Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42468 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42468 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/02/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letteMleettite le conclusioni del PG NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 febbraio 2023 il Tribunale per il riesame di Catania ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME, così confermando l’ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale del 19 gennaio 2023 con cui l’indagato era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato della commissione dei reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
1.1. I giudici del riesame hanno, in particolare, ritenuto, sotto un primo aspetto, di non poter accogliere l’istanza con cui la difesa dell’indagato aveva dedotto la violazione del divieto previsto dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento all’applicazione di una precedente custodia cautelare in carcere eseguita in data 1° marzo 2019 per un delitto ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 – per cui il prevenuto era stato condannato ad anni cinque di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, con sentenza passata in giudicato -, per l’effetto richiedendo la dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare per scadenza del termine di fase.
Diffusamente rappresentati i vari aspetti di merito da cui è stata desunta la ricorrenza di un pregiudicato quadro indiziario gravante a carico dell’COGNOME in ordine alla partecipazione ad un’associazione criminale dedita al narcotraffico, i giudici del riesame hanno ritenuto, quindi, con riferimento alle esigenze cautelari, che, tenuto conto della gravità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa, non potesse essere superata la doppia presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per cui, pur considerato l’ampio lasso temporale decorso dall’applicazione della custodia in carcere, è stato ritenuto imprescindibile il mantenimento della più grave misura cautelare, non risultando sufficiente l’applicazione di una misura maggiormente gradata.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione NOME, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di ricorso, con il primo dei quali ha eccepito errata applicazione di legge penale, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento al divieto di contestazione a catena di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorrente eccepisce l’erroneità della decisione con cui i giudici del riesame hanno ritenuto di non accogliere la sua richiesta di retrodatazione del
termine iniziale di decorrenza della misura custodiale alla data di esecuzione della precedente misura, trattandosi di fatti oggettivamente e soggettivamente connessi, come peraltro ritenuto anche da parte del Tribunale di Catania – che ha riconosciuto la sussistenza di una connessione qualificata tra il delitto associativo in questa sede contestato e la fattispecie ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 per cui l’NOME ha riportato condanna -. A dire del ricorrente, in particolare, sarebbe infondata la valutazione con cui i giudici del riesame hanno ritenuto di escludere, rispetto al caso di specie, l’applicazione della norma dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. sul presupposto che non vi sarebbe stata la desumibilità dagli atti, al momento del suo arresto in data 1° marzo 2019, della ritenuta indiziaria partecipazione ad un’associazione criminosa di rilievo ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, considerato che vi sarebbe coincidenza con la data di contestazione di tale condotta (dal dicembre 2018 al 1° marzo 2019) e che, per essere stato a lungo monitorato da parte degli inquirenti, in quel momento sarebbero già stati acquisiti diversi riscontri (in particolare desunti da intercettazioni e videoriprese in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso.
Sussisterebbero, pertanto, tutti i presupposti richiesti per l’applicazione del meccanismo della retrodatazione di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., considerato che i fatti oggetto dei due procedimenti sarebbero connessi tra loro e che ricorrerebbe il requisito della desumibilità dagli atti, essendo gli elementi indiziari fondanti la seconda ordinanza già ravvisabili al tempo dell’adozione del precedente provvedimento cautelare, o quantomeno della relativa richiesta di rinvio a giudizio.
Con la seconda censura il ricorrente ha lamentato manifesta illogicità della motivazione con riguardo alle esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen., censurando l’ordinanza impugnata in punto di valutazione delle esigenze di cautela e dell’adeguatezza della misura inflitta, risultando, in particolare, errato i mancato rilievo conferito al tempo decorso dalla verificazione dei fatti per cui è giudizio. Nello specifico, infatti, ricorrerebbe l’indicato vizio motivazionale pe non essere stato effettuato nessun adeguato vaglio della personalità del prevenuto, con considerazione dell’effettiva concretezza e attualità delle esigenze cautelari, oltre che delle ragioni di ritenuta adeguatezza esclusiva della misura carceraria.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Con la disposizione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. il legislatore ha disciplinato il cosiddetto istituto della “contestazione a catena”, codificando la regula iuris, derivata dall’elaborazione giurisprudenziale formatasi già sotto la vigenza del precedente codice di rito, con la quale si era inteso limitare un’eccessiva diluizione nel tempo della “carcerazione provvisoria”, attuata emettendo nei confronti della stessa persona, in momenti diversi, più provvedimenti coercitivi concernenti il medesimo fatto, diversamente qualificato o circostanziato, ovvero riguardanti fatti di reato diversi tra loro ma comunque connessi. Nella formulazione attuale, il comma 3 dell’art. 297 cod. proc. pen. prevede, in modo espresso, che «se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all’imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma».
