Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11596 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11596 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto la
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 08/08/2025 del Tribunale della Libertà di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
. Con il provvedimento in preambolo, il Tribunale di Catania in funzione di giudice del riesame cautelare, ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, in data 2 luglio 2025, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME.
L’addebito provvisorio, contestato al capo 1), riguarda il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, contestato come commesso dal 2019 all’ottobre 2023.
Ricorre per cassazione COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, e, con un unico motivo, denuncia la violazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Afferma il ricorrente sussistere l’ipotesi di contestazione a catena in relazione al legame sussistente tra i fatti oggetto del provvedimento cautelare in esame e quelli riguardanti il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 oggetto dell’ordinanza applicativa della custodia in carcere emessa l’11 ottobre 2023 nell’ambito del procedimento 1749/2021 R.g.n.r. (cd. Operazione COGNOME).
In particolare, il ricorso aggredisce l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui il completo compendio indiziario a carico di COGNOME sarebbe emerso successivamente alla data del rinvio a giudizio per il procedimento cd. COGNOME, avvenuta il 28 novembre 2023.
Osserva, in proposito, come a quella data, oltre alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia NOME COGNOME vi fossero quelle di NOME e NOME COGNOME che, già nel corso dell’interrogatorio in data 24 luglio 2023, avevano indicato COGNOME come affiliato a COGNOME. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, dunque,
le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME, raccolte dall’ufficio di Procura prima dell’emissione della prima ordinanza, avrebbero permesso, già in quella occasione, la contestazione del reato associativo di cui al capo capo 1) dell’imputazione provvisoria del presente procedimento, poichØ già esistente il riscontro della chiamata in reità di COGNOME costituita dalle propalazioni dei fratelli COGNOME.
Lamenta, inoltre, che il Tribunale avrebbe omesso d’indicare gli elementi indiziari diversi e ulteriori forniti da NOME COGNOME rispetto a quanto già dichiarato da COGNOME.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 2 dicembre 2025, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
. Il ricorso denuncia censureinfondate e dev’essere, pertanto, rigettato.
Va preliminarmente rilevato che Ł incontestata l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui i fatti, oggetto di procedimenti diversi, siano legati da un rapporto di connessione qualificata e che, con riferimento ai fatti oggetto della prima ordinanza, Ł intervenuto il rinvio a giudizio.
In questo caso allora – secondo la giurisprudenza consolidata (Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, COGNOME, Rv. 235909-10-11; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, P.M. in proc. Rahulia RAGIONE_SOCIALE, Rv. 231057-8-9; si veda anche Sez. 1, n. 26093 del 15/02/2018, COGNOME, Rv. 273132 – 01) – si applica la regola dettata dal secondo periodo dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., sicchØ la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui Ł intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza.
Inoltre – diversamente dall’erroneo riferimento alla data della prima ordinanza svolto nel ricorso – nel caso in cui il meccanismo della retrodatazione degli effetti della misura cautelare successiva sia invocato in relazione a reati connessi ex art. 12 lett. b) e c) cod. proc. pen. contestati in diversi procedimenti, la verifica del giudice circa il requisito di «desumibilità dagli atti» dev’essere ancorata al momento nel quale Ł stato disposto il rinvio a giudizio dell’imputato e non a quello dell’emissione della prima misura cautelare; momento che assume rilevanza soltanto quando la retrodatazione sia invocata in assenza di rapporti di connessione qualificata tra i fatti dedotti nei diversi titoli cautelari» (Sez. 1, n. 42442 del 26/09/2013, Gatto, Rv. 257380).
Ancora, dev’essere ricordato che la nozione di «anteriore desumibilità», dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell’ordinanza cautelare successiva, richiede che, al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento, l’autorità giudiziaria sia in grado di desumere, e non solo di conoscere, la specifica significatività processuale, intesa come idoneità a fondare una richiesta di misura cautelare, degli elementi relativi al reato sul quale si fonda l’adozione del successivo provvedimento cautelare per reato connesso, il cui compendio indiziario deve manifestare già la propria portata dimostrativa e non richiedere ulteriori indagini o elaborazione degli elementi probatori acquisiti, che rendano necessaria la separazione o la distinta iscrizione delle notizie di reato connesso(Sez. 4,n. 16343 del 29/03/2023, COGNOME,Rv. 284464 – 01; Sez. 3 – , Sez 3, n. 48034 del 25/10/2019, COGNOME, Rv. 277351 – 02)
Infine, vanno richiamati i limiti del sindacato di legittimità in quanto l’accertamento dell’esistenza della connessione qualificata costituisce apprezzamento riservato, quanto alla
valutazione del materiale probatorio o indiziario, al giudice di merito che deve adeguatamente e logicamente motivare il proprio convincimento (Sez. 6, n. 48565 del 06/10/2016 Rv. 268390 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 9990 del 18/01/2010, COGNOME, Rv. 246798).
3. Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi richiamati e ha reso una motivazione logicamente stringente, e, come tale, sottratta al sindacato di questa Corte.
Segnatamente, ha correttamente ancorato la motivazione del provvedimento al decisivo (in prospettiva accusatoria) apporto conoscitivo, essenziale a contestare l’ipotesi associativa contenuta nella seconda ordinanza cautelare, derivante dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, rese il 10 luglio 2024 e, dunque, dopo la richiesta di rinvio a giudizio per i fatti di cui alla prima ordinanza cautelare, con particolare riferimento alla chiamata in correità di NOME COGNOME già in precedenza acquisita, ma giudicata – nella sua unicità – inidonea a fondare l’accusa.
Le sopravvenute dichiarazioni di COGNOME sono state ritenute attendibili e le due chiamate in reità sono state ritenute riscontrantesi vicendevolmente cosicchØ, Ł stato ritenuto – con motivazione scevra da fratture razionali – che solo a seguito del deposito di detto atto, avvenuto in data successiva al rinvio a giudizio per i fatti di cui alla prima ordinanza, si Ł formato, in merito alla partecipazione all’associazione mafiosa di COGNOME, un complessivo quadro indiziario, per vero neppure contrastato nel ricorso.
Questa Corte, in un caso affatto sovrapponibile a quello in esame, ha chiarito che «in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore desumibilità delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell’ordinanza cautelare successiva dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, richiede la sussistenza di indizi univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare; ne consegue, che la pregressa esistenza di una serie di dichiarazioni di un collaboratore di giustizia o di un coindagato non possono essere ritenuti rilevanti se al momento delle dichiarazione non esisteva già un compendio che potesse essere di riscontro alle stesse» (Sez. 2, n. 13834 del 16/12/2016, dep. 2017, Valerioti, Rv. 269680 – 01. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la motivazione dell’ordinanza del tribunale del riesame che escludeva la sussistenza dell’ipotesi di “contestazione a catena” rispetto ad altra ordinanza già emessa nei confronti del medesimo soggetto, poichØ, nonostante le dichiarazioni del coindagato fossero già esistenti al momento della adozione della prima ordinanza, solo successivamente gli inquirenti erano venuti in possesso degli elementi di oggettivo riscontro alle medesime).
4. Alle considerazioni sopra esposte consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deve inoltre provvedersi alle comunicazioni, da parte della cancelleria, per gli adempimenti di cui all’articolo 94 comma 1ter disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 18/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente