Consumo di Gruppo e Inammissibilità del Ricorso: La Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18223/2024, si è pronunciata su un caso di detenzione di sostanze stupefacenti, offrendo importanti chiarimenti sui limiti dell’ammissibilità dei ricorsi basati sulla tesi del consumo di gruppo. La decisione sottolinea come la mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti nei precedenti gradi di giudizio, senza l’aggiunta di nuovi e concreti elementi, porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
La vicenda processuale
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo ecstasy, ai sensi dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). La condanna, emessa in primo grado dal Tribunale di Milano, era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello.
L’imputato ha quindi presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all’affermazione della sua responsabilità penale. In sostanza, la difesa mirava a sostenere che la detenzione della sostanza non fosse finalizzata allo spaccio, ma rientrasse nell’ipotesi non penalmente rilevante del consumo di gruppo.
La Valutazione sul Consumo di Gruppo e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione non risiede in una nuova analisi del merito della questione del consumo di gruppo, ma in un’attenta valutazione procedurale della struttura del ricorso stesso.
I giudici di legittimità hanno osservato che il motivo presentato dall’imputato era ‘meramente riproduttivo’ di censure già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte di Appello. Quest’ultima, nelle motivazioni della sua sentenza, aveva già affrontato specificamente la tesi del consumo di gruppo, escludendone la sussistenza con argomenti giuridici corretti. Pertanto, il ricorso in Cassazione si limitava a contestare nuovamente tale valutazione senza apportare elementi di novità o critiche specifiche alla logicità del ragionamento del giudice di merito.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sul principio consolidato secondo cui il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non rivalutare i fatti.
Nel caso specifico, il ricorso è stato giudicato inammissibile per due ragioni principali:
1. Ripetitività dei motivi: Il ricorso non faceva altro che riproporre le stesse questioni già decise in appello. La giurisprudenza è costante nel ritenere inammissibili i ricorsi ‘fotocopia’ che non si confrontano criticamente con la decisione impugnata.
2. Genericità e astrattezza: Le censure sollevate erano ‘meramente contestative e prive di concretezza’. Non venivano indicati specifici errori logici o giuridici nel percorso argomentativo della Corte d’Appello, ma si esprimeva un generico dissenso rispetto alla conclusione raggiunta.
In conseguenza dell’inammissibilità, e ravvisando una colpa nella proposizione di un ricorso palesemente infondato, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: per accedere al giudizio di Cassazione non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito, ma è necessario articolare critiche precise, pertinenti e non ripetitive. La tesi del consumo di gruppo, come qualsiasi altra argomentazione difensiva, deve essere sostenuta da elementi concreti fin dai primi gradi di giudizio. La sua riproposizione in sede di legittimità, senza un confronto critico e specifico con le motivazioni della sentenza d’appello, si espone a una quasi certa declaratoria di inammissibilità, con le conseguenti sanzioni economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Perché era una mera ripetizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove critiche specifiche o evidenziare vizi logici nella sentenza impugnata. Le censure sono state ritenute generiche e prive di concretezza.
Quale reato era stato contestato all’imputato?
All’imputato era stato contestato il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo ecstasy, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, poiché la Corte ha ravvisato profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18223 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18223 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con sentenza in data 24/10/2023 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza in data 04/04/2023 del Tribunale di Milano, con la quale l’attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 7 comma 5, d.P.R. n. 309/199- illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo ecstasy – e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità.
Ritenuto che il motivo è inammissibile, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pp. 4 e 5, ove la Corte appello valuta l’insussistenza dell’ipotesi non punibile del cd “consumo di gruppo”), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, 05/04/2024