La portata applicativa della norma è stata, poi, significativamente ampliata dalle sentenze della Corte costituzionale n. 408 del 3 novembre 2005, che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui «non si applica anche fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell’emissione della precedente ordinanza», e n. 233 del 22 luglio 2011, che ne ha, del pari, dichiarato l’illegittimità nella parte in cui – con riferimento alle ordinanze c dispongono misure cautelari per fatti diversi – «non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all’adozione della seconda misura».
Nella cornice normativa così tratteggiata è, pertanto, ravvisabile la ricorrenza di tre diverse situazioni, ben distinte tra loro, in cui può trovar applicazione l’istituto della “contestazione a catena”.
2.1. In primo luogo, può verificarsi l’ipotesi in cui le due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti-reato legati tra loro da concorso formale, continuazione o da connessione teleologica (casi di
connessione qualificata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio.
In queste circostanze trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., per cui, senza dubbio di sorta, la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misure applicate successivamente alla prima opera automaticamente, e dunque, per come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, «indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l’esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l’esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure. Detta automatica retrodatazione della decorrenza dei termini risponde, infatti, all’esigenza “di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabiliti dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata” (così Corte cost., n. 89 del 1996) e si determina solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale» (così, espressamente, Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, 235911-01).
2.2. La seconda situazione è una variante della prima, presupponendo, comunque, che sia stata accertata l’esistenza, tra i fatti oggetto delle plurime ordinanze cautelari, di una delle tre forme di connessione qualificata sopra indicate, ma è caratterizzata dall’intervenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo.
Tale ipotesi presuppone, ovviamente, che le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti, ma è irrilevante che gli stessi siano “gemmazione” di un unico procedimento, nel senso di essere la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini.
In siffatta situazione si applica la regola dettata dal secondo periodo dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., per cui la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano già desumibili dagli atti prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza.
2.3. La terza situazione di operatività dell’istituto della “concatenazione a catena” è, infine, quella in cui tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna connessione ovvero sia configurabile una forma di connessione non qualificata – e cioè diversa da quelle, sopra considerate, del concorso formale, della continuazione o del nesso teleologico -. Tale ipotesi, per come precedentemente osservato, è stata inserita nel campo applicativo dell’art. 297,
comma 3, cod. proc. pen. dalla citata sentenza “manipolativa” della Corte costituzionale n. 408 del 2005.
Alla stregua di quanto ivi chiarito, ne consegue che la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l’autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l’adozione delle singole ordinanze. Il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell’emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi come “elementi idonei e sufficienti” per adottare il provvedimento cronologicamente posteriore.
Tale regola vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l’applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (cfr., in questi termini: Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, 235909-01; ma cfr. anche, in ordine a tale aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, COGNOME, Rv. 248895-01; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, COGNOME, Rv. 240099-01).
In questa ipotesi – così come nel caso delle due indicate in precedenza – è, comunque, necessario, perché si possa parlare di “contestazione a catena” e perché possa eventualmente trovare applicazione la disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, che i delitti oggetto dell’ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore (in questo senso cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Bencivenga, Rv. 274511-01).
Orbene, in tal maniera rappresentati i parametri ermeneutici alla cui stregua verificare la corretta operatività dell’istituto previsto dal comma 3 dell’art. 297 cod. proc. pen., il Collegio rileva come di essi abbia fatto buon governo il Tribunale del riesame, giungendo a ritenere, in ragione di una motivazione congruamente e logicamente espressa, l’insussistenza dei presupposti necessari per l’applicazione della “contestazione a catena”.
Nell’ordinanza impugnata, infatti, è stato evidenziato, con argomentazione immune dai dedotti vizi, come, nel caso di specie, pur potendosi ritenere
sussistente una connessione qualificata tra i reati oggetto dei due provvedimenti cautelari, non vi fosse ricorrenza alcuna del requisito – inserito tra le ipotesi applicazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. dalla sentenza della Corte costituzionale n. 408 del 2005 – per cui al momento dell’emissione della prima ordinanza vi fosse già la presenza di elementi idonei e sufficienti a giustificare l’applicazione della misura disposta con la seconda pronuncia.
