Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2855 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2855 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Cosenza il 18/04/1967
avverso la ordinanza del 11/06/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ric
RITENUTO IN FATI -0
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermat l’ordinanza cautelare emessa in data 17 aprile 2024 dal Giudice per le inda preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di NOME COGNOME al quale è applicata la misura della custodia in carcere in relazione al delitto di cui 74, commi 1, 2, 3, 4, 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 416-bis.1 cod. pen. esponente apicale dell’associazione per delinquere finalizzata al traffi stupefacenti.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore NOME COGNOME con il quale deduce inosservanza dell’art. 297, comma 3, cod proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione.
2.1. Si censura il rigetto della istanza di retrodatazione degli effet ordinanza cautelare emessa nei confronti del ricorrente alla data di emissione precedente ordinanza cautelare relativa alla cd. operazione “Reset” nell’ambito procedimento penale n. 3804/17 R.G.N.R., eseguita nei confronti del ricorrente data 02.09.2022, nell’ambito della quale gli sono stati contestati i de associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni e diverse ipotesi di cui al d.P.R. n. 309/90, tutti aggravati dalla finalità di “aver agevolato la cons mafiosa di appartenenza denominata “COGNOME/COGNOME” confederata con quella degli “COGNOME“, operante in Cosenza”.
Secondo il ricorrente, il delitto per il quale oggi si procede, avrebbe d essere ricompreso nell’originaria mozione cautelare in quanto le contestazioni d prima ordinanza sono in connessione qualificata con quelle oggetto del second provvedimento cautelare, essendo avvinte dal vincolo della continuazione.
Quanto al requisito della anteriorità dei fatti oggetto del se procedimento rispetto a quelli oggetto del primo arresto, era stata sottoli nella memoria difensiva depositata in Tribunale che si trattava di delitti comm con finalità di agevolare l’associazione contestata nel procedimento cd. “Res che i reati contestati, poiché la condotta di COGNOME si è esaurita in un m antecedente alla prima ordinanza, sono tutti anteriori all’emissione della m nonché all’ammissione al giudizio abbreviato.
Tali requisiti non sono stati messi in dubbio dal Tribunale che, invece affermato che la difesa aveva omesso di indicare i motivi per i quali già al mom del rinvio a giudizio l’Ufficio di Procura avesse a disposizione elementi t contestare al COGNOME la qualità di promotore e organizzatore nell’associazione dedita al narcotraffico.
Tuttavia, l’assunto difensivo è confermato dalle stesse parole del Tribunale pg. 6) secondo le quali «il procedimento in esame risulta fondarsi in parte esiti dell’attività di indagine compendiati nel procedimento c.d. Reset». proposito il procedimento che ci occupa nasce da uno stralcio e la contestu formazione di un nuovo fascicolo con gli atti del procedimento 3804/17 RGNR, avvenuto in data 9 gennaio 2023. Il COGNOME risulta iscritto per i delitti ex artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90 già nell’ambito del p.p. n. 3804/17 R.G.N.R., tuttav relative ipotesi delittuose, sia per il COGNOME che per la maggior part imputati del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., sono state stralciate ne del p.p. n. 3804/17 con riunione al n. 3942/22 RGNR.
Si palesa così la determinazione del Pubblico Ministero di tenere separati i procedimenti n. 3804/17 RGNR e 3942/22 RGNR nonostante le evidenti ragioni di connessione e l’esistenza di molteplici elementi a sostegno della contestazione delitto associativo a carico del COGNOME.
Inoltre, deve essere rilevato che l’informativa finale del pre procedimento, datata 9 marzo 2022, è anteriore alla data di ammissione al giudiz abbreviato (15 luglio 2023) come è anteriore alla esecuzione della mis cautelare del procedimento cd. “Reset”, avvenuta in data 2 settembre 2022.
Non si può condividere l’assunto del Tribunale che fa leva – per afferma l’insussistenza del requisito della desumibilità – sulle dichiarazioni di COGNOME senza indicarne la rilevanza rispetto alla posizione del COGNOME.
2.2. Si censura, inoltre, il rigetto delle eccepita inutilizzabilità de indagine, le cui ragioni sono illogiche e contraddittorie, rispetto alle emergenze:
Il COGNOME è stato iscritto per la prima volta per il reato di cui a D.P.R. n. 309/90 in data 1/10/2018 nell’ambito del p.p. n. 4917/18 RGNR DDA CZ, successivamente riunito al p.p. n. 3004/17 RGNR DDA CZ in data 16/04/2019;
Dal momento della prima iscrizione sino ad oggi, non vi è stata mai nessu richiesta di proroga delle indagini e l’unica richiesta di proroga delle inda confronti del COGNOME vi è stata in data 16/06/2023 con successiva autorizzazi del 26/06/2023 relativa, però, solo ad una ipotesi di tentata estorsione;
Quindi per il reato contestato non vi è alcun provvedimento di proroga de indagini con conseguente inutilizzabilità decorrente dal 1 marzo 2020.
