Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50246 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 50246 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Catanzaro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 30.05.2023 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME e ha confermato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 3 aprile 2023, che ha applicato nei confronti del medesimo la misura coercitiva degli
arresti domiciliari.
COGNOME‘COGNOME nel titolo cautelare genetico è ritenuto gravemente indiziato della commissione del delitto di cui all’art. 73, primo comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto avrebbe detenuto e venduto a NOME COGNOME sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina del peso complessivo di 0,26 e 0,98 grammi, nonché, in altre due circostanze, eroina al prezzo di trenta euro; l’indagato avrebbe, altresì, venduto a NOME COGNOME sei/sette dosi di cocaina ed eroina al prezzo di cinquanta euro cadauna; fatti commessi in Catanzaro tra 1’8 febbraio 2021 e in data antecedente (capo 272 dell’imputazione cautelare).
AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’COGNOME, ha presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento.
Il difensore, con unico motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. la violazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e del divieto di contestazione a catena.
Premette che l’COGNOME, nell’ambito del procedimento penale n. 637/17 R.G.N.R. è stato attinto da un’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, emessa in data 30 settembre 2021 ed eseguita in data 12 ottobre 2021, per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati ai capi f), 1), m), n), n), o), e q), commessi dal gennaio 2015 al settembre 2017.
L’COGNOME, inoltre, nel presente procedimento, è stato attinto da un’ordinanza che ha disposto gli arresti domiciliari, eseguita in data 14 aprile 2023, per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Catanzaro tra 1’8 febbraio 2021 e in data antecedente.
Il difensore premette di aver dedotto nel procedimento di riesame, in via preliminare, la violazione del divieto della c.d. contestazione a catena enunciato dall’art. 297 cod. proc. pen.
Il Tribunale del riesame ha, tuttavia, disatteso tale eccezione, rilevando l’insussistenza del requisito dell’anteriorità dei fatti contestati nella seconda ordinanza rispetto alla consumazione delle condotte oggetto del primo provvedimento restrittivo; il Tribunale ha, inoltre, ritenuto non ravvisabile alcuna connessione tra i fatti oggetto delle due ordinanze, considerato che non è stata fornita la prova che la cessione di sostanze stupefacenti accertata 1’8 febbraio 2021, fosse stata pianificata al momento dei fatti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 posti in essere dal gennaio 2015 al settembre 2017.
Sarebbe, infatti, insussistente la prova della connessione qualificata atteso che i fatti oggetto della prima ordinanza riguardano il periodo compreso tra il gennaio 2015 e il settembre 2017, mentre la seconda ordinanza è relativa ad un episodio di cessione avvenuto in data 8 febbraio 2021; pertanto, escluso il
concorso formale e in assenza di elementi a sostegno della connessione teleologica, non sarebbe configurabile il medesimo disegno criminoso alla luce dell’ampio lasso temporale trascorso (di circa tre anni e mezzo).
Ad avviso del Tribunale, inoltre, non sussisterebbe la desumibilità dei fatti della seconda ordinanza, al momento dell’emissione della prima.
Il difensore deduce, tuttavia, che il ricorrente nell’arco temporale tra il 2015 e il 2021 aveva posto in essere una serie di condotte di spaccio presso la propria abitazione, esito di un medesimo disegno criminoso e poste in essere secondo modalità omogenee e ricorrenti; le fonti di prova poste a base della contestazione oggetto della seconda ordinanza sarebbero, peraltro, costituite dalle dichiarazioni rese dagli acquirenti in data 8/2/2021 e dalla informativa finale depositata in data 26 maggio 2021, laddove l’informativa finale, a base della prima ordinanza risulterebbe depositata in data 6 agosto 2019.
Ad avviso del difensore, dunque, la scelta del Pubblico Ministero di non procedere congiuntamente per tali reati sarebbe stata indebita e arbitraria; i due procedimenti erano, infatti, incardinati innanzi alla stessa Procura della Repubblica e ad opera dello stesso pubblico ministero e prima dell’emissione della prima ordinanza cautelare sarebbero stati acquisiti tutti gli elementi posti a fondamento della successiva ordinanza.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell’art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall’art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 2 novembre 2023, il Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto è manifestamente infondato.
