Consumo di Gruppo: Quando la Difesa non Regge in Cassazione
Nel complesso ambito del diritto penale legato agli stupefacenti, la distinzione tra cessione illecita e consumo di gruppo rappresenta una linea di difesa cruciale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sui limiti di questa tesi difensiva, confermando come una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata da parte dei giudici di merito possa rendere tale argomento inefficace. Analizziamo la decisione per comprendere meglio quando la tesi del consumo condiviso non può superare l’accusa di spaccio.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo condannato dalla Corte d’Appello per il reato di cessione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. L’imputato ha basato la sua difesa interamente sulla tesi del consumo di gruppo, sostenendo che gli acquisti di droga non fossero finalizzati allo spaccio, ma a un uso collettivo e contestuale all’interno di una comitiva di amici. Secondo la sua versione, il gruppo avrebbe programmato acquisti condivisi per poi consumare la sostanza insieme.
La Tesi del Consumo di Gruppo e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, evidenziando come la doglianza dell’imputato non rientrasse tra le censure ammesse in sede di legittimità. Il ricorrente, infatti, non contestava una violazione di legge, ma chiedeva una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività riservata esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Corte ha sottolineato che le conclusioni dei giudici d’appello erano basate su una motivazione congrua, esauriente e logicamente ineccepibile.
La tesi del consumo di gruppo è stata giudicata inverosimile sulla base di elementi fattuali chiari e concordanti emersi durante il processo. In particolare, la Corte d’Appello aveva evidenziato che:
1. Le testimonianze degli acquirenti: Diversi giovani ascoltati nel corso delle indagini avevano costantemente indicato l’imputato come la persona da cui acquistavano lo stupefacente.
2. Mancanza di conoscenza reciproca: La circostanza decisiva che ha smontato la difesa è stata la scoperta che le persone indicate come parte del ‘gruppo’ in realtà non si conoscevano tra loro. Questo elemento ha reso palesemente incredibile l’idea di acquisti programmati e condivisi.
3. Contraddittorietà di un testimone chiave: L’unico testimone che ha tentato di avvalorare la tesi difensiva in udienza ha fornito una versione dei fatti contraddittoria e confusa, modificando quanto dichiarato in precedenza e rendendo la sua testimonianza poco credibile.
Di fronte a un quadro probatorio in cui ben sei ragazzi avevano dichiarato di aver acquistato la droga dall’imputato, la tesi di un uso di gruppo è apparsa come un tentativo infondato di eludere la responsabilità penale.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Cassazione non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia manifestamente illogica, contraddittoria o carente. Nel caso di specie, la ricostruzione operata dalla Corte d’Appello è stata ritenuta precisa e ben argomentata. I giudici di merito avevano preso in esame tutte le deduzioni difensive, comprese quelle sul consumo di gruppo, e le avevano respinte attraverso un’analisi approfondita e razionale delle risultanze processuali. La decisione di inammissibilità, pertanto, non entra nel merito della colpevolezza, ma si limita a constatare che il ricorso era stato presentato per motivi non consentiti dalla legge.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un concetto fondamentale: la difesa basata sul consumo di gruppo per essere credibile deve poggiare su prove solide che dimostrino l’esistenza di un accordo preventivo tra i consumatori per un acquisto finalizzato a un uso comune e contestuale. Quando, al contrario, le prove dimostrano che le cessioni avvengono a favore di singoli acquirenti, che peraltro non si conoscono tra loro, tale tesi difensiva perde ogni fondamento. La decisione conferma che una motivazione chiara e logicamente coerente da parte dei giudici di merito è sufficiente a rendere insindacabile in Cassazione la ricostruzione dei fatti e, di conseguenza, a respingere le argomentazioni difensive che mirano a una rivalutazione delle prove.
Quando la difesa del “consumo di gruppo” non è credibile?
La difesa del “consumo di gruppo” non è ritenuta credibile quando le prove dimostrano che gli acquirenti della sostanza stupefacente non si conoscono tra loro e hanno dichiarato di aver acquistato la droga individualmente dall’imputato. Ciò contrasta con l’idea di un acquisto programmato e condiviso da un gruppo preesistente.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le lamentele (doglianze) sollevate non riguardavano violazioni di legge o vizi di motivazione, ma si risolvevano in una richiesta di rivalutazione delle prove e di ricostruzione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione ma è riservata ai giudici di merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16794 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16794 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONTEVARCHI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, co r ià è stato condanNOME per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Il ricorrente deduce, con GLYPH unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, deducendo il consumo d della sostanza stupefacente.
Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure dedu sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostru riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel c dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzion precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte l difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, at disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo cens sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualifi di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, c dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 4 e 5 della senten laddove ha affermato che Nelle sommarie informazioni i giovani che sono stati ascolta sempre fatto riferimento all’imputato come di una persona da cui acquistavano lo stu watt) knche il Rossini, l’unico ad essere sentito come teste, sebbene abbia modifi versione dei fatti in udienza, al reso una testimonianza contraddittoria e confusa , di non ricordare bene i fatti di causa iiiebtrita e comunque ha dichiarato di non conos acquirenti, circostanza quindi che rende poco credibile la tesi difensiva della comit che programmava p:ea~a acquisti di gruppo dello stupefacente da consumare anche contestualmente. Risultata quindi inverosimile la tesi di un uso di gruppo conside persone neanche si conoscevano fra di loro e che ben sei dei ragazzi sentiti hanno di aver acquistato la droga dall’imputato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale ritenuto che, stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. p ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (C Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23/02/2024
Il consigliere estensore
Il Presidente