Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15480 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15480 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Nigeria il 12/04/1989
avverso la sentenza del 31/05/2024 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte d’appello di Roma confer nava la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale di Roma, in data 11/1 )/2022, aveva condannato NOME COGNOME in relazione al reato di cui all art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto, ai fini di spz ccio, in concorso con NOME COGNOME e NOME, kg. 35 di rry rijuana, conservata nell’autovettura ford fusion tg. Cb505x1 (capo a), e kg. 11H kg. di
marijuana, custodita nell’appartamento sito in INDIRIZZO all’internc di due valige ed uno zaino.
2.Avverso tale sentenza l’imputato, con atto sottoscritto dal suo difen. ore, ha presentato ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi.
3.Nel primo motivo, relativo al capo b) d’imputazione, ha dedotto il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato la condanna ci primo grado sulla scorta di argomentazioni carenti, illogiche e basate su una I icunosa interpretazione dei dati probatori.
4.Nel secondo motivo di ricorso, relativo al capo a) d’imputazione, d ?.duce il vizio di motivazione e il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 56 cod pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per non avere la Corte d’appello riquali:icato la condotta in contestazione nella fattispecie tentata, in ragione di argomert i illogici e contraddittori.
5.Nel terzo motivo di ricorso deduce il vizio di violazione di legge in r lazione agli artt. 8, cod. proc. pen., 56 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, pei aver la Corte d’appello erroneamente riconosciuto in favore del Tribunale di I .oma la competenza per i reati contestati.
In sede di conclusioni scritte il difensore del ricorrente ha insis ito per l’accoglimento delle doglianze proposte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso in cui si censura il vizio di legge e di nnot vazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui al cap o b), è inammissibile.
In premessa occorre richiamare il principio consolidato per il quale ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificati fa de sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare n unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del g avame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a ci Jelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giurie ici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli eler lenti di prova posti a fondamento della decisione. (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3,
n. 44418 del 6/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell’8/8/2000, COGNOMEgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, COGNOME, Rv. 209145), :iò è, a maggior ragione, legittimo quando i motivi di appello non abbiano ric uardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esam nate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte moti ia della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, COGNOME, Rv. 221116).
Tale integrazione si è verificata nel caso di specie giacché i giudici di ;econdo grado, hanno esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri oi – iogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado.
Tanto premesso il motivo di ricorso è da considerarsi manifesi amente infondato, posto che il ricorrente non tiene in alcun modo conto della circ pstanza che entrambe le sentenze di merito hanno osservato che gli esiti p -obatori avevano consentito di affermare, con assoluta chiarezza, le ragioni )oste a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
In primo luogo si è enfatizzato il contenuto delle conversazioni teli foniche intercettate, la cui interpretazione, come noto, è incensurabile in quesl a sede, costituendo principio ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità quello secondo cui in tema di intercettazioni costituisce ques,:ione di fatto, rimessa alla esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpreti izione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento ion può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta llogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (tra n olte, v. Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017, Quaranta, Rv. 271640), irragionevole za non sussistente nel caso di specie.
Sotto altro GLYPH profilo, inoltre, l’interpretazione del linguaggio adopei ato dai soggetti intercettati, quand’anche sia criptico o cifrato, costituisce pur sempre una questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la q Jale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sc :trae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 2E 3715).
I giudici di merito hanno ritenuto che dal contenuto delle fonie sia emerso che l’imputato ha personalmente condotto la trattativa e l’accordo per la sp dizione dello stupefacente con il cittadino nigeriano, residente in Roma, Norma i Bright (cfr. pag. 4 e seguenti della sentenza di primo grado), desunnenc o dalla sequenza degli eventi che l’odierno ricorrente, lungi dal limitarsi a ollerare l’operato della propria compagna, ha partecipato attivamente allo scamb o quale referente principale del Norman Bright nella pianificazione della spediz one del carico di sostanza stupefacente.
In secondo luogo, dalla sussistenza di uno stabile legame sentimeri:ale del ricorrente con la coimputata, i giudici di merito hanno desurv o, con argomentazione non manifestamente illogica, e pertanto non censur3bile in questa sede, l’inverosimiglianza della tesi difensiva della presenza nnei amente occasionale del Mela presso l’abitazione di costei e della casua ità del rinvenimento in suo possesso delle chiavi dell’appartamento in cui è stato rinvenuto lo stupefacente.
La partecipazione dell’odierno ricorrente al reato contestato al cap ) B) di imputazione, è stata altresì desunta, con ragionamento immune lai vizi censurati, dalla circostanza che lo stupefacente rinvenuto nell’at: tazione ospitante il Mela e la sua compagna era della stessa tipologia di quello ri wenuto nella vettura Ford Fusion in uso all’imputato.
Alla luce di tali considerazioni, il motivo di ricorso proposto dal ricoi rente è inammissibile in quanto manifestamente infondato, a tacere della circostanza che esso si presenta altresì inammissibile per genericità in quanto melamente ripropositivo delle doglianze già svolte innanzi al giudice d’appello (ex pll ribus v. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, F, Rv. 277218 – 01; Sez. 2, n. 42)46 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Carialo, Rv. 260608; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 2555( 8; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e al, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11 )33 del 2005, COGNOME, Rv. 231708; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Pali ia, Rv. 221693).