Per come adeguatamente e logicamente chiarito dal Tribunale del riesame, infatti, nella fattispecie non può essere ritenuta la conoscenza da parte del AVV_NOTAIO, al momento di applicazione della prima ordinanza – peraltro eseguita estemporaneamente, per un fatto singolo determinativo di arresto – degli elementi idonei ad emettere la successiva misura cautelare, né gli stessi erano, comunque, da lui facilmente desumibili dalla lettura degli atti di cui era già in possesso.
Si era trattato, infatti, di un’attività di indagine particolarmente lunga complessa, assai articolata e riguardante un elevato numero di indagati, per cui, in ossequio a quanto logicamente argomentato dal Tribunale del riesame, «i fatti diversi di cui alla seconda ordinanza non erano desumibili dagli atti, prima del rinvio a giudizio (precedente l’ottobre 2019) relativo al primo procedimento a carico dell’indagato; invero, l’NOME veniva arrestato in flagranza a marzo 2019 e già, in data 8/09/2019, dopo essere stato rinviato a giudizio immediato, accedeva al patteggiamento della pena (vedi sentenza del Gup, prodotta dalla difesa) mentre l’informativa di reato, relativa ai fatti di cui alla second ordinanza, veniva depositata solo in data 7/6/2021». Risulta, conseguentemente, logica la considerazione per cui, prima di tale data, il P.M. non potesse avere avuto conoscenza del complesso e variegato materiale investigativo da cui ero scaturito l’indiziario riconoscimento dell’esistenza dell’associazione per delinquere, nonché della partecipazione ad essa da parte dell’NOME.
A fronte della congruità di tale conclusione, le contrarie deduzioni espresse dal ricorrente risultano meramente assertive ed avversative, inidonee a confrontarsi con la motivazione resa in sede di riesame, non avendo, in particolare, evidenziato esse la presenza di aspetti obiettivi attestanti la ricorrenza, già al momento della emissione della prima ordinanza, di elementi sufficienti a giustificare l’applicazione della misura disposta con il secondo provvedimento.
Appare evidente, pertanto, come, alla stregua di quanto congruamente e logicamente esplicato dai giudici del riesame, non risultino fattualmente sussistenti i presupposti per l’invocata retrodatazione della decorrenza dei
termini di custodia cautelare al momento di esecuzione del precedente provvedimento applicativo di misura.
Parimenti priva di ogni fondamento è, poi, la doglianza con cui l’NOME ha censurato l’intervenuta applicazione della più grave misura custodiale, a suo dire adottata in carenza di motivazione adeguata e senza tener conto delle specifiche esigenze cautelari nei suoi riguardi sussistenti.
Orbene, il Collegio rileva come dal titolo di reato contestato ai sensi dell’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 discenda la doppia presunzione cautelare della sussistenza di tutte le esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. e della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere.
A fronte di tale aspetto, quindi, non può non essere osservato come le doglianze espresse dal ricorrente si risolvano nella rappresentazione di incongrue valutazioni, di puro fatto, in ordine alla ricorrenza delle esigenze cautelari, così come accertate dal Tribunale del riesame.
Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando in modo compiuto la sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell’indagato.
L’esame dell’impugnata ordinanza, infatti, mostra la presenza di una motivazione del tutto congrua, in cui è stato dettagliatamente evidenziato come, pur considerandosi l’ampio lasso temporale decorso dall’applicazione della prima misura custodiale, non vi siano elementi per poter superare il pericolo, concreto e attuale, di comportamenti recidivanti, per come evincibile direttamente dalla gravità delle condotte contestate all’NOME, dalla manifestata pervicace inclinazione al crimine e dalla cooperazione prestata nello svolgimento di attività criminali espletate in un contesto professionalmente dedito all’illecito traffico di sostanze stupefacenti.
L’adeguatezza e correttezza giuridica delle superiori argomentazioni, del tutto avulse dagli eccepiti vizi, impongono, dunque, un giudizio di manifesta infondatezza delle dedotte doglianze, cui consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 13 luglio 2023
• GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Prekidente