Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38174 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38174 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOMENO IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Poggiomarino (Napoli) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma del 17/01/2025 Parte civile: RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che, associandosi alle conclusioni del PG, ha insistito per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 09/01/2023 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai reati a lui ascritti di cui agli artt. 640-bis cod. pen. (capo a) e 476, 482 cod. pen. (capo b) in quanto estinti per intervenuta prescrizione.
A seguito di appello proposto dalla sola parte civile RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello di Roma con sentenza del 17/01/2025, riformando la suddetta pronuncia ai soli effetti civili, ha dichiarato l’imputato ‘responsabile ai fini civili dei danni cagionati alla parte civile’ e lo ha condannato al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio oltre alle spese di lite, assegnando all’appellante una provvisionale di euro 483.431,80.
Avverso quest’ultima pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari ai fini RAGIONE_SOCIALEa motivazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce inosservanza o erronea applicazione di legge (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.). Assume infatti il ricorrente che la Corte di appello, in accoglimento del motivo dedotto dalla parte civile, aveva erroneamente collocato la data di consumazione del reato di truffa contestato all’COGNOME nel luglio del 2017, anzichØ nel gennaio del 2016 come invece aveva correttamente fatto il giudice di primo grado. Il ricorrente deduceva infatti che nel caso in esame il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. era consistito nell’ottenimento, con mezzi fraudolenti, dei cd titoli di efficienza energetica (TEE) o
‘certificati bianchi’ da parte del RAGIONE_SOCIALE, titoli che una volta riconosciuti e rilasciati sono direttamente e immediatamente utilizzabili da parte del beneficiario, il quale li può negoziare o monetizzare; il reato si era quindi consumato nel momento in cui il soggetto pubblico, ultimata l’istruttoria, aveva riconosciuto la spettanza del beneficio accreditando i TEE sul conto RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE (accredito avvenuto pacificamente prima del gennaio 2016); a nulla rilevava dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di appello, che l’effettiva erogazione dei titoli fosse proseguita sino al luglio del 2017. Non veniva dunque in alcun modo in rilievo, a detta del ricorrente, la figura del reato a consumazione prolungata invocata dalla parte civile.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di violazione di legge, in quanto, a detta del ricorrente, la Corte di appello, quand’anche non avesse condiviso gli argomenti posti a fondamento del primo motivo di ricorso, avrebbe comunque dovuto prendere atto che il reato si era prescritto nel corso del giudizio di secondo grado e dunque adottare le conseguenti statuizioni di legge; cosa che invece aveva omesso di fare.
2.3. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione per travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova. Secondo il ricorrente la Corte di appello sarebbe incorsa in travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, male interpretando il documento – prodotto in giudizio dalla parte civile (allegato 2 al documento 9) -; da una corretta lettura del documento emergeva chiaramente che le Richieste di Verifica e Certificazione (cd RVC) in esame erano quelle aventi n. 0807719121415R007 e 0807719121415R008 presentate dall’COGNOME, le quali erano state sottoposte ad istruttoria con esito positivo già nel giugno del 2015, il RAGIONE_SOCIALE (competente all’esame RAGIONE_SOCIALEe richieste per conto di RAGIONE_SOCIALE) aveva ritenuto conformi le istanze, certificato i risparmi di RAGIONE_SOCIALE e autorizzato il RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE ad emettere i titoli (TEE) a favore del richiedente. Da una corretta lettura dei documenti richiamati, a detta del difensore, risultava quindi evidente che ‘la condotta del reato contestato al sig. COGNOME…si Ł esaurita già al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione di emissione dei TEE, sicuramente antecedente alla Richiesta di Verifica e Certificazione…sottomessa ad istruttoria in data 29 giugno 2015…A nulla rileva, poi che l’erogazione per i predetti RVC…sia avvenuta con cadenze periodiche spalmate tra il 2015 e il luglio del 2017′.
La parte civile ha inviato articolata memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso e la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio con allegata nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso Ł infondato.
