Contachilometri Manomesso: Quando la Vendita di un’Auto Usata Diventa Truffa
La vendita di un’auto usata è una pratica comune, ma nasconde insidie sia per chi compra che per chi vende. Una delle pratiche più disoneste è l’alterazione dei chilometri percorsi. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata sul tema, confermando che un contachilometri manomesso integra pienamente il reato di truffa, anche quando la difesa sostiene che la differenza di chilometraggio non sia stata determinante per la vendita. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Una Vendita Sospetta
Il caso riguarda un imputato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di truffa. L’accusa era quella di aver venduto un’autovettura dopo averne alterato il contachilometri, indicando un chilometraggio inferiore a quello reale. L’obiettivo era chiaro: presentare il veicolo come meno usurato e, di conseguenza, venderlo a un prezzo superiore al suo valore effettivo. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, contestando la sua responsabilità penale.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa ha basato il ricorso su tre motivi principali:
1. Inidoneità degli artifici: Si sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente motivato perché la differenza tra i chilometri apparenti e quelli reali fosse tale da ingannare l’acquirente e influenzarne la volontà di acquisto.
2. Mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto: L’imputato chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità dell’offesa.
3. Sospensione condizionale della pena: Si contestava la decisione di subordinare il beneficio della sospensione della pena al pagamento di una somma a titolo di provvisionale alla parte offesa.
La Decisione della Cassazione sul Contachilometri Manomesso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna e respingendo tutte le argomentazioni della difesa. La decisione si fonda su principi giuridici consolidati e offre chiarimenti importanti.
L’Alterazione del Chilometraggio è Sempre un Artificio Idoneo
Riguardo al primo motivo, la Corte ha ribadito un orientamento consolidato: la manomissione del contachilometri è, di per sé, un artificio idoneo a integrare il reato di truffa. Non è necessario dimostrare che l’acquirente non avrebbe comprato l’auto se avesse conosciuto il chilometraggio reale. L’inganno sta nell’occultare la vera ‘vetustà’ del motore e dei componenti meccanici, inducendo la vittima a pagare un prezzo più alto, corrispondente a quello di un veicolo con meno chilometri. Questo comportamento è intrinsecamente ingannevole e sufficiente a configurare il reato.
Niente Benefici per Chi non Mostra Resipiscenza
Anche gli altri due motivi sono stati ritenuti infondati. La Corte di merito aveva negato la particolare tenuità del fatto a causa della gravità del danno economico subito dalla vittima. Inoltre, la decisione di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale è stata giustificata dalla totale assenza di resipiscenza da parte dell’imputato e dalla mancanza di qualsiasi iniziativa risarcitoria nei confronti della persona offesa. La Cassazione ha ritenuto questa valutazione logica, giuridicamente corretta e insindacabile in sede di legittimità.
le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte sono chiare e dirette. La condotta di chi altera il contachilometri di un’auto per venderla a un prezzo maggiore non è una semplice furbizia commerciale, ma un vero e proprio artificio che vizia la volontà contrattuale dell’acquirente. Il bene ‘chilometraggio’ è un elemento essenziale nella valutazione di un veicolo usato, poiché da esso dipendono il valore di mercato, i costi di manutenzione futuri e l’affidabilità generale. Alterarlo significa mentire su una caratteristica fondamentale del prodotto. La Corte, inoltre, sottolinea come la discrezionalità del giudice di merito nel concedere benefici come la tenuità del fatto o la sospensione condizionale della pena debba tener conto del comportamento complessivo dell’imputato. L’assenza di pentimento e di volontà di riparare al danno causato sono elementi che giustificano pienamente una decisione più severa.
le conclusioni
Questa ordinanza rafforza la tutela degli acquirenti nel mercato delle auto usate e lancia un messaggio inequivocabile ai venditori disonesti. La manipolazione del contachilometri è una pratica fraudolenta che viene punita con fermezza. La decisione conferma che, per la legge, non esistono ‘piccole’ truffe quando si inganna deliberatamente un consumatore su elementi essenziali del contratto. Per gli acquirenti, resta fondamentale la massima attenzione: è sempre consigliabile verificare la cronologia dei tagliandi e, se possibile, affidarsi a perizie professionali prima di finalizzare un acquisto importante.
Alterare il contachilometri di un’auto usata è sempre reato di truffa?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, la manomissione del contachilometri è un artificio idoneo a indurre in errore l’acquirente sul reale stato di usura e valore del veicolo, integrando così gli elementi del reato di truffa.
È possibile ottenere il beneficio della ‘particolare tenuità del fatto’ per la truffa del contachilometri manomesso?
È molto difficile. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la gravità del danno economico e la totale assenza di pentimento o di iniziative risarcitorie da parte del venditore escludessero l’applicazione di tale beneficio.
Cosa comporta la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale?
Significa che l’imputato può evitare il carcere solo se, entro i termini stabiliti dal giudice, versa alla vittima una somma a titolo di anticipo sul risarcimento del danno. In questo caso, è stata imposta a causa della mancanza di qualsiasi volontà dell’imputato di risarcire la parte lesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38982 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38982 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME VERCELLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, rilevando che la Corte territoriale non avrebbe affrontato la questione oggetto di appello relativa all’idoneità della differenza tra il chilometraggio apparente e quello effettivo a influire sulla determinazione della volontà dell’acquirente nella conclusione del contratto e, quindi, all’idoneità della manomissione a integrare gli artifici e raggiri propri del delitto di truffa contestato, è manifestamente infondat in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la manomissione degli strumenti di misurazione dei chilometri percorsi dell’auto offerta in vendita, in relazione all’apparente minore chilometraggio percorso dall’auto, sono artifizi certamente idonei ad indurre la vittima all’acquisto dell’auto ad un prezzo superiore, corrispondente al valore di una vettura usata che avesse percorso i chilometri (inferiori) indicati nel contachilometri manomesso, risultando occultata la reale “vetustà” del motore (v. Sez. 3, n. 24027 del 25/01/2018, COGNOME, non massimata sul punto);
considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e, genericamente, si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena senza subordinazione al pagamento della provvisionale, sono manifestamente infondati in quanto la motivazione con cui la Corte di merito, nell’esercizio della discrezionalità che le è propria, ha rispettivamente ritenuto la gravità del danno cagioNOME alla persona offesa tale da escludere la tenuità dell’offesa e la mancanza di resipiscenza dell’imputato nonché di qualsiasi iniziativa di carattere risarcitorio tale da considerare opportuna la subordinazione del beneficio al pagamento della provvisionale, è esente da vizi logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 settembre 2024
Il Consiglie COGNOME estensore
Il Presidente