Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31113 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31113 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Catania nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Catania il 18/08/1992 avverso la sentenza del 6/02/2025 del Tribunale di Catania
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per essere il reato a lui ascritto estinto per intervenuta prescrizione.
Si contesta a Granata il reato di cui all’art. 335 cod. pen. perché, nominato custode di un autocarro – da lui condotto – sequestrato il 28 febbraio 2017 perché
privo di copertura assicurativa, ne agevolava per colpa la sottrazione parcheggiando detto mezzo in luogo non idoneo a impedire l’utilizzo o lo spostamento del veicolo, così come indicato dai verbalizzanti al momento del sequestro. Fatto commesso in epoca anteriore e prossima al 26 gennaio 2022.
La sentenza impugnata ha evidenziato che, dall’istruttoria, era emerso che il 12 gennaio 2022 l’operante di polizia giudiziaria, preso atto che il veicolo – del quale nel frattempo era stata disposta la confisca il 15 febbraio 2021 – non era stato consegnato volontariamente dal trasgressore, si era recato, per la apprensione coattiva, presso il luogo di custodia e aveva constatato la mancanza del mezzo.
Il Tribunale ha ritenuto il reato prescritto, non essendo provato che il veicolo fosse rimasto nel luogo di custodia fino alla scoperta della sua mancanza e non essendo stato effettuato alcun sopraluogo prima del 12 gennaio 2022. Il dies a quo ai fini del calcolo della prescrizione doveva, quindi, considerarsi la data del 28 febbraio 2017, giorno del sequestro.
2.11 Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Catania ricorre per cassazione avverso la sentenza, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge perché il reato avrebbe dovuto ritenersi consumato al momento dell’accertamento da parte degli operanti (in data 26 gennaio 2022) o, al più, in epoca prossima alla notifica al custode del decreto prefettizio che gli ingiungeva di consegnare il bene confiscato (intorno al 15 febbraio 2021).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione per nuovo giudizio.
2.11 Tribunale, invero, nel pronunciare la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, ha ritenuto, in via del tutto presuntiva, che il momento della condotta integrante il reato di cui all’art. 335 cod. pen. (per avere agevolato con colpa la sottrazione dell’autocarro di cui COGNOME era stato nominato custode giudiziario) dovesse risalire ad una data prossima al sequestro dell’autocarro stesso, ossia al 28 febbraio 2017, così contraddicendo il principio affermato da questa Corte di legittimità secondo cui il momento consumativo del reato previsto dall’art. 335 cod. pen. può essere ritenuto – anche sulla base di elementi indiziari e considerazioni logiche, nonché di massime di esperienza – coincidente con quello dell’accertamento, salvo che venga rigorosamente provata l’esistenza di situazioni
idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l’epoca di commissione del fatto (Sez. 6 n. 9557 del 06/02/2020, COGNOME, Rv. 278666).
2.1.Ancorché in relazione al diverso reato previsto e punito dall’art. 349 cod. pen., la Corte di cassazione ha avuto modo, infatti, di affermare ripetutamente il principio, secondo il quale «il momento consumativo del reato di violazione di sigilli può essere ritenuto coincidente con quello dell’accertamento – sulla base di elementi indiziari, di considerazioni logiche, ovvero di fatti notori e massime di esperienza – salvo che venga rigorosamente provata l’esistenza di situazioni particolari o anomale, idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l’epoca di commissione del fatto» (cfr. Sez. Fer., n. 34281 del 30/07/2013, COGNOME, Rv. 256644; Sez. 3, n. 47082 del 16/11/2007, COGNOME, Rv. 238470 e Sez. 3, n. 13147 del 2/02/2005, COGNOME, Rv. 231218).
Il principio si attaglia, invero, anche al reato in esame, in ragione delle evidenti similitudini tra le fattispecie criminose (in relazione al reato di cui all’art. 335 cod pen., cfr.: Sez. 6, n. 52566 del 30/11/2016, COGNOME, Rv. 268939; Sez. 6, n. 5871 del 06/12/2018, COGNOME, Rv. 275030) e trova sintomatico riscontro nel fatto – risultante puntualmente dalla sentenza impugnata – che solo il 15 febbraio 2021 il ricorrente ebbe a ricevere la notifica del provvedimento di confisca: donde l’evidente implicazione di ordine logico che unicamente da tale momento si concretizzò, in capo all’odierno ricorrente, la condotta colposa di inosservanza di regole cautelari tale da provocare la distruzione o dispersione della cosa sottoposta a sequestro.
Il che trova conferma nella circostanza che COGNOME non abbia mai presentato in precedenza una denuncia di avvenuta sottrazione del ciclomotore; né la difesa ha dedotto alcunché per dimostrare la dispersione in data antecedente.
3.Alla luce del principio sopra richiamato, deve ritenersi che la condotta criminosa sia stata posta in essere in un momento coincidente con l’accertamento, ossia nel 2022. È, quindi, di tutta evidenza che il reato non possa ritenersi prescritto. La sentenza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania in diversa composizione.
Così deciso il 26 giugno 2025
Il Consihliere lestensore
Il Presidente