1.1. La questione posta dal difensore ha ad oggetto l’individuazione del momento in cui si consuma e conseguentemente inizia a decorrere il termine di prescrizione del reato di cui all’art. 640bis cod. pen. quando il reato ha ad oggetto i titoli di efficienza energetica (TEE) cd ‘certificati bianchi’ -. Il difensore assume che i TEE, dopo che il GSE ha verificato, all’esito di apposita istruttoria, la ricorrenza dei presupposti, vengono liquidati e accreditati su apposito ‘conto corrente’ RAGIONE_SOCIALE‘operatore economico che ha avanzato la Richiesta di Verifica e Certificazione (cd RVC); già da quel momento, dunque, il titolo entra nella piena disponibilità del richiedente, il quale lo può liberamente vendere o scambiare sull’apposita piattaforma, senza la necessità di attendere l’effettiva erogazione. Da ciò consegue, secondo il ricorrente, che il delitto si consuma nel momento in cui il soggetto pubblico provvede ad accreditare i titoli sul conto del privato, risultando irrilevante il momento RAGIONE_SOCIALEa successiva erogazione/monetizzazione. A tale conclusione, come rilevato dal difensore in sede di discussione, sarebbe peraltro giunta anche la Corte di Cassazione nella sentenza di questa
stessa sezione n. 11136 del 2020. PoichØ nel caso in esame, Ł pacifico che i titoli sono stati dal RAGIONE_SOCIALE riconosciuti alla società RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE al piø tardi nel gennaio 2016, era quindi corretta la decisione del Tribunale, il quale, ancorando a tale data il decorso dei termini di prescrizione, aveva dichiarato estinto il reato; era per converso affetta da errore di diritto la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, la quale, attribuendo invece rilevanza a quello che era un post factum (vale a dire l’effettiva erogazione RAGIONE_SOCIALEe somme portate dai titoli avvenuta sino a luglio 2017), aveva ritenuto non prescritto l’illecito.
1.2. Quanto sostenuto dalla difesa RAGIONE_SOCIALE‘imputato non Ł condivisibile.
Preliminarmente Ł opportuno illustrare (seppur sinteticamente) la complessa e articolata disciplina dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), detti anche certificati bianchi, risultanti dalla disciplina vigente oggi, come all’epoca dei fatti (vale a dire i citati decreti ministeriali del 2004, i successivi DD.MM. 28/12/2012 e 11/01/2017, unitamente alle linee guida periodicamente adottate in forza di tali decreti dal RAGIONE_SOCIALE).
I titoli di efficienza energetica (o certificati bianchi) sono stati istituiti dai Decreti del Ministro RAGIONE_SOCIALEe Attività Produttive del 20 luglio 2004 (poi successivamente modificati ed integrati negli anni successivi), quale strumento finalizzato ad incentivare la realizzazione di interventi di miglioramento e risparmio energetico da parte di soggetti pubblici e privati con lo scopo di conseguire gli obiettivi di risparmio energetico periodicamente fissati dal legislatore in ottemperanza RAGIONE_SOCIALEa disciplina nazionale e comunitaria in materia. Si tratta nella sostanza di strumenti che attestano il conseguimento di un risparmio nel consumo di RAGIONE_SOCIALE realizzato attraverso opere e interventi da parte del soggetto interessato, che hanno però un valore economico in quanto negoziabili sia in trattative bilaterali tra operatori sia in un apposito mercato regolamentato. L’emissione e l’erogazione dei titoli coinvolgono principalmente due soggetti pubblici, vale a dire il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE(RAGIONE_SOCIALE). Possono richiedere l’emissione dei TEE i “soggetti obbligati” (vale a dire distributori di RAGIONE_SOCIALE elettrica e gas con oltre 50.000 clienti finali che sono per legge tenuti a conseguire gli obiettivi di risparmio fissati periodicamente dai decreti ministeriali) o altri soggetti (come le RAGIONE_SOCIALE) che, pur non avendo tale obbligo, realizzano progetti di efficienza energetica (cd volontari).
Questa in estrema sintesi la disciplina normativa: 1) l’operatore interessato (proponente) presenta un progetto di efficienza energetica al GSE, preceduto da una misurazione dei consumi energetici ex ante (iniziali); 2) il GSE valuta il progetto e risponde entro 90 giorni dalla ricezione RAGIONE_SOCIALEa richiesta; 3) una volta verificato il progetto e accertato che lo stesso presenta i requisiti necessari, l’operatore economico realizza (con spese interamente a suo carico) l’intervento implicante l’efficientamento energetico; 4) si calcolano quindi i consumi energetici ex post (dopo l’intervento), verificando quali sono i risparmi energetici conseguiti (in sostanza la differenza tra i consumi energetici misurati ex ante ed ex post); 5) l’operatore interessato, una volta realizzato il progetto, invia periodicamente, durante tutto il periodo di monitoraggio (che coincide con la cd durata utile RAGIONE_SOCIALE‘intervento), la rendicontazione dei risparmi conseguiti – rendicontazione che può essere consuntivo o standardizzata (RC o RS) a seconda che il progetto presentato Ł a sua volta a consuntivo (PC) o standardizzato (PS); a decorrere dall’avvio del programma di misura, che deve avvenire entro 36 mesi dalla data di avvio RAGIONE_SOCIALEa realizzazione del progetto, sono contabilizzati i risparmi conseguiti per tutti gli interventi che costituiscono il progetto per una durata pari al numero di anni RAGIONE_SOCIALEa vita utile; il periodo di monitoraggio RAGIONE_SOCIALEe singole RC presentate successivamente all’approvazione del progetto Ł annuale; tuttavia, a date condizioni, Ł possibile proporre periodi di monitoraggio semestrali o trimestrali qualora, per
ogni rendicontazione presentata, sia verificato che il numero di Certificati Bianchi da riconoscere sia almeno pari, rispettivamente, a 10.000 e 5.000; in ogni caso, la prima rendicontazione deve essere presentata entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di monitoraggio; a questo punto il GSE verifica la coerenza dei dati e RAGIONE_SOCIALEe informazioni inviati in sede di presentazione RAGIONE_SOCIALEe rendicontazioni con i dati e le informazioni trasmesse in fase di presentazione del progetto; il GSE valuta dunque i dati trasmessi con la cd richiesta di certificazione e verifica (RCV) e in caso positivo certifica i risparmi conseguiti; 6) una volta certificato il risparmio, il RAGIONE_SOCIALE autorizza quindi il RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) all’emissione dei titoli di efficienza energetica (viene riconosciuto un certificato a fronte del risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio o TEP); 7) i TEE vengono quindi emessi/erogati periodicamente al richiedente per un periodo che varia dai 3 ai 10 anni, a seconda RAGIONE_SOCIALEa categoria e RAGIONE_SOCIALEa vita utile RAGIONE_SOCIALE‘intervento di efficienza energetica realizzato (in sostanza viene erogato un TEE per ogni Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP) di risparmio energetico ottenuto annualmente grazie al progetto, per tutta la durata RAGIONE_SOCIALEa sua vita utile definita dalla normativa); 8) i TEE emessi sono registrati in un archivio elettronico gestito dal GME (il registro TEE); ciascun operatore ha un suo ‘conto’ in cui confluiscono i TEE emessi in suo favore; Ł il cd ‘conto proprietà’ vale a dire il conto del registro TEE su cui il GME registra: in una sezione il numero dei titoli emessi a favore RAGIONE_SOCIALE‘intestatario del conto con l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa relativa tipologia; nella seconda, il numero complessivo di titoli in possesso del soggetto intestatario del conto, senza alcuna, costituito dall’insieme dei titoli emessi dal GME in favore del soggetto intestatario del conto, nonchØ di quelli rinvenienti dalle negoziazioni avvenute sul mercato o tramite contrattazione bilaterale, ovvero da quelli oggetto di operazioni di blocco, ritiro o annullamento (vedi art. 2 lett. e) del regolamento RAGIONE_SOCIALE di cui si dirà in seguito); 9) l’emissione/accredito del TEE non comporta però alcun pagamento diretto da parte del GSE ma segna il momento in cui il certificato bianco può essere valorizzato economicamente, cioŁ monetizzato; 10) la valorizzazione economica o monetizzazione avviene mediante lo scambio dei TEE sul mercato con altri operatori economici interessati al loro acquisto (ad esempio e soprattutto le aziende che devono raggiungere specifici obiettivi di risparmio energetico e possono comprare i certificati se non riescono annualmente a raggiungere tali obiettivi); 11) lo scambio dei titoli può avvenire nell’ambito di trattative private, ma normalmente si realizza in un apposito mercato regolamentato, organizzato e gestito dal GME; il valore economico dei titoli Ł determinato dalle dinamiche di mercato (domanda e offerta) e il soggetto che ha ottenuto l’emissione dei TEE (sia esso un soggetto obbligato che ha generato un surplus, o un altro soggetto come una RAGIONE_SOCIALE) realizza il beneficio economico vendendo i titoli sul mercato ai soggetti che ne hanno bisogno per rispettare i propri obblighi, incassando il relativo prezzo di vendita del titolo; dunque in ultima analisi Ł il prezzo di vendita del TEE che costituisce l’incentivo economico alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘intervento di risparmio energetico.