Con unico motivo il difensore censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. la violazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e del
divieto di contestazione a catena.
Il motivo è manifestamente infondato, in quanto, essendo stata proposta la questione della violazione del disposto dell’art. 297 cod. proc. pen. nel giudizio di riesame, il ricorrente non ha dedotto, né tanto meno dimostrato, che, per effetto della retrodatazione, al momento dell’emissione della ordinanza cautelare oggetto di riesame il termine di fase fosse già integralmente scaduto.
Nella giurisprudenza di legittimità si è registrato un contrasto interpretativo in ordine alla possibilità di dedurre nel procedimento di riesame la questione relativa all’inefficacia sopravvenuta dell’ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all’asserita contestazione a catena, in quanto si tratta di vizio che non intacca l’intrinseca legittimità dell’ordinanza, ma agisce sul piano dell’efficacia della misura cautelare.
Le Sezioni unite di questa Corte, chiamate a dirimere il contrasto, hanno statuito che, in tema di contestazione a catena, la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare; b) desumibilità dall’ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l’ordinanza successiva (Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino, Rv. 253549 – 01; conf. Sez. U, n. 45247 del 17/07/2012, COGNOME, non massimata).
Le Sezioni unite, dunque, in linea con il carattere impugnatorio del mezzo di impugnazione del riesame, hanno circoscritto la cognizione del giudice del riesame all’ipotesi in cui la retrodatazione implichi un “vizio” originario del titolo coerciti a fronte del quale la misura da esso disposta non avrebbe dovuto essere applicata fin dall’inizio; in questa sentenza la Corte di cassazione ha, inoltre, precisato che «soltanto nel caso in cui dalla stessa ordinanza impugnata emergano in modo incontrovertibile e completo gli elementi utili e necessari per la decisione è possibile dare spazio ai principi di economia processuale e di rapida definizione del giudizio in vista della più ampia tutela del bene primario della libertà personale».
Tale ultima condizione è, tuttavia, stata eliminata dalla Corte costituzionale, che, nella sentenza n. 293 del 6 dicembre 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 309 cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che la deducibilità, nel procedimento di riesame, della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari, prevista dall’art. 297, comma 3, del medesimo codice, sia subordinata – oltre che alla condizione che, per effetto della retrodatazione, il termine sia già scaduto al momento dell’emissione
dell’ordinanza cautelare impugnata – anche a quella che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino da detta ordinanza.
La Corte costituzionale ha, infatti, rilevato che subordinare la deducibilità in sede di riesame della violazione della c.d. contestazione a catena alla «desumibilità dall’ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l’ordinanza successiva» determinava disparità di trattamento tra soggetti che versano in situazioni identiche in correlazione a fattori puramente accidentali, avulsi dalla ratio degli istituti che vengono in rilievo.
A parità di situazione, infatti, la fruibilità del riesame ai fini considerati fini per dipendere dall’ampiezza e dalla puntualità delle indicazioni contenute nella motivazione del provvedimento coercitivo che il soggetto in vinculís intende contestare. Il livello della tutela sarebbe, infatti, stato determinato dal maggiore o minore scrupolo con il quale il giudice della cautela assolve all’onere di motivare l’ordinanza restrittiva e, prima ancora, dal fatto che egli sia o non sia a conoscenza degli elementi che impongono la retrodatazione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità successivo alla sentenza n. 293 del 2013 della Corte costituzionale, dunque, la questione della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame a condizione che, per effetto della retrodatazione, al momento dell’emissione della successiva ordinanza cautelare il termine di durata complessivo sia già scaduto (ex plurimis: Sez. 2, n. 37879 del 05/05/2023, COGNOME, Rv. 285027 – 01; Sez. 2, n. 13021 del 10/03/2015, Belgio, Rv. 262933 – 01).
Il ricorrente, tuttavia, non ha fornito alcuna dimostrazione di questo presupposto necessario e preliminare per verificare la fondatezza delle censure mosse avverso l’ordinanza impugnata.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2023.