2.11 secondo motivo di ricorso, relativo al capo a) d’imputazione, i i cui si deduce il vizio di motivazione e il vizio di violazione di legge in relazione z gli artt 56 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, è infondato.
La difesa prospetta l’applicazione del principio di diritto, ormai da tempo superato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fin i della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti non è sufficiente la mera conclusione dell’accordo finalizzato all’importazior e della sostanza, ma è necessaria l’acquisizione dell’autonoma detenzione della ci -oga da parte dell’importatore, la quale si realizza anche attraverso l’assunzione a parte di quest’ultimo della gestione dell’attività volta all’effettivo trasferimen o del stupefacente nel territorio nazionale (Sez. 6, n. 27998 del 11/07/2011, >ezzica, Rv. 250560).
Diversamente, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità si è, da tempo, affermato il condivisibile principio secondo cui, ai fini della consumazi )ne del reato di cessione di sostanze stupefacenti, è sufficiente l’accordo del e parti sull’oggetto e sulle condizioni di vendita, non essendo necessaria la rrateriale
consegna all’acquirente della sostanza (Sez. 4, n. 14276 del 02/12/20:: 2, dep. 2023, A., Rv. 284604; in motivazione, la Corte ha precisato che non rile) a che il venditore non abbia l’effettiva disponibilità del quantitativo di stup( facente pattuito, ove sia in grado di procurarselo e consegnarlo entro breve t armine; Sez. 4, n. 3950 del 11/10/2011 dep. 2012, Conti, Rv. 251736).
In altri termini, la fattispecie di acquisto di sostanza stupefacente si c)nsuma allorquando sia stato raggiunto, tra l’acquirente e il venditore, l’accor Io sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, senza che sia i ichiesta l’effettiva traditi° della stessa, sussistendo la quale si configurerebbe la c ondotta di detenzione (Sez. 5, n. 54188 del 26/9/2016, COGNOME, Rv. 268749; SI: z. 4, n. 6781 del 23/1/2014, COGNOME, Rv. 259284).
In ulteriori pronunce si è, altresì affermato che, ai fini della consumaz one del reato in esame è sufficiente la conclusione di un accordo fir alizzato all’importazione dello stupefacente, potendosi il tentativo configurarsi s: nella fase antecedente all’incontro delle volontà, in ragione delle trattative int .rcorse, univoche e idonee a conseguire seriamente il reciproco consenso all’.!ffettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (Sez. 3, n. 29 555 del 29/01/2018, COGNOME, Rv. 273717; Sez. 4, n. 3950 del 11/10/2011 dei:. 2012, Conti, Rv. 251736 e Sez. 4, n. 38368 del 04/07/2023, COGNOME, Rv. 2i4960 01, in cui, in un caso sovrapponibile a quello in esame, la Corte ha q udicato immune da censure la decisione che aveva ritenuto consumato, e non te itato, il delitto in oggetto con il solo invio, da parte dell’acquirente, di un corde . e per il ritiro dello stupefacente all’estero, in conformità agli accordi telefonici r ggiunti con il fornitore, cui non aveva fatto seguito la materiale consegna della dir oga).
Del resto, seppure sotto il diverso versante della condotta criminosa di ‘ offerta” di sostanze stupefacenti, le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità h mno da tempo chiarito che il reato si perfeziona nel momento in cui l’agente man festa la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall’accettaz one del destinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un’offerta collegata ad una effettiva ‘ sia pure non attuale, della droga, per tale intendendosi la p: di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevol e con modalità che “garantiscano” il cessionario (Sez. Un., n. 22471 del 26/Cl2/2015, Sebbar, Rv. 263716 – 01).
Correttamente, dunque la Corte d’appello non ha riqualificato la con lotta in contestazione nella fattispecie tentata, a fronte della prova dell’a /venuto acquisto di sostanza stupefacente da parte del Mela e della cons aguente spedizione della stessa tramite corriere.
3.11 terzo motivo di ricorso, afferente alla competenza territo lale infondato.
La Corte d’appello ha evidenziato, con ricostruzione fattuale soster uta ragionamento non manifestamente illogico, e pertanto non censurabile ir questa
sede, che dalle dichiarazioni del corriere coimputato, giudicato separatan lent emerso che la sostanza stupefacente da lui condotta a Torino gli fu con >egnat
da un suo amico a Roma.
Alla luce di tale considerazione, la Corte, nell’individuare, ai sensi del ‘
primo comma, la competenza di riferimento per il reato di cui al capo a assorbente quale reato più grave anche quella di cui al capo b), a favc
–
e degli uffici giudiziari romani, ha fatto corretta applicazione dei principi p ù
enunciati dalla giurisprudenza di Questa Corte secondo cui le diverse
(Dndotte previste dall’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono alternative tri
perdono la loro individualità quando si riferiscano alla stessa
EDstanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, talché, se consumat a sen
un’apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come c Dndotte plurime di un unico reato e, al fine della determinazione della compete iza territorio, deve farsi riferimento al luogo di consumazione della prima li e (Sez. 3, n. 8999 del 05/12/2019, dep.2020, COGNOME, Rv. 278418 – 01; Sr z. 4, 9496 del 31/01/2008, P.G. in proc. COGNOME, Rv. 239259 – 01).
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere rigettato e il rk condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce suali
Così deciso in Roma, in data 07/03/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente