Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34397 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34397 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SANT’ANGELO DEI LOMBARDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza RAGIONE_SOCIALE‘8 novembre 2023, la Corte d’appello Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Avellino del 10 maggio 2022, appellata da NOME COGNOME, che, in esito al rito abbreviato richiesto, era stata riconosciuta colpevole del reato edilizio (capo a) e del delitto di abuso d’ufficio (capo b), contestati come commessi secondo le modalità esecutive e spazio temporali meglio descritte nelle imputazioni, in relazione a fatti contestati come commessi, il primo, in data 12.01.2021 (data del sequestro preventivo) e, il secondo, in periodo compreso tra il 15.12.2016 ed il 10.06.2019, condannandola alla pena condizionaimente sospesa di mesi 10 di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati ascritti.
Avverso la sentenza impugNOME nel presente procedimento, la predetta ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati.
2.1. Deduce, con il primo ed il secondo motivo, – i quali meritano congiunta illustrazione attesa l’omogeneità dei profili di doglianza ad essi sottesi -, il vizi contraddittorietà ed illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione nonché il vizio di violazione di legge quanto alla contravvenzione urbanistica di cui al capo a).
In sintesi, sostiene la difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente che la Corte d’appello avrebbe fatto discendere la sussistenza del reato contravvenzionale e, conseguentemente, anche del reato urbanistico da 5 elementi (tutta l’area ove è stato assentito l’intervento costruttivo è falsamente denomiNOME ente urbano; la destinazione dei terreni non è variata da suolo agricolo a suolo utilizzato ad altro fine, in quanto s tratta di fabbricati non assentiti; il relativo progetto riporta dati errati; la rea zione di entrambi i corpi di fabbrica ha comportato consumo di suolo; doveva essere richiesta la VIA).
Orbene, in relazione al primo elemento, si osserva che quanto affermato dalla Corte d’appello – secondo cui i due corpi di fabbrica sarebbero stati censiti rispettivamente in data 10 giugno 2016 ed in data 14 novembre 2017 – sarebbe in contrasto con specifici atti del processo di primo grado costituiti dalle visure degli immobili oggetto di contestazione, da cui emergerebbe come le predette date non si riferirebbero al censimento dei due corpi di fabbrica ma sarebbero relative ad intervenute variazioni di toponomastica e di classamento, come emergerebbe dalla semplice lettura RAGIONE_SOCIALEe visure catastali riportate nell’allegato 5 RAGIONE_SOCIALEa consu lenza tecnica del pubblico ministero (in cui, tra l’altro, sono indicate diverse dat riferite ad ulteriori variazioni e, segNOMEmente, quella del 31 dicembre per il corpo
1 e del 28 marzo 2007 per il corpo 2). Quanto affermato dalla Corte d’appello non terrebbe conto del dato che, almeno per il passato, il censimento in catasto non avveniva mai contestualmente all’ultimazione dei lavori, non essendo dunque dato sapere, allo stato degli atti, quando i suddetti immobili siano stati censiti, ma certamente ciò sarebbe avvenuto molti anni dopo rispetto alla loro realizzazione. Ne conseguirebbe che l’affermazione, secondo cui vi è stata una falsa dichiarazione da parte del tecnico, resterebbe un dato congetturale ed in contrasto con gli atti del procedimento.
In relazione al secondo elemento, si censura il passaggio RAGIONE_SOCIALEa sentenza laddove la Corte d’appello afferma che il consulente tecnico del pubblico ministero avrebbe evidenziato che i due corpi di fabbrica non potevano avere accesso ad un mutamento d’uso ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge regionale n. 19 del 2009 in quanto non regolarmente assentiti. Tale dato non troverebbe alcun riscontro nel documento richiamato a sostegno di tale affermazione, non avendo infatti il consulente tecnico mai affermato che i due corpi di fabbrica sarebbero stati non assentiti, essendosi solo limitato ad esternare perplessità con riferimento al corpo 2, affermando che il fabbricato corpo 2 si presume non risultasse regolarmente assentito. Ne discende, pertanto, che il passaggio motivazionale secondo il quale i fabbricati preesistenti sarebbero non assentiti non troverebbe riscontro negli atti del processo.
