Consumo di gruppo: quando la Cassazione lo considera spaccio?
La distinzione tra l’acquisto di stupefacenti per un consumo di gruppo e il reato di spaccio è una linea sottile ma giuridicamente cruciale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza un principio fondamentale: la cessione di droga, anche di modica quantità, in cambio di denaro, integra sempre il reato di spaccio, rendendo irrilevante il contesto di un acquisto condiviso.
I Fatti del Caso
Un soggetto, precedentemente condannato nei primi due gradi di giudizio per spaccio di sostanze stupefacenti, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La sua difesa si basava su un’argomentazione precisa: la sua condotta rientrava nell’ipotesi del consumo di gruppo, una situazione che, secondo l’articolo 75 del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990), non è penalmente punibile come spaccio. L’imputato sosteneva di aver acquistato la droga insieme ad altri per un uso comune e personale.
La Decisione della Corte: il Consumo di Gruppo e il Pagamento
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto categoricamente questa tesi, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come gli argomenti presentati non fossero nuovi, ma una semplice riproposizione di questioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Il punto centrale della decisione risiede nella natura della transazione. La Corte d’Appello aveva accertato in modo inequivocabile che il ricorrente aveva “ceduto dietro pagamento due dosi di sostanza stupefacente dietro corrispettivo”. Questo elemento, la vendita in cambio di denaro, trasforma immediatamente la condotta da un potenziale consumo di gruppo a un vero e proprio atto di spaccio.
Le Motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza sono chiare e dirette. La Corte ha ritenuto le argomentazioni della difesa prive di fondamento logico e giuridico, in quanto già adeguatamente confutate nei precedenti giudizi. I giudici hanno spiegato che l’esistenza di un corrispettivo, ovvero di un pagamento, è l’elemento dirimente che fa scattare la qualificazione del reato di spaccio.
Inoltre, la Corte ha definito “inconferente” la circostanza che l’imputato, durante la stessa operazione di acquisto, avesse comprato altra sostanza anche per il proprio uso personale. La condotta di cessione a terzi dietro pagamento è autonoma e penalmente rilevante di per sé. La legge punisce chi vende la droga, a prescindere dal fatto che sia anche un consumatore. Il ricorso, pertanto, è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia della Cassazione consolida un principio giuridico di notevole importanza pratica. La linea di demarcazione tra uso personale di gruppo e spaccio è netta: è la vendita. Qualsiasi passaggio di droga che avvenga in cambio di un corrispettivo economico configura il reato di spaccio. La decisione serve da monito, chiarendo che la giustificazione del consumo di gruppo non può essere utilizzata per mascherare attività di vendita, anche se limitate a piccole quantità o a un contesto di conoscenti. La legge, su questo punto, non ammette ambiguità.
Quando l’acquisto di droga per un gruppo è considerato spaccio?
Secondo la Corte, si configura il reato di spaccio nel momento in cui anche solo una parte della sostanza acquistata viene ceduta ad altri membri del gruppo in cambio di un pagamento. L’esistenza di un “corrispettivo” economico è l’elemento decisivo che trasforma l’atto in spaccio.
Se una persona compra droga per sé e ne vende una parte, può difendersi sostenendo l’uso personale?
No. L’ordinanza chiarisce che la circostanza di acquistare stupefacenti anche per uso personale è “inconferente”, cioè irrilevante, ai fini della valutazione del reato di spaccio. La cessione a terzi dietro pagamento è un reato autonomo, indipendentemente dal fatto che l’autore sia anche un consumatore.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere argomenti già respinti?
Un ricorso di questo tipo viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione non riesamina nel merito questioni già adeguatamente risolte nei precedenti gradi di giudizio. La conseguenza è la conferma della condanna e l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria al ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39500 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39500 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censura complessivamente la ritenuta responsabilità sull’assunto che la condotta integri l’ipotesi del consumo di gruppo non punibil ex art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 risultano reiterativi di identiche questioni poste in sede gravame (già risolte dal primo giudice) ed adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, con motivazione priva di lacune e logica, ha osservato come il ricorrente avesse ceduto dio~ fia~ due dosi di sostanza stupefacente dietro corrispettivo, essendo invece inconferente che in occasione del rifornimento avesse acquistato lo stupefacente anche per uso personale (pagg. 6 e 7);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/09/2024.