I decreti ministeriali stabiliscono altresì che al GSE Ł affidato il controllo sugli interventi di efficienza energetica mediante verifiche documentali ovvero ispezioni e sopralluoghi in situ. Il GSE verifica: a) la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti originali per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi; b) la conformità degli interventi realizzati al progetto approvato e alle disposizioni normative vigenti alla data RAGIONE_SOCIALEa presentazione del progetto; c) la congruenza tra l’incentivo erogato e i risparmi energetici derivanti dall’intervento effettuato. Il GSE può svolgere le attività di controllo e di accertamento durante l’intero periodo RAGIONE_SOCIALEa vita utile RAGIONE_SOCIALE‘intervento. Nel caso di accertamento di una o piø violazioni rilevanti, il GSE ‘dispone il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza ovvero la decadenza dagli incentivi,
nonchØ il recupero RAGIONE_SOCIALEe somme già erogate’. Qualora invece riscontri violazioni, irregolarità o inadempimenti che rilevano ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esatta quantificazione degli incentivi, provvede: a) alla rideterminazione dei Certificati Bianchi emessi in relazione alle effettive caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘intervento riscontrate; b) al ‘recupero dei Certificati Bianchi riconosciuti in eccesso o RAGIONE_SOCIALE‘equivalente valore monetario’.
Quanto al mercato dei TEE gestito dal GME lo stesso Ł disciplinato da regole approvate dall’RAGIONE_SOCIALE con deliberazione 14 febbraio 2013, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7, comma 4, del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (ss.mm.). Secondo la disciplina normativa: 1) i titoli negoziabili sono solo i TEE validi per tali intendendosi i titoli emessi dal GME, iscritti nei conti proprietà degli operatori e non oggetto di blocco, ritiro o annullamento (art. 2 lett. cc); 2) possono presentare offerte sul mercato solo gli operatori ammessi (a loro domanda) che siano titolari di un conto proprietà presso il registro TEE (art. 19); 3) nei contratti di acquisto e vendita di titoli, stipulati sul mercato, il GME Ł controparte degli operatori (art. 24); il che significa che gli operatori inseriscono nel RAGIONE_SOCIALE le rispettive offerte di vendita e di acquisto dei TEE; il GME effettua i controlli di validità e congruità RAGIONE_SOCIALEe offerte (art. 25 e 26) e procede quindi all’abbinamento automatico di proposte di acquisto e di vendita (art. 27); tra le verifiche necessarie a garantire la validità RAGIONE_SOCIALE‘offerta di vendita rientra anche quella volta ad accertare che il numero di titoli indicato nella proposta di vendita sia minore o uguale al numero massimo dei titoli vendibili, che a loro volta sono quelli iscritti nel conto proprietà RAGIONE_SOCIALE‘operatore nell’ambito del registro TEE tenuto dal GME (art. 33); 4) successivamente il RAGIONE_SOCIALE registra le transazioni andate a buon fine e procede al trasferimento dei titoli oggetto RAGIONE_SOCIALEe transazioni di mercato, dai conti proprietà dei venditori a quelli degli acquirenti (art. 28); 5) per ogni periodo di fatturazione il GME: a) fattura ad ogni operatore proprio debitore, gli importi relativi alle transazioni concluse in acquisto dall’operatore stesso; b) comunica ad ogni operatore proprio creditore, gli importi relativi alle transazioni concluse in vendita dall’operatore stesso (art. 35); lo stesso RAGIONE_SOCIALE provvede poi a soddisfare i crediti vantati nei confronti degli operatori propri debitori ed effettua i pagamenti nei confronti degli operatori propri creditori per un importo pari al controvalore RAGIONE_SOCIALEe transazioni (art. 36 e 37); in sostanza formalmente Ł come se gli operatori acquistano dal GME e vendono al GME i titoli negoziati, posto che gli stessi rispettivamente ricevono fattura dal RAGIONE_SOCIALE ed emettono fattura nei suoi confronti, Ł a lui che pagano il corrispettivo e da lui lo ricevono; in ultima analisi Ł sempre il GME che procede a monetizzare il TEE, versando al titolare del certificato che lo vende il relativo prezzo (sebbene, di fatto, la provvista per il pagamento derivi (indirettamente) dalla somma che l’acquirente del TEE ha a sua volta versato al GME per l’acquisto).
1.3. Così ricostruiti la disciplina e il funzionamento del TEE si può affermare che si possono individuare le seguenti fasi: 1) quella di presentazione e approvazione del progetto di intervento da parte del GSE; 2) quella, successiva alla ultimazione RAGIONE_SOCIALE‘intervento, in cui sulla base RAGIONE_SOCIALEe rendicontazioni periodiche effettuate durante la vita utile RAGIONE_SOCIALE‘intervento e RAGIONE_SOCIALEe relative richieste di verifica e certificazione (RVC), GSE certifica appunto i risparmi effettivamente conseguiti e autorizza il GME ad emettere i titoli in numero corrispondente ai risparmi volta per volta certificati; 3) quella in cui NOME emette i TEE, registrandoli e accreditandoli sul conto proprietà del richiedente; 4) quella infine in cui il richiedente, una volta ottenuto l’accredito sul suo conto, valorizza o monetizza i TEE ottenuti scambiandoli con altri operatori interessati privatamente ovvero sul mercato regolamentato (ma sempre per il tramite di GME).
Tanto premesso, va in primo luogo escluso che, contrariamente a quanto sembra prospettare il ricorrente (vedi il terzo motivo), il reato di truffa si sia consumato nel momento in cui l’COGNOME ha avanzato le richieste di verifica e certificazione e/o in quello in cui, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria su tali richieste, il GSE ha certificato i risparmi e ha quindi riconosciuto la spettanza dei relativi TEE. E’ infatti pacifico nella giurisprudenza di legittimità che in tema di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis, la condotta si perfeziona non già con l’approvazione del finanziamento o del contributo pubblico, ma solo nel momento in cui le somme a tale titolo liquidate vengono percepite dall’agente (cfr Sez. 6, Sentenza n. 12278 del 15/01/2020, Rv. 278755 – 02).
Non Ł neppure possibile affermare, come pure pretende il ricorrente, che la truffa si sia consumata nel momento in cui RAGIONE_SOCIALE ha periodicamente emesso i TEE e li ha poi registrati sul conto RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE‘NOME – momento a partire dal quale, come detto, i titoli diventano negoziabili per il titolare -.
Ed invero, da quanto sin qui esposto emerge che la natura dei TEE Ł quella di titoli di valore che incorporano il diritto per il portatore ad ottenere un controvalore in denaro negoziandolo sul mercato. In altri termini i titoli di efficienza energetica integrano un vantaggio per i possessori in un duplice senso: 1) per l’operatore economico (grandi imprese di distribuzione di RAGIONE_SOCIALE) che Ł obbligato per legge a raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico fissati dal Governo, il TEE ha una utilità in sØ e per sØ, in quanto Ł lo strumento col quale l’operatore dimostra di essere in regola con gli obblighi imposti (e può così sottrarsi alle conseguenze negative di un eventuale inadempimento); 2) per l’operatore economico che non Ł ‘soggetto obbligato’ – come appunto la società RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE -, i certificati bianchi sono invece una utilità economica in quanto quest’ultimo può renderli oggetto di cessioni e di contrattazioni sul mercato, come per qualsiasi altro titolo di credito, ottenendo così il controvalore monetario del documento (monetizzazione). Si tratta quindi di ‘documenti’ che, al pari di un titolo di credito, possono essere negoziati (seppur su apposita piattaforma e in un mercato regolamentato ristretto) dal beneficiario come un bene autonomo (al parti di un titolo al portatore).
Ciò premesso, occorre rilevare che secondo il costante e condivisibile orientamento di questa Corte l’evento delittuoso punito dall’art. 640 cod. pen. Ł costituito dal conseguimento del profitto con altrui danno. I due elementi (profitto e danno), pur essendo inscindibilmente connessi, possono venire ad esistenza in momenti diversi, sicchØ la truffa si perfeziona, non con l’azione tesa al profitto, ma con il momento in cui si realizza il profitto stesso ovvero (se diverso) quello in cui si realizza il danno. Conseguentemente si Ł affermato che, quando l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa truffa sia costituito da un titolo di credito, il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui, attraverso la riscossione RAGIONE_SOCIALEo stesso, si verifica l’arricchimento RAGIONE_SOCIALE‘agente, con il correlativo danno patrimoniale altrui (Sez. 5, Sentenza n. 6470 del 07/04/1995, COGNOME, Rv. 201765 – 01; nello stesso senso Sez. 2, Sentenza n. 31652del 28/04/2017, COGNOME, Rv. 270606 – 01, la quale ha ribadito che ‘il reato di truffa si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione RAGIONE_SOCIALEa condotta tipica abbiano fatto seguito la “deminutio patrimonii” del soggetto passivo e la “locupletatio” RAGIONE_SOCIALE‘agente, sicchØ, qualora l’oggetto materiale del reato sia costituito da assegni circolari, il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui ha sede la banca trattaria, dove avviene l’acquisizione da parte RAGIONE_SOCIALE‘autore del reato RAGIONE_SOCIALEa relativa valuta’). Tali principi giurisprudenziali – ovviamente validi anche per il reato di cui all’art. 640bis cod. pen. che Ł solo un’ipotesi speciale di truffa – sono pienamente applicabili anche nel caso in esame, atteso che, per quanto detto, i titoli di efficienza energetica si atteggiano in sostanza come titoli di credito. Da ciò consegue che nel caso di
TEE ottenuti in maniera fraudolenta – come appunto nel caso in esame -, al pari dei casi in cui la condotta truffaldina porta alla emissione in favore RAGIONE_SOCIALE‘agente di titoli di credito, il reato si consuma nel momento in cui il GME, a seguito RAGIONE_SOCIALEa negoziazione, provvede, secondo la procedura sopra descritta, a ‘monetizzare’ il titolo erogando al portatore il prezzo RAGIONE_SOCIALEa cessione. E’ infatti solo in tale momento che il RAGIONE_SOCIALE pubblico subisce definitivamente e concretamente la deminutio patrimoni attraverso l’effettiva corresponsione RAGIONE_SOCIALEa somma portata dal titolo.
Nel caso in esame, Ł pacificamente emerso – vedi i documenti prodotti dalla parte civile nel giudizio – che il RAGIONE_SOCIALE, all’esito RAGIONE_SOCIALEe verifiche effettuate da RAGIONE_SOCIALE, ha provveduto ad emettere (o se vogliamo erogare) i TEE a favore RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE‘imputato (e poi a registrarli/accreditarli sul conto di tale società) fino al luglio del 2017, ed Ł (ovviamente) solo dopo tale momento che tali titoli sono stati negoziati e dunque monetizzati.
Ciò detto, Ł altresì pacifico, secondo la giurisprudenza di questa Corte che in tema di frode in danno di enti pubblici avente ad oggetto l’indebita percezione di benefici o utilità corrisposte periodicamente e/o in piø ratei da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente, Ł configurabile il reato di truffa c.d. “a consumazione prolungata” quando le erogazioni pubbliche, a versamento rateizzato, siano riconducibili ad un originario ed unico comportamento fraudolento, mentre si configurano plurimi ed autonomi fatti di reato quando, per il conseguimento RAGIONE_SOCIALEe erogazioni successive alla prima, sia necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente; ne consegue che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, nella prima ipotesi, il relativo termine decorre dalla percezione RAGIONE_SOCIALE‘ultima rata di finanziamento, mentre, nella seconda, dalla consumazione dei singoli fatti illeciti (Sez. 2, Sentenza n. 2576 del 17/12/2021 (dep. 2022) Rv. 282436 – 01); ID, Sentenza n. 23185 del 02/05/2019, COGNOME, Rv. 275784 – 01).
Per quanto sin qui detto, risulta corretta e condivisibile la decisione RAGIONE_SOCIALEaCorte di appello, la quale, collocata la consumazione al momento RAGIONE_SOCIALE‘ultimo accredito/erogazione dei TEE (luglio 2017) ha ritenuto che il termine di prescrizione massima (pari ad anni 7, mesi 6) fosse maturato solo nel gennaio del 2025 e non era dunque decorso alla data RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado (09/10/2023).
1.4. Quanto alla pronuncia di questa Corte che il ricorrente ha richiamato a sostegno dei suoi assunti, va rilevato quanto segue. In primo luogo la pronuncia in questione (Sez. 2, Sentenza n. 11136 del 06/03/2020, COGNOME, Rv. 278428 – 01) aveva ad oggetto una questione parzialmente diversa da quella oggetto del presente procedimento in quanto la Corte era chiamata a stabilire se la sola emissione dei TEE fosse sufficiente a perfezionare il reato di truffa o non integrasse piuttosto un mero tentativo (come riteneva la difesa dei ricorrenti); questione risolta affermando che la emissione era sufficiente a perfezionare il delitto. In secondo luogo, va rilevato che la suddetta sentenza, per giungere a tale conclusione, afferma (come si legge in motivazione): ‘la natura dei TEE Ł pertanto, con tutta evidenza, quella di titoli di valore il cui possesso integra già un vantaggio per il possessore, poichØ può renderli oggetto di cessioni e di contrattazioni sul mercato, come per qualsiasi altro titolo, senza necessità di attendere la loro monetizzazione: possono essere scambiati e valorizzati sulla piattaforma di mercato gestita dal GME o attraverso contrattazioni bilaterali, e il loro valore economico Ł definito nelle sessioni di scambio sul mercato. Se tale Ł la natura dei TEE, il profitto, e il conseguente danno, si realizzano già al momento RAGIONE_SOCIALEa loro emissione, e quindi deve escludersi che, come sostiene la difesa, la truffa sia rimasta allo stato del tentativo’. La Corte ha quindi condivisibilmente affermato che l’imputato consegue il profitto illecito nel momento in cui ottiene un titolo che può negoziare anche prima RAGIONE_SOCIALE‘incasso (e che quindi rappresenta una posta attiva per il suo patrimonio); la pronuncia
non sembra tuttavia conforme al costante orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità nella parte in cui sostiene che l’emissione del TEE integri di per sØ anche il danno patrimoniale derivante al RAGIONE_SOCIALE per effetto del titolo ottenuto fraudolentemente. Ed infatti, come costantemente sostenuto dalla giurisprudenza di questa Corte l’emissione del titolo comporta solamente l’assunzione di una obbligazione per l’emittente, la quale, pur costituendo indubbiamente una posta passiva nel suo patrimonio, tuttavia si trasforma in una effettiva e concreta diminuzione patrimoniale solo nel momento in cui l’obbligazione viene adempiuta. Si vedano in tal senso: Sez. 2, Sentenza n. 1136 del 28/10/1997 (dep. 1998), COGNOME, Rv. 209671 – 01, secondo la quale ‘il momento consumativo RAGIONE_SOCIALEa truffa va fissato all’atto RAGIONE_SOCIALEa effettiva, concreta e definitiva lesione del bene tutelato, che non si verifica con l’assunzione, a seguito degli artifici o raggiri, RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione RAGIONE_SOCIALEa dazione di un bene economico, ma solo con la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo ed il correlativo arricchimento RAGIONE_SOCIALE‘agente, che si realizzano con l’adempimento di tale obbligazione. Pertanto allorchØ l’oggetto materiale sia costituito da titoli di credito momento consumativo del reato di truffa Ł quello RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione da parte RAGIONE_SOCIALE‘autore del reato RAGIONE_SOCIALEa relativa valuta’ (in termini Sez. 2, Sentenza n. 27950 del 18/06/2008, Nardini, Rv. 240698 – 01, la quale ha affermato che ‘in tema di truffa, quando il reato si realizzi con il conseguimento di titoli di credito, il danno si verifica non al momento RAGIONE_SOCIALE’emissione dei titoli ma al momento e nel luogo in cui sono posti all’incasso o usati come mezzo di pagamento mediante girata, poichØ si determina, attraverso la riscossione o l’utilizzazione, il vantaggio patrimoniale RAGIONE_SOCIALE‘agente e diviene attuale la potenziale lesione patrimoniale RAGIONE_SOCIALEa vittima).
Peraltro anche con specifico riguardo alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, seppur in fattispecie concrete diverse ma analoghe a quella in esame, la Suprema Corte ha sempre collegato la verificazione del danno (e dunque la consumazione del reato) al momento in cui il soggetto pubblico eroga materialmente il beneficio economico e non a quello in cui assume l’obbligazione di pagarlo – si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. del 23/10/2024, Rv. 287083 – 02, la quale ha affermato, in tema di “bonus” edilizi e relativi crediti fiscali per lavori non realizzati, che per il 40015 perfezionamento del reato Ł necessario (e sufficiente) che il credito fraudolentemente ottenuto venga effettivamente utilizzato anche mediante una singola cessione a terzi che comportati il pagamento di somme non dovute dal cessionario; Sez. 1, Sentenza n. 39193 del 17/07/2017, Rv. 270990 – 01, secondo la quale il delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche si consuma nel momento in cui la prima elargizione da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente erogante entra nella sfera giuridica di disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘agente che, in tal modo, consegue il profitto, essendo invece irrilevante il momento e il luogo in cui l’ente pubblico ha assunto l’obbligazione di pagamento (in quel caso mediante accollo di una quota di mutuo contratto dall’imputato).
Il secondo motivo Ł infondato.