In relazione al terzo elemento, si censura l’illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione quanto all’utilizzo dei criteri di calcolo RAGIONE_SOCIALEe superfici. Si osserva che se i due fa bricati non fossero stati regolarmente assentiti e, dunque, fossero abusivi, non sarebbe dato comprendere come la Corte abbia potuto fare propri i calcoli del consulente tecnico del pubblico ministero relativi al presunto consumo di suolo portando in conto le loro superfici. La Corte avrebbe dovuto congruentemente quantificare come consumo di suolo l’intera superficie del nuovo manufatto di 260,26 mq. senza sottrarre le superfici presunte abusive. Analogo discorso varrebbe anche per la cubatura, essendo stato il nuovo fabbricato dimensionato con riferimento alle cubature preesistenti dei due corpi di fabbrica, come del resto oggetto di verifica da parte del consulente tecnico. Se i predetti corpi di fabbrica erano abusivi allora tutto quanto ricostruito sarebbe abusivo, non essendovi in loco alcuna cubatura assentita. Ne consegue, pertanto, che portare in conto la consistenza dei fabbricati preesistenti equivale a riconoscere che l’area era edificata e che non aveva più vocazione agricola, ossia fosse un ente urbano.
In relazione al quarto e quinto elemento, infine, si osserva come la Corte di appello ha affermato che, secondo i rilievi tecnici svolti dal consulente tecnico, il consumo di suolo sarebbe pari alla differenza tra la superficie del manufatto
ricostruito e quella preesistente ossia 56,22 mq., corrispondente al 27% del preesistente. A tal proposito si osserva come la censura difensiva avverso la sentenza non riguardava i conteggi effettuati dal consulente tecnico del pubblico ministero o la correttezza dei calcoli, ma l’esatta applicazione RAGIONE_SOCIALEa nozione di consumo di suolo rispetto alla quale l’incremento di superficie indicato dal consulente tecnico del pubblico ministero è condizione necessaria ma non sufficiente. Si sostiene che la Corte d’appello avrebbe fatto malgoverno RAGIONE_SOCIALEa norma extrapenale, omettendo qualsiasi congrua motivazione sulla doglianza difensiva. Richiamata in relazione alla nozione di consumo di suolo sia la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale (sentenza 28 ottobre 2021 n.202; sentenza 16 luglio 2019, n. 179), nonché la giurisprudenza amministrativa sul tema dei rapporti tra utilizzo del territorio e valutazione di incidenza (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n.6773/2018, richiamata da Tar Campania, sezione VII, sentenza n. 4759 del 4 luglio 2023, che ha definito i caratteri normativi RAGIONE_SOCIALEa valutazione di incidenza) ed, infine, la nor mativa regionale di riferimento, costituita dal decreto del presidente RAGIONE_SOCIALEa giunta regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania n. 9 del 29 gennaio 2010 con cui è stato emanato il regolamento n. 1/2010, recante “disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza” (articolo 3, lettera i), si osserva come il legislatore nazionale non ha specificamente definito il concetto giuridico di consumo di suolo. A tal proposito può essere richiamato l’articolo 2, comma 1, lettera B) del DPR n.120 del 2017 che definisce il concetto di suolo mentre, con riferimento al consumo, l’unica fonte normativa sarebbe costituita dal punto 2 allegato II RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo del consiglio del 14 marzo 2007. Da tali fonti normative il consumo di suolo dovrebbe essere inteso come occupazione RAGIONE_SOCIALEa superficie terrestre. La Corte d’appello, pur avendo correttamente individuato per la definizione di consumo di suolo quella rinveniente dalla citata direttiva, ne avrebbe tuttavia offerto un’interpretazione che non si attaglierebbe alla non necessarietà RAGIONE_SOCIALEa valutazione di incidenza che, in base all’articolo 3 comma 1 lettera i) del richiamato regolamento n.1/2010 RAGIONE_SOCIALEa Regione Campania, non sarebbe necessaria per gli interventi relativi agli immobili di proprietà di aziende agricole che non comportino consumo di suolo. La Corte d’appello, invece, avrebbe considerato, ai fini di imporre il rilascio RAGIONE_SOCIALEa valutazione di incidenza, indici diversi rispetto al semplic consumo di suolo, quali la volumetria e le superfici disponibili per l’intero edificio parametri tuttavia non considerabili ai fini del consumo di suolo, ma valutabili ad altri fini come per esempio per il carico urbanistico, la capacità edificatoria, l determinazione degli standard di zonizzazione RAGIONE_SOCIALE‘area. Secondo la difesa, la maggiore superficie contestata pari a 56,22 mq. andrebbe localizzata verificando se la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