L’assunto del Tribunale, secondo il quale le sorti del p.p. n. 4947/18 RG seguono quelle del p.p. n. 3804/17 RGNR “Reset” al quale è il primo è stato riuni non tiene conto che nel procedimento c.d. “Reset” non vi sono richiest provvedimenti di proroga delle indagini aventi ad oggetto il reato di cui all’ d.P.R. n. 309/90, di cui all’originario p.p. n. 4917/18 RGNR.
Né nell’attuale procedimento “Recovery” risulta esservi una formale iscrizio a carico del ricorrente per il reato di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309/90, ma aggiornamento della medesima, avvenuto in data 14/02/2024, ovvero 14 gg. prima della richiesta di misura cautelare, che non può essere considerata nu iscrizione trattandosi di medesima notizia di reato, medesimi fatti sto medesima associazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Le censure sulla denegata retrodatazione degli effetti della ordina cautelare sono fondate.
2.1. Il Tribunale ha rigettato l’istanza di retrodatazione della ord cautelare oggetto del suo esame in quanto:
le informative conclusive poste a base della ordinanza sono pervenu successivamente alla data di rinvio a giudizio del p.p. c.d. “Reset” smentendosi l’assunto difensivo della conoscibilità pregressa alla data della ordinanza dei fatti posti a base della presente ordinanza. Inoltre, le dichia del Greco e del Barone, costituenti riscontro all’ipotesi accusatoria successive alla esecuzione della prima ordinanza. Cosicché la ricostruzi dell’organigramma associativo nei suoi requisiti essenziali, dei ruoli dei s delalettura dei singoli episodi di spaccio come reati-fine è statckpossibile so le risultanze successive al rinvio a giudizio per il procedimento “Reset”, es carente la deduzione difensiva a riguardo.
A tal riguardo richiama la informativa a base del procedimento “Reset” nell’ambito della quale non vi erano gli elementi – neanche sufficient ricostruire le attuali ipotesi delittuose, invece, sostanziate dalle interce dalle dichiarazioni di COGNOME e COGNOME. Inoltre, le operazioni tecnic intercettazione idonee ad inquadrare la sussistenza del gruppo associato di c capo 1 terminavano nel 2023.
la prima ordinanza veniva emessa per effetto dell’iscrizione della notiz reato nel registro di altro Ufficio di Procura (relativa ad ipotesi di cui a d.P.r. n. 309/90) senza alcuna contestazione del reato associativo, oggetto presente indagine, mai contestato prima.
2.2. Deve essere ribadito il principio che in tema di “contestazione a cat quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi p ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una conne qualificata, la retrodatazione prevista dall’art. 297, comma terzo, cod. proc
opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel proced in cui è stata emessa la prima ordinanza. Nel caso in cui le ordinanze caut adottate in procedimenti diversi riguardino invece fatti tra i quali non suss suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini d seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificat prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa auto giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pub ministero (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909) principio più recentemente ribadito affermando che, quando nei confronti di imputato siano emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai esiste una connessione qualificata (concorso formale, continuazione o connession teleologica), opera la retrodatazione prevista dall’art. 297, comma terzo, proc. pen. anche rispetto ai fatti oggetto di un “diverso” procedimento, se q erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatt della prima ordinanza. (Sez. 1, n. 26093 del 15/02/2018, Bruzzese, Rv. 273132)
2.3. Va premesso che la valutazione in ordine ai presupposti ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. è di natura eminentemente fattuale, afferendo al nes qualificato o meno tra i reati oggetto delle due ordinanze, al tempo della commissione, alla diversità o unicità dei procedimenti ai quali afferiscono e, in al momento della desumibilità della gravità indiziaria e che, nell’ambito di q presupposti, il tema devoluto a riguardo dal ricorrente, in base alle valut espresse dalla ordinanza impugnata, è quello relativo a quest’ultimo profilo.
Ebbene, a tal proposito, ritiene questa Corte che non possono essere condivi le ragioni espresse dalla ordinanza per escludere la desumibilità, al momento rinvio a giudizio in ordine ai reati oggetto della prima ordinanza, della g indiziaria a carico del ricorrente in ordine al reato associativo contestato ordinanza di cui si discute.
2.4. E’ indiscussa, in particolare, la sussistenza della connessione quali tra i reati oggetto delle due ordinanze susseguitesi a carico del ricor segnatamente quello ex art. 416-bis cod. pen. e quello ex art. 74 D.P.R. n. 309/90, 416-bis. 1 cod. pen., in conformità all’orientamento secondo il quale, in tem cosiddetta “contestazione a catena”, sussiste connessione qualificata tra il di cui all’art. 416-bis cod. pen., contestato all’imputato con la prima ord custodiale, e i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 cont medesimo imputato nel secondo titolo custodiale, allorché il primo titolo custodi indichi tra i reati fine dell’attività dell’associazione mafiosa proprio la real di un’attività strutturata ed organizzata di commercio di sostanze stupefac
tale da escludere il carattere estemporaneo delle condotte oggetto della sec imputazione (Sez. 6, 48565 del 06/10/2016, Commisso, Rv. 268390).
