Consumo di Gruppo o Spaccio? La Cassazione Chiarisce i Limiti
La distinzione tra consumo di gruppo di sostanze stupefacenti e vera e propria attività di spaccio è una linea sottile ma cruciale nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. 7, n. 6100/2024) ha ribadito con fermezza i criteri per distinguere le due fattispecie, confermando una condanna per spaccio nei confronti di un giovane che aveva cercato di inquadrare la sua condotta come un mero acquisto condiviso.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, ovvero la cessione di sostanze stupefacenti considerata di lieve entità. La condanna, emessa in primo grado, era stata confermata dalla Corte d’Appello di Trento.
L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua attività non costituisse spaccio, bensì rientrasse nella fattispecie del consumo di gruppo. Secondo la sua tesi, egli si sarebbe limitato ad acquistare la droga per conto di un gruppo di persone, per poi consumarla insieme a loro.
La Tesi Difensiva e il Presunto Consumo di Gruppo
La difesa ha tentato di smontare l’accusa di spaccio basandosi sulla figura del consumo di gruppo. Questa ipotesi si verifica quando un acquirente agisce come mandatario di un gruppo di consumatori, acquistando la sostanza per tutti e con il denaro di tutti, al fine esclusivo del consumo personale collettivo. In tali circostanze, può mancare l’elemento tipico dello spaccio: la cessione a terzi con una finalità di profitto.
Tuttavia, affinché questa tesi possa reggere, è necessario che le modalità dei fatti dimostrino in modo inequivocabile la natura collettiva e non lucrativa dell’operazione.
La Decisione della Corte di Cassazione e le motivazioni
La Suprema Corte ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso ‘manifestamente infondato’ e quindi inammissibile. I giudici hanno sottolineato come le prove raccolte, in particolare le comunicazioni intercorse tra l’imputato e gli acquirenti, delineassero un quadro del tutto incompatibile con il consumo di gruppo.
Le motivazioni della Corte si fondano su elementi fattuali concreti:
1. Reiterazione e Pianificazione: L’attività non era un episodio isolato, ma una serie di cessioni ‘reiterate nel tempo’, frutto di un’attività ‘continuativa e pianificata’. Questo dimostra un’organizzazione che va oltre il semplice acquisto collettivo occasionale.
2. Pluralità di Acquirenti: La droga veniva ceduta a una ‘pluralità di giovani acquirenti’, alcuni dei quali minorenni all’epoca dei fatti. Questo elemento amplia la portata della condotta e la allontana dall’idea di un gruppo ristretto e predefinito di amici.
3. Finalità di Lucro: Il contesto accertato era quello di uno ‘spaccio’ vero e proprio, tale da non consentire di ipotizzare una ‘finalità di lucro marginale’. La vendita organizzata implica necessariamente un guadagno, escludendo la gratuità tipica del consumo condiviso.
Sulla base di queste considerazioni, la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, che avevano escluso non solo la tesi del consumo di gruppo, ma anche la concessione delle circostanze attenuanti per il danno di lieve entità (art. 62, nn. 4 e 6 c.p.), poiché la pianificazione e il profitto erano ostativi alla loro applicazione.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito: non basta affermare di agire per un gruppo per evitare una condanna per spaccio. I giudici valuteranno attentamente le modalità concrete della condotta. La continuità dell’attività, il numero di acquirenti coinvolti, la pianificazione e, soprattutto, la presenza di un guadagno, anche se modesto, sono indicatori decisivi che trasformano un presunto consumo di gruppo in un’attività illecita di spaccio, con tutte le conseguenze penali che ne derivano. La decisione conferma quindi un orientamento rigoroso, volto a reprimere le forme organizzate di diffusione delle sostanze stupefacenti, anche quando mascherate da pratiche di condivisione.
Cosa distingue lo spaccio dal consumo di gruppo secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, lo spaccio è caratterizzato da un’attività di cessione continuativa, pianificata e reiterata nel tempo, rivolta a una pluralità di acquirenti e mossa da una finalità di lucro non marginale. Il consumo di gruppo, invece, presuppone un acquisto congiunto per uso personale esclusivo e senza profitto.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché manifestamente infondato. Le prove, come le comunicazioni con gli acquirenti, dimostravano chiaramente una condotta di spaccio sistematica, rendendo la tesi del consumo di gruppo palesemente incompatibile con la realtà dei fatti emersi nel processo.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6100 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6100 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso, relativo alla condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è proposto per motivi manifestamente infondati in relazione alla dichiarazione di responsabilità (le concrete modalità di fatto) che hanno giustificato l’affermazione di insussistenza dell’allegato c:onsumo di gruppo sulla scorta delle comunicazioni intercorse tra l’imputato e i cessionari che hanno confermato la sussistenza di condotte di cessione, reiterate nel tempo (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) incompatibili con l’allegato “consumo di gruppo”. La continuativa e pianificata attività di cessione di droga nei confronti di una pluralità di giovani acquirenti, alcuni minorenni all’epoca dei fatti, è valsa ad accertare un contesto di spaccio tale da non consentire una finalità di lucro marginale e, pertanto, legittimamente valutata come ostativa all’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62, nn. 4 e 6 cod. pen.;
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere relatore
II Presidêhte