stessa va ad incidere su aree coltivate e/o coltivabili ovvero su aree già in precedenza trasformate. Tale corretta localizzazione era individuabile già dalla mera lettura degli atti contenuti nel fascicolo di primo grado, da cui emergeva come tutta l’area antistante il corpo 1 era pertinenza destiNOME ad aia, RAGIONE_SOCIALEa consistenza di 190 mq., come emergerebbe dalla planimetria catastale riportata alla pagina 10 RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica del pubblico ministero, nonché dalla visura catastale RAGIONE_SOCIALE‘allegato 5 RAGIONE_SOCIALEa stessa consulenza. Da tale documentazione agli atti emergerebbe, dunque, come la maggiore superficie avrebbe interessato proprio quest’area, donde apparirebbe evidente come non vi sia stato alcun consumo di suolo, dal momento che non sono state sottratte aree alle superfici coltivate e/o coltivabili. In definitiva, poiché risulta che la maggiore superficie di 56 mq. ha occupato parte di un’area precedentemente impermeabilizzata adibita ad aia di 190 mq., non vi sarebbe stato consumo di suolo e, dunque, non andava richiesta la valutazione di incidenza e, quindi, le conclusioni cui perviene la Corte di appello sarebbero infondate. Seppure, dunque, vi fossero stati errori di calcolo nelle superfici in sede progettuale, gli stessi sarebbero stati ininfluenti e certamente non voluti, atteso che, a fronte di una maggiore superficie di 56 mq. come ricalcolata dal consulente tecnico, vi erano ben 190 mq. di suolo antistante il vecchio edificio impermeabilizzato non coltivato.
2.2. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge ed il vizio d mancanza RAGIONE_SOCIALEa motivazione con riferimento al delitto di abuso d’ufficio contestato al capo b).
In sintesi, si sostiene che l’affermazione secondo cui il responsabile RAGIONE_SOCIALE‘ufficio tecnico comunale avrebbe rilasciato il permesso di costruire e quello in variante in violazione RAGIONE_SOCIALEa legge che prescrive la preventiva valutazione di incidenza ambientale essendo il sito oggetto di interesse comunitario, con la conseguenza che l’approvazione del progetto andava subordiNOME alla valutazione di incidenza ambientale, non sarebbe corretta poiché, come già visto, la maggiore superficie di circa 56 mq. avrebbe occupato parte di un’area precedentemente impermeabilizzata adibita ad aia di 190 mq., non essendovi stato consumo di suolo, motivo per cui non andava richiesta la valutazione di incidenza. In assenza del presupposto afferente al consumo di suolo agricolo la legge, infatti, esclude l’obbligo di preventiva valutazione di incidenza ambientale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 5 del DPR n. 357/1997. In altri termini, il titolo edilizio rilasciato alla ricorrente, tanto q originario quanto quello in variante, sarebbe legittimo e la norma sarebbe stata correttamente applicata dal responsabile unico del procedimento comunale. La
Corte, peraltro, al fine di individuare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento psicologico insiste sull’errore di calcolo rilevando come la ricorrente avrebbe concorso nel reato sub B) avendo presentato dei calcoli volumetrici artefatti al fine di consentire al pubblico ufficiale l’adozione del provvedimento in carenza dei presupposti per l’esenzione RAGIONE_SOCIALEa valutazione di incidenza. Secondo la difesa, al netto dei calcoli, quel che realmente rileva è l’assenza del consumo di suolo non potendo dunque quei calcoli nulla mascherare, atteso che la maggior superficie di 56 mq. avrebbe occupato parte di un’area precedentemente impermeabilizzata ed adibita