2.5. Tuttavia, il Tribunale – nell’esercitare il suo potere-dovere di valut in fatto in ordine alla desumibilità – non si è confrontato con la specifica dedu da parte della difesa, della sussistenza del quadro legittimante la ordinanza si discute già al momento della emissione della ordinanza emessa ne procedimento c. d. “Reset”, a riprova dell’assunto riportando il contenuto richiesta cautelare riguardante quest’ultima ordinanza con specifico riferim alla posizione del ricorrente (v. memoria difensiva depositata al Tribunale fronte di tale prospettazione, il Tribunale si è – invece – limitato al riliev del pervenimento di informative conclusive poste a base della ordinan impugnata, delle quali si valorizza genericamente “ulteriori ed inedite emerge indiziarie”, e al richiamo delle dichiarazioni dei collaboratori COGNOME e Ba sopravvenute alla esecuzione della prima ordinanza. L’assunto, peraltro, si col all’interno di un ragionamento secondo il quale, solo dopo il rinvio a giu riguardante i fatti di cui al primo procedimento, è emersa «…la ricostru dell’organigramma associativo nei suoi requisiti essenziali, dei ruoli rives sodali, della lettura dei singoli episodi di spaccio come reati-fine de complessa consorteria criminosa», censurando la difettosa proposizione del questione per la carenza della indicazione dei motivi posti a base della as desumibilità.
2.6. La valutazione espressa dal Tribunale non si confronta, quindi, con dedotta indicazione – nell’ambito della stessa richiesta di misura cautelare a ad oggetto la prima ordinanza – del ricorrente «quale organizzatore e promoto dell’associazione mafiosa» dedita ad una molteplicità di attività illecite, tra «l’acquisizione in monopolio dei canali di traffico di sostanze stupefacenti», «le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, valutate a correlazione con gli esiti di indagini in materia di narcotraffico» av «permesso di ricostruire le responsabilità penali degli indagati del pre procedimento penale, nell’ambito della “organizzazione criminale cosentina” d ricondurre a quello che « viene definito come il “SISTEMA”, nel quale indagati sono organicamente inseriti e che tiene insieme tutte le articola criminali cosentine, per così dire, “accreditate” e “autorizzate” allo svolg delle attività illecite, in particolare il narcotraffico», delineandosi il c. come una alleanza confederata delle organizzazioni cosentine con u “bacinella” comune laddove vengono versati i proventi relativi al narcotraffico, estorsioni, alle usure e quant’altro possa permettere l’arricchimento illecito
Così, la valutazione in fatto da parte del Tribunale esprime una considerazi meramente formale e generica che, senza attingere in alcun modo alla specifi
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posizione del ricorrente / 4C:11~ ad evocare le informative conclusive e le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia senza alcuna considerazione de decisiva incidenza, nei confronti del ricorrente, del rispettivo contenuto indiz rispetto alle emergenze già acquisite al tempo della emissione della pri ordinanza.
Va rimarcato, a riguardo, che non può assegnarsi alcun rilievo alla esigenz investigativa della completa delineazione dell’organismo criminale oggetto contestazione – rispetto al giudizio incentrato sul soggetto privato della lib essendo il divieto, espresso dall’art. 297, cod. proc. pen., di contestazione catena” a carico di un medesimo soggetto, volto proprio ad evitare indebi dilatazioni della restrizione cautelare della libertà personale.
Alla violazione di legge e al vizio di motivazione rilevati consegue la necess di un nuovo esame da parte del Giudice di merito in ordine alla ricorrenza d requisito della desumibilità dagli atti, al momento del rinvio a giudizio in rela ai fatti di cui al procedimento c.d. “Reset”, della gravità indiziaria a car ricorrente in ordine al reato di cui al capo 1 (artt. 74 d.P.R. n. 309/90, 416 cod. pen.) oggetto della ordinanza emessa il 17/04/2023.
Quanto al motivo sulla inutilizzabilità degli atti per superamento dei term di indagine, dedotta dalla difesa, il Tribunale ha rigettato la relativa dedu rilevando che l’attuale procedimento n.3942/2022 RGNR, nell’ambito del quale è stata emessa l’ordinanza impugnata, per il quale i termini risultano in cor originato dallo stralcio del 9/01/2023 ed è stato oggetto di aggiornamento de iscrizione in data 1/2/2024 e che il primo procedimento indicato dalla difes stato successivamente riunito al procedimento Reset (in data 16.4.2019 seguendone dunque le sorti in ordine, tra l’altro, alla proroga delle indagini sussistendo anomalie in ordine alle iscrizioni e alle proroghe.
Ritiene questa Corte che la censura del ricorrente al riguardo è palesement generica non solo perché si limita a indicare la data rispetto alla quale le succ acquisizioni sarebbero inutilizzabili, non indicando queste in modo specifico, anche rispetto alla affermazione della ordinanza secondo la quale il termine del indagini era in atto in ragione della iscrizione del procedimento in esame in 9/1/2023.
In conclusione, la ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunal di Catanzaro per nuovo esame nei termini sopra esposti.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. 9 comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda all Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 11/12/2024.