Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9692 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9692 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 21 maggio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Torino il 4 aprile 2023, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 2.400 di multa (con sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità per complessive 75 ore), in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 1990; fatto commesso in Torino il 15 giugno 2022.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la conferma del giudizio colpevolezza dell’imputato, con particolare riferimento all’esclusione dell’ipotesi del cd. consum di gruppo, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare (e a riproporre) una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a f dell’adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere penalmente rilevan la condotta ascritta all’imputato e nel confrontarsi con le obiezioni difensive, hanno diffusament spiegato (pagine 5-7 della sentenza impugnata) le ragioni ostative alla configurabilità del fattispecie del consumo di gruppo, in piena sintonia con le coordinate interpretative tracciat dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 25401 del 31.01.2013, Rv. 255258).
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti i sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.