ad aia di 190 mq. Nel caso di specie, pertanto, difetterebbe sia la illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo sia il risultato vantaggioso illegittimo, tradizionalmente ritenuti come necessari ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del delitto di abuso d’ufficio. Dal momento che sussistevano tutte le condizioni affinché il padre RAGIONE_SOCIALEa ricorrente potesse acquisire dagli uffici preposti RAGIONE_SOCIALEa Regione Campania il nulla-osta per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘intervento di demolizione e di ricostruzione, non si comprenderebbe la ragione per cui la ricorrente, non essendo intenzioNOME ad intervenire sulla possibile rilocalizzazione del volume all’interno RAGIONE_SOCIALE‘area od a modificare la latitudine RAGIONE_SOCIALEa ristrutturazione edilizia, avrebbe dovuto indurre surrettiziamente i funzionari comunali a commettere un abuso che le consentisse di ottenere i benefici del piano casa RAGIONE_SOCIALEa Regione Campania. La sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento psicologico sarebbe esclusivamente legata agli errori di calcolo, finendo però per appiattire la sussistenza del dolo richiesto nelle presunte violazioni di legge. Non si sarebbe in presenza di una macroscopica illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto e la Corte d’appello non si sarebbe confrontata minimamente con i profili di censura sollevati, sicché alcuna ragione che potesse giustificare la volontà degli amministratori comunali di favorire la COGNOME risulta in sentenza prospettata. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 29 aprile 2024, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Rileva il PG che la ricorrente deduce vizio di motivazione per avere la Corte di appello di Napoli erroneamente valutato il “censimento in catasto” che non avviene generalmente mai contestualmente all’ultimazione dei lavori, per cui non può sostenersi che “la dicitura Ente Urbano sia frutto di una dichiarazione non corrispondente al vero”. La censura difensiva è infondata. L’imputata si limita ad una generica contestazione RAGIONE_SOCIALEe fondate considerazioni RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello secondo cui “entrambi i fabbricati contrariamente a quanto dichiarato dal tecnico COGNOME nell’istanza di permesso a costruire oggetto di causa non sono fabbricati ante 1967, ma come da consultazione catastale”, il fabbricato corpo 1 è censito nel catasto fabbricati “a far data dal 10 giugno 2016”, mentre il manufatto corpo
2 risulta iscritto “solo dal 14 novembre 2017”. Le affermazioni dei giudici di appello non risultano smentite dagli atti e, ai fini RAGIONE_SOCIALEa rilevanza RAGIONE_SOCIALE‘abuso edilizio, l’imp tata avrebbe dovuto allegare decisivi elementi di segno contrario e dimostrare l’erroneità dei presupposti su cui è stata fondata l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa penale responsabilità. A fronte di un elemento estrinseco emergente dal “censimento in catasto”, non contrastato da alcuna circostanza di fatto di segno contrario, spetta alla ricorrente fornire le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignote che siano in astratto idonee – ove riscontrate – ad influire sul percorso giustificativo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugNOME.
La ricorrente, inoltre, sostiene che risulterebbe errato il passaggio motivazionale secondo cui “i fabbricati preesistenti sarebbero non assentiti non essendovi riscontro negli atti del processo”, ma tale asserzione contrasta con le valutazioni del consulente tecnico del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, da cui emerge la non conformità urbanistica dei corpi di fabbrica, come del resto poteva evincersi dalla presentazione al Comune di Sant’Angelo dei Lombardi di una richiesta di rilascio di “permesso a costruire in sanatoria, poi successivamente ritirata il 10 luglio 2015”. Il tentativo di sanare l’irregolarità edilizia con la richiesta di rilascio di un permess a costruire in sanatoria costituisce un obiettivo indice dimostrativo RAGIONE_SOCIALEa presenza di difformità rispetto alle previsioni urbanistiche.
Con ulteriore motivo di ricorso viene evidenziato un errore di calcolo RAGIONE_SOCIALEe superfici, che la Corte avrebbe commesso nel quantificare come “consumo di suolo” l’intera superficie del nuovo manufatto di mq 260,26 senza sottrarre le superfici presuntivamente abusive”. Nel caso di specie i giudici di appello hanno assolto l’obbligo motivazionale mediante richiamo alle conclusioni degli ausiliari tecnici e alle risultanze degli elaborati planimetrici, con specifica indicazione dei fatt materiali tenuti in considerazione, del percorso logico posto a base RAGIONE_SOCIALEa decisione e RAGIONE_SOCIALEa natura vincolata RAGIONE_SOCIALE‘area, per cui ai fini del computo RAGIONE_SOCIALEa “quantità di suolo occupata” non sono state considerate le aree interessate dalle scale interne ed esterne e dalla coibentazione dei muri, che hanno comportato una sottrazione di superfice pari a mq 55,70. È coerente con tali premesse la conclusione, rappresentata anche dal consulente tecnico, in base alla quale erano sussistenti plurime irregolarità e difformità: l’area è stata falsamente denomiNOME “ente urbano”; non era stata rappresentata la necessità di procedere al mutamento RAGIONE_SOCIALEa destinazione d’uso RAGIONE_SOCIALEa zona (classificata come “agricola”); l’elaborato progettuale aveva riportato dati errati; la realizzazione dei corpi di fabbrica – in zona qualificata come S.I.C. – aveva comportato “consumo di suolo” con conseguente incremento di superficie; l’intervento doveva essere soggetto a V.I.A. (l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa V.I.A. è limitata agli interventi in zona agricola che non comportano consumo di suolo).
Peraltro, integra il reato previsto dall’art. 44, comma primo, lett. b), del d.P.R. giugno 2001, n. 380, l’esecuzione di interventi edilizi in zone individuate come S.I.C. (siti di importanza comunitaria), se non preceduta dalla valutazione di incidenza prevista dall’art. 5, comma ottavo, del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 da parte RAGIONE_SOCIALEa Regione territorialmente competente (Sez. 3, Sentenza n. 7613 del 24/01/2012, Rv. 252106).
La Corte di appello territoriale ha motivato diffusamente anche in ordine alla configurabilità del reato di abuso d’ufficio per il rilascio del permesso di co struire affetto da illegittimità per la violazione RAGIONE_SOCIALEe previsioni urbanistiche e deg strumenti di regolazione del corretto assetto edilizio del territorio. Secondo la giurisprudenza, infatti, il rilascio di un permesso a costruire illegittimo perché non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e RAGIONE_SOCIALEa disciplina urbanistico-edilizia vigente, secondo quanto prescritto dagli artt. 12 e 13 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, integra il requisito RAGIONE_SOCIALEa “violazione di legge” rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del reato di cui all’art. 323 cod. pen. n nuova formulazione ad opera dall’art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modifiche nella legge 11 settembre 2020, n. 120, non residuando margini di discrezionalità amministrativa (Sez. 3, n. 26834 del 08/09/2020, Rv. 280266). Ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del reato di abuso di ufficio, la fattispecie è integrata da difformità alle previsioni urbanistiche, ai regolamenti edilizi e alla disciplina urba nistica, che il dirigente del settore è tenuto a rispettare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 d d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto il permesso di costruire, per essere legittimo, deve conformarsi – ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 12, comma 1, – “alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e RAGIONE_SOCIALEa disciplina ur banistico – edilizia vigente”. Dall’espresso rinvio RAGIONE_SOCIALEa norma agli strumenti urbanistici discende che il titolo abilitativo edilizio rilasciato senza rispetto del pi regolatore e degli altri strumenti urbanistici integra, una “violazione di legge”, ri levante ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del reato di cui all’art. 323 cod. pen. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di richiesta di trattazione orale ex art. 94, comma 2, D.Igs. n. 150 del 2022, è inammissibile.
Va premesso che il discorso giustificativo, svolto dal giudice di merito a sostegno RAGIONE_SOCIALEa rilevata concretizzazione dei reati contestati e RAGIONE_SOCIALEa attribuibilità degli stessi in capo alla prevenuta, è del tutto logico e corretto.
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La doppia conforme permette di rilevare che i giudici di merito hanno fornito ampio riscontro a tutte le censure mosse dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente sia in primo grado, come in sede di appello.
Tanto premesso, possono esaminarsi i primi due motivi, già congiuntamente illustrati.
La censura con cui la difesa contesta il vizio motivazionale gravante sulla sentenza impugNOME per aver i giudici d’appello erroneamente valutato “le date del censimento in catasto” degli immobili in contestazione, sulla base di una previa erronea valutazione RAGIONE_SOCIALEe visure degli immobili acquisite al processo, in cui le date risultanti non sarebbero le date del censimento in catasto ma date riferite a successive variazioni catastali (variazioni di toponomastica e di classamento), non tenendo altresì conto che il censimento in catasto non avverrebbe mai contestualmente all’ultimazione dei lavori, e perciò errando nel sostenere che la dicitura “Ente Urbano sia frutto di una dichiarazione non corrispondente al vero”, è inammissibile.
La contestazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente relativa alle corrette affermazioni RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Napoli secondo cui “entrambi i fabbricati contrariamente a quanto dichiarato dal tecnico COGNOME nell’istanza di permesso a costruire oggetto di causa non sono fabbricati ante 1967, ma come da consultazione catastale”, il fabbricato corpo 1 è censito nel catasto fabbricati “a far data dal 10 giugno 2016”, mentre il fabbricato corpo 2 risulta iscritto “solo dal 14 novembre 2017” è generica poiché a fronte di un elemento estrinseco emergente dal “censimento in catasto”, non contrastato da alcuna circostanza di fatto di segno contrario, sarebbe stato onere RAGIONE_SOCIALEa stessa ricorrente fornire le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignote che fossero in astratto idonee ove riscontrate – ad influire sul percorso giustificativo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugNOME.
Le affermazioni dei giudici di appello non risultano smentite dagli atti e, a fronte RAGIONE_SOCIALEa mancata allegazione in appello di elementi di segno contrario attraverso i quali accertare la data effettiva del censimento in catasto dei due fabbricati, esse non sono sindacabili in sede di legittimità, trattandosi di valutazioni fattuali RAGIONE_SOCIALEe risultanze probatorie che implicano un giudizio di merito, non realizzabile in tale sede.
La censura sviluppa argomentazioni rivolte ad ottenere una rivalutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze probatorie anche laddove la ricorrente sostiene che risulterebbe errato il passaggio motivazionale secondo cui i fabbricati non sarebbero regolar-
mente assentiti poiché “tale dato non trova alcun riscontro nel documento richiamato a sostegno del convincimento: il C.T. del PM non ha mai affermato che i due corpi di fabbrica sarebbero stati non assentiti; essendosi piuttosto limitato ad esternare perplessità solo rispetto al corpo 2”.
Tale asserzione, oltre ad implicare una rinnovata valutazione in fatto, contrasta con le valutazioni del consulente tecnico del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, da cui emerge la non conformità urbanistica dei corpi di fabbrica, come del resto poteva evincersi dalla presentazione al Comune di Sant’Angelo dei Lombardi di una richiesta di rilascio di “permesso a costruire in sanatoria, poi successivamente ritirata il l° luglio 2015”.
Il tentativo di sanare l’irregolarità edilizia con la richiesta di rilascio di permesso a costruire in sanatoria costituisce un obiettivo indice dimostrativo RAGIONE_SOCIALEa presenza di difformità rispetto alle previsioni urbanistiche.
5. La ricorrente sostiene, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere gli interventi edilizi illegittimi poiché non preceduti dalla procedura d valutazione di incidenza ambientale, trattandosi di interventi modificativi che hanno comportato “consumo del suolo”, poiché non avrebbe dovuto quantificare come “consumo di suolo” l’intera superficie del nuovo manufatto di mq 260,26 senza sottrarre le superfici presuntivamente abusive.