E’ pacifico in giurisprudenza che nei confronti RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado che abbia dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione (così come nei confronti RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello che tale decisione abbia confermato), Ł ammissibile l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa parte civile ove con la stessa si contesti l’erroneità di detta dichiarazione (Sez. U, Sentenza n. 28911 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 275953 – 01). Ciò premesso, occorre anche rilevare che per costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, in caso di appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza con la quale il primo giudice abbia dichiarato la prescrizione, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione potrà, all’esito del giudizio, o respingere l’appello, reputando corretta la decisione impugnata, ovvero ritenere erronea la
statuizione di primo grado e, conseguentemente, delibare ex novo, sia pure ai soli effetti civili, sulla responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato (Sez. 2, Sentenza n. 40069 del 14/06/2013, COGNOME, Rv. 256356 – 01). Si Ł altresì precisato (Sez. 2, Sentenza n. 9263 del 02/02/2012, COGNOME, Rv. 252706 – 01) che nel caso in cui il giudice di appello riconosca l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione pronunziata in primo grado, deve entrare nel merito RAGIONE_SOCIALE‘imputazione e pronunziare sulla domanda proposta dalla parte civile anche se, successivamente alla sentenza di primo grado, sia effettivamente maturata la prescrizione. Nel caso in esame, dunque, il fatto che il reato si sia comunque prescritto nelle more del giudizio di appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non precludeva al giudice di appello di pronunciarsi sulla domanda RAGIONE_SOCIALEa parte civile; nØ la Corte di appello era tenuta a dichiarare la prescrizione medio tempore maturata in quanto l’appello RAGIONE_SOCIALEa parte civile l’aveva investita unicamente RAGIONE_SOCIALEa decisione sui capi civili RAGIONE_SOCIALEa sentenza e non anche sulle statuizioni penali (proscioglimento per prescrizione) del giudice di primo grado – che dunque rimanevano ferme essendosi sulle stesse formato il giudicato in mancanza di appello del PM -.
3. Il terzo motivo di ricorso deduce un presunto travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova da parte del giudice di appello in quanto quest’ultimo nella lettura del documento n. 9 allegato dalla parte civile (posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione), non solo non si era avveduto che le irregolarità riguardavano solo due RAGIONE_SOCIALEe RVC presentate dall’COGNOME e non la totalità RAGIONE_SOCIALEe sue istanze (con conseguenti ricadute sulla quantificazione del danno), ma che nello stesso documento prodotto, si dava atto che l’istruttoria di tali richieste era terminata, con esito positivo, nel giugno del 2015 e che il RAGIONE_SOCIALE era già stato autorizzato allora ad emettere i TEE relativi ai suddetti RVC. Il ricorrente deduce quindi che, se la Corte di appello avesse correttamente compreso il contenuto del documento, avrebbe concluso, al pari del giudice di primo grado che (si riporta testualmente dal ricorso): ‘la condotta del reato contestato al sig. COGNOME…si Ł esaurita già al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione di emissione dei TEE, sicuramente antecedente alla ‘Richiesta di Verifica e Certificazione CODICE_FISCALE (parimenti CODICE_FISCALE), sottomessa a istruttoria in data 29 giugno 2015…per la quale si rappresenta che la richiesta Ł risultata conforme…A nulla rileva poi, che l’erogazione per i predetti RVC sia avvenuta con cadenze periodiche ‘spalmate’ tra il 2015 e il luglio 2017′. Ciò detto, si deve rilevare che, anche prescindendo dal fatto che Ł difficile cogliere in cosa sia consistito il travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova (non emergendo alcun contrasto tra quanto emerge dal documento e quanto ritenuto dal giudice di appello in ordine alla data di erogazione dei TEE che la stessa difesa colloca tra il 2015 e il luglio 2017), il motivo Ł sostanzialmente ripetitivo del primo, in quanto prospetta, seppur sotto diverso punto di vista (denunciando travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova), la medesima questione già posta, vale a dire l’individuazione del momento di consumazione del reato. Il motivo Ł quindi infondato per le stesse ragioni in precedenza esposte.
Quanto infine alle doglianze che (peraltro in maniera generica) il ricorrente sembra fare in relazione alla quantificazione del danno già provato e conseguentemente alla assegnazione e quantificazione RAGIONE_SOCIALEa provvisionale di euro 483.431,80, Ł appena il caso di evidenziare che per costante giurisprudenza di legittimità ‘non Ł impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘integrale risarcimento’ (Sez. 2, Sentenza n. 44859 del 17/10/2019, COGNOME, Rv. 277773 – 02).
Per le ragioni sin qui esposte il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘imputato Ł infondato e deve dunque essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente procedimento.
La richiesta di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite per la presente fase del giudizio formulata dalla parte civile non può essere accolta. La parte, infatti, non Ł comparsa alla pubblica udienza e si Ł limitata a inviare una memoria difensiva con allegate conclusioni scritte e richiesta di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese. Si deve dunque fare applicazione del condivisibile principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna RAGIONE_SOCIALE‘imputato al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALEa parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l’allegazione di nota spese (Sez. U, Sentenza n. 27727 del 14/12/2023 (dep. 2024), Gambacurta, Rv. 286581 – 03)
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.rigetta la richiesta di liquidazione spese avanzata dalla parte civile.
Così Ł deciso, 15/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME