Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7636 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7636 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/02/2026
SENTENZA
letta la requisitoria dei Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza de’, 17/09/2025 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17 settembre 2025, il Tribunale di Catania ha rigettato l’appello proposto dall’imputato avverso l’ordinanza del Gip del medesimo Tribunale del 27 maggio 2025 con la quale era stata rigettata l’istanza di declaratoria di inefficacia della custodia cautelare in carcere, disposta in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; istanza
basata sulla pretesa decorrenza dei termini massimi di fase, ai sensi dell’art. 297 cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza, l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, vizio di motivazione, nonché violazione dell’art. 297 cod. proc. pen., dell’art. 7 CEDU, degli artt. 24 e 111 Cost., e chiedendone l’annullamento.
Il Tribunale del riesame, secondo il ricorrente, avrebbe erroneamente ritenuto non operante la disciplina della cd. “contestazione a catena” di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., escludendo perciò che, già al momento della prima ordinanza custodiale nei confronti dell’imputato (emessa a seguito della convalida dell’arresto avvenuto in data 28 aprile 2022, per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990), fossero presenti in atti tutti gli elementi indiziari a supporto delle accuse per le quali era stata emanata la seconda ordinanza custodiale, in data 26 aprile 2024, per i reati di cui agli artt. 74 e 73 del medesimo d.P.R. La difesa sostiene che l’autorità giudiziaria, all’atto dell’emissione del primo provvedimento custodiale, nell’ambito dell’allora procedimento penale R.G.N.R. n. 5193/2022, fosse compiutamente in grado di desumere gli elementi relativi al reato sul quale era stata fondata la seconda misura cautelare (nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 11758/2021). Per il ricorrente, tali elementi sono da individuarsi – con rilievo decisivo – nel compendio probatorio, da ritenersi sostanzialmente identico in entrambi i procedimenti. Nella prospettazíone difensiva, l’ordinanza oggetto di ricorso si fonderebbe, peraltro, su presupposti non completi e non corretti, sfocianti in una motivazione contraddittoria ed illogica, non essendosi il Tribunale confrontato con le allegazioni difensive volte a dimostrare che i due procedimenti scaturiscono dalla medesima attività investigativa; in particolare, all’epoca della prima ordinanza, risultava già depositata, in data 21 settembre 2021, un’informativa sulla base della quale era stata poi formulata la richiesta di emissione del secondo provvedimento cautelare; inoltre, nella comunicazione di notizia di reato del 28 aprile 2022, di cui al primo procedimento, si dava già conto di un sistema organizzativo con finalità di spaccio. Si sostiene che le cessioni di sostanza stupefacente per le quali è stata disposta la misura cautelare dall’ordinanza oggetto del presente procedimento attengano a fatti accertati sino ad aprile 2022 e che la detenzione oggetto della prima ordinanza si riferisca ad un singolo episodio di cessione illecita, pér il quale avvenne l’arresto in flagranza del ricorrente in data 27 aprile 2022. In conclusione, secondo la difesa, i fatti posti alla base dell’emissione del secondo provvedimento cautelare erano noti all’autorità giudiziaria già all’atto dell’emissione del primo provvedimento cautelare. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva, insistendo in quanto già dedotto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.2. Tanto premesso, si rileva che il tessuto motivazionale dell’impugnata ordinanza risulta saldamente ancorato al dato fattuale – con il quale la difesa non si confronta – che vede l’informativa finale in ordine ai fatti per i quali è stat
emesso il secondo provvedimento cautelare, depositata in data 5 ottobre 2022, dunque mesi dopo l’avvenuto arresto del ricorrente e successivamente all’emissione del primo provvedimento. Con motivazione pienamente adeguata e coerente, ii Tribunale, in continuità con quanto già affermato dal Gip, ha evidenziato, sul punto, come dalla attività di intercettazione, ancora in corso dopo l’arresto del ricorrente, sia emerso che il ricorrente, successivamente all’arresto avvenuto in data 27 aprile 2022, abbia attuato ulteriori condotte rilevanti per il reato più grave di cui &l’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (nella specie, un summit tra gli associati volto a riorganizzare l’attività di spaccio, a seguito degli arresti avvenuti). Il ‘Tribunale ha evidenziato come tali condotte non fossero conosciute né desumibili anteriormente al primo provvedimento cautelare e come dall’attività di intercettazione ancora in corso dopo l’arresto del ricorrente, fossero stati acquisiti ulteriori nuovi elementi significativi del delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e come: in definitiva, il quadro indiziario – posto alla base della seconda ordinanza di custodia cautelare – è stato sufficientemente delineato solo con l’informativa finale.
1.3. Il provvedimento impugnato ha, dunque, correttamente applicato il principio, più volte enunciato dalla Corte di legittimità, secondo il quale è necessaria la sussistenza di indizi univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare (ex plurimis, Sez. 4, n. 16343 del 29/03/2023, COGNOME, Rv. 284464; Sez. 2, n. 13834 del 16/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269680).
Nelle istanze difensive, con le quali si è reiterato – con formulazioni del tutto generiche – il tema della identità dell’attività investigativa, non si è considerata la diversa estensione temporale e la natura del reato contestato nei due procedimenti (successivamente all’arresto del ricorrente, avviene un summit tra i soggetti tra gli associati, come emerge dalle attività di intercettazione richiamate alla pag. 2 dell’ordinanza impugnata). In particolare, il ricorrente non ha adeguatamente contestato sul piano logico l’affermazione secondo cui il quadro conoscitivo derivante da una rilettura sistematica e complessiva delle acquisizioni investigative è stato fornito solo con la comunicazione di reato conclusiva, depositata successivamente all’esecuzione della prima ordinanza.
Sui punto, va comunque ricordato che, ai fini della retrodatazione dei termini ai sensi dell’art. 297 c.p.p., comma 3, non ricorre il presupposto dell’anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza, rispetto all’emissione della prima, allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo e la condotta di partecipazione al sodalizio si sia protratta anche dopo l’emissione della prima (Sez.
6, n. 52015 del 17/10/2018, COGNOME, Rv. 274511-01; Sez. 2, n. 34576 del 8/5/2009, COGNOME, Rv. 245256-01).
In conclusione, l’ordinanza del Tribunale di Catania ha correttamente applicato i principi di diritto sopra richiamati e ha proceduto, con motivazione logica e persuasiva, alla verifica e al superamento delle obiezioni mosse dalla difesa, puntualmente evidenziando il fatto che il compendio indiziario – che ha portato il pubblico ministero a formulare la seconda richiesta – era connotato da un quadro di novità e gravità non già desumibile al momento della prima richiesta e applicazione della misura custodiale.
Per questi motivi, il r corso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 12/02/2026