per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti legati da connessione qualificata, in cui la retrodatazione opera automaticamente, vale a dire senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento della emissione della prima ordinanza, l’esistenza’ di elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza (art. 297, comma 3, c.p.p., prima parte;
quella delle ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi per fatti legati da connessione qualificata, in cui la retrodatazione opera solo per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza cautelare (art. 297, comma 3, c.p.p., seconda parte);
quella, non espressamente prevista dall’art. 297, comma 3, c.p.p., delle ordinanze cautelari emesse nello stesso procedimento per Fatti non legati da connessione qualificata, in cui la retrodatazione opera solo se al momento della emissione della prima ordinanza esistevano elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza.
A ciò si aggiunge un quarto caso cioè quello di ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi per fatti non legati da connessione qualificata che per effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale contenuta nella sentenza della Corte Cost. n. 408 del 2005, sono suscettibili di retrodatazione, se al momento della emissione della prima ordinanza esistevano elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda.
Occorre però avvertire che mentre in presenza di una connessione qualificata il meccanismo della retrodatazione opera automaticamente, e dunque è sufficiente che le condizioni richieste dall’art. 297, comma 3, c.p.p. risultino dagli atti nell’ipotesi in cui la connessione qualificata manca, la retrodatazione, come ha riconosciuto la Corte costituzionale, costituisce un rimedio rispetto a una scelta indebita dell’autorità giudiziaria, sia nel caso in cui la scelta sia avvenut procrastinando, nell’ambito di uno stesso procedimento, l’adozione della misura, sia nel caso in cui essa sia avvenuta procrastinando l’inizio dei secondo procedimento o tenendolo separato dal primo, come può avvenire per esempio non iscrivendo tempestivamente o separando alcune delle notizie di reato, ricevute o acquisite di propria iniziativa dal pubblico ministero.
Sulla stessa linea, Sez. un. 19-12-2006, COGNOME (CED Cass n. 235911) ha ribadito che nel caso in cui le ordinanze cautelari riguardino fatti privi d
connessione qualificata, la retrodatazione opera solo se al momento dell’emissione del primo titolo custodiale, esistevano e.lementi idonei a giustificare le misure applicate con quelli successivi.
Nel caso in disamina il Tribunale del Riesame si è attenuto a tali linee ermeneutiche e, uniformandosi alle indicazioni fornite dalla sentenza rescindente, ha dichiarato l’inefficacia della misura per l’assorbente considerazione che tra i fatti relativi a procedimenti diversi non ricorreva connessione qualificata, essendo la verifica relativa al diverso caso della non desumibilità degli elementi del secondo provvedimento dagli atti del primo, preclusa ex art. 627, co. 3, c.p.p.
P.Q.N11.
Rigetta il ricorso
Così deciso il 29/9/2023