La censura è manifestamente infondata poiché, nel caso di specie, i giudici di appello hanno correttamente considerato e adeguatamente motivato in merito all’erroneità del permesso di costruire su cui era basato il progetto, nel quale ai fini del computo RAGIONE_SOCIALEa “quantità di suolo occupata” non sono state considerate le aree interessate dalle scale interne ed esterne e dalla coibentazione dei muri, che hanno comportato una sottrazione di superfice pari a mq 55,70.
L’onere motivazionale è stato assolto mediante richiamo alle conclusioni degli ausiliari tecnici e alle risultanze degli elaborati planimetrici, con specifica i dicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione, del percorso logico posto a base RAGIONE_SOCIALEa decisione e RAGIONE_SOCIALEa natura vincolata RAGIONE_SOCIALE‘area, tenuto conto che la realizzazione del fabbricato in unico corpo ha interessato un’area SIC (sito di interesse comunitario): i siti di importanza comunitaria (SIC) sono stati individuati dalle Regioni, incaricate dal RAGIONE_SOCIALE di realizzare su proprio territorio il censimento di quei siti da inserire nella rete “Natura 2000” e le misure di protezione sono date dalla valutazione di incidenza cui rimane soggetto qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenza significativa sulla Zona.
La direttiva Habitat ha trovato attuazione nell’Ordinamento interno col D.P.R. n. 357 del 1997, il cui art. 5, nel testo sostituito dal D.P.R. n. 120 de
2003, art. 6 assoggetta a valutazione di incidenza gli interventi edilizi e pianificatori o programmatori che ricadono nelle aree individuate come ZPS e SIC, valutazione di competenza RAGIONE_SOCIALEe Regioni.
Ne consegue che, in applicazione RAGIONE_SOCIALEa richiamata disciplina, nel caso dì specie l’imputata avrebbe dovuto sottoporre a preventiva valutazione di incidenza gli interventi edilizi in contestazione, inoltrando la richiesta di autorizzazione all autorità competenti.
Conseguentemente, integra il reato previsto dall’art. 44, comma primo, lett. b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l’esecuzione di interventi edilizi in zone individuate come S.I.C. (siti di importanza comunitaria), se non preceduta dalla valutazione di incidenza prevista dall’art. 5, comma ottavo, del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 da parte RAGIONE_SOCIALEa Regione territorialmente competente (Sez. 3, n. 7613 del 24/01/2012, Rv. 252106).
6. È coerente infine con tali premesse la conclusione, rappresentata anche dal consulente tecnico, in base alla quale erano sussistenti plurime irregolarità e difformità: l’area è stata falsamente denomiNOME “ente urbano”; non era stata rappresentata la necessità di procedere al mutamento RAGIONE_SOCIALEa destinazione d’uso RAGIONE_SOCIALEa zona (classificata come “agricola”); l’elaborato progettuale aveva riportato dati errati; la realizzazione dei corpi di fabbrica – in zona qualificata come RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. – aveva comportato “consumo di suolo” con conseguente incremento di superficie; l’intervento doveva essere soggetto a V.I.A. (l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa V.I.A. è limitata agli interventi in zona agricola che non comportano consumo di suolo). Tutte le considerazioni sulla nozione di consumo di suolo svolte dalla difesa, pur denotanti particolare approfondimento giuridico sulla questione, non sono finalizzate a ottenere una valutazione in diritto da parte di questa Corte, ma, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, in realtà celano il tentativo RAGIONE_SOCIALEa ricor rente di ottenere un riesame, in fatto, RAGIONE_SOCIALEa vicenda, ossia di ottenere la “validazione” da parte di questa Corte RAGIONE_SOCIALEa tesi secondo la quale seppure vi erano stati errori di calcolo nelle superfici in sede progettuale, gli stessi sarebbero stati inin fluenti e certamente non voluti, atteso che, a fronte di una maggiore superficie di 56 mq. come ricalcolata dal consulente tecnico, vi erano ben 190 mq. di suolo antistante il vecchio edificio impermeabilizzato non coltivato.
Operazione, questa, del tutto inibita dinanzi a questa Corte, atteso che il vigente ordinamento processuale prevede normalmente il doppio grado di giurisdizione di merito e non contempla il giudizio per RAGIONE_SOCIALEzione come un terzo grado di quella giurisdizione, eccetto il caso di cui all’art. 619 cod. proc. pen.: ne conse-
gue che non possono proporsi in sede di ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione, deducendosi surrettiziamente vizi di violazione di legge o vizi di motivazione, censure su accertamenti ed apprezzamenti di fatto ai quali il giudice del merito sia pervenuto attraverso la valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove, allorché questo convincimento sia sorretto come nel caso di specie – da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici.
7. Resta, infine, da esaminare l’ultima censura sviluppata nel ricorso, relativa alla pretesa insussistenza del reato di abuso d’ufficio.
Non sono ravvisabili, a dispetto di quanto sostenuto dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, i presunti errori di diritto né le omissioni in cui sarebbe incorsa la Cort d’appello nel valutare gli elementi oggettivo e soggettivo del reato de quo.
La Corte territoriale ben contestualizza la rilevanza del comportamento del responsabile RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio Tecnico NOME COGNOME rispetto alla vicenda oggetto del capo di imputazione, avendo il pubblico ufficiale, con il suo comportamento e con i permessi di costruire rilasciati, agevolato il proposito RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, emanando i rispettivi provvedimenti in violazione RAGIONE_SOCIALEa legge che prescrive la preventiva valutazione di incidenza ambientale in quanto il sito in oggetto è di interesse comunitario. Si legge, infatti, a pag. 9 RAGIONE_SOCIALE‘impugNOME sentenza che le norme urbanistiche violate non prevedono alcun margine di discrezionalità, e la loro violazione ha permesso di realizzare in tempi brevi un intervento edilizio che avrebbe richiesto una procedura più complessa, discrezionale nonché dall’esito incerto. Stante la competenza del dirigente preposto all’U.T.C., quest’ultimo, in qualità di tecnico del settore, era tenuto a conoscere le norme che sopraintendono alla conservazione del territorio in quanto la Contrada San Gennaro ricade in una zona facente parte RAGIONE_SOCIALEa rete ecologica “Natura 2000”, la necessità RAGIONE_SOCIALEa procedura VIA e gli errori nei calcoli contenuti nel progetto allegato alla richiesta di permesso. A tal proposito deve qui essere ribadito che il rilascio di un permesso a costruire illegittimo perché non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e RAGIONE_SOCIALEa disciplina urbanistico-edilizia vigente, secondo quanto prescritto dagli artt. 12 e 13 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, integra il requisito RAGIONE_SOCIALEa “violazione di legge” rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del reato di cui all’art. 323 cod. pe nella nuova formulazione ad opera dall’art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modifiche nella legge 11 settembre 2020, n. 120, non residuando margini di discrezionalità amministrativa (Fattispecie relativa al rilascio di permessi a costruire in assenza di adeguamento del piano particolareggiato, divenuto inefficace per decorso del termine di decadenza: Sez. 3, n. 26834 del 08/09/2020, Rv. 280266 – 01).
Quanto al profilo di asserita irresponsabilità sotto il profilo soggettivo, infine, la censura RAGIONE_SOCIALEa ricorrente appare generica, perché non si confronta adeguatamente con il tessuto motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugNOME, che tiene altresì conto RAGIONE_SOCIALE‘ingiusto vantaggio patrimoniale attribuito all’imputata, favorita dalla condotta illecita del pubblico ufficiale, a prescindere dalla prova di un accordo collusivo con quest’ultima, beneficiaria del provvedimento. Pacifico, infatti, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del dolo del reato in esame, è il principio che la prova del dolo intenzionale non presuppone l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘accordo collusivo con la persona che si intende favorire, potendo essere desunta anche dalla macroscopica illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto, sempre che tale valutazione non discenda dal mero comportamento “non iure” RAGIONE_SOCIALE‘agente, ma risulti anche da elementi ulteriori concordemente dimostrativi RAGIONE_SOCIALE‘intento di conseguire un vantaggio patrimoniale o di cagionare un danno ingiusto (Sez. 6, n. 52882 del 27/09/2018, Rv. 274580 – 01).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 3000 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso, il 14 giugno 2024
Il Co iglier estensore
Il Presidente