Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42335 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42335 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Pomigliano d’Arco il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 29 Marzo 2022 dalla Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Modena il 20 settembre 20:19 con cui NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile dei reati di falso, truffa, sostituzione di persona e ricettazione e riconosciuta la recidiva specifica infraquinquennale e l’attenuante prevista dal quarto comma dell’art. 648 cod.pen., è stato condannato alla pena di anno uno mesi due di reclusione ed euro 400 di multa.
Si addebita all’imputato di avere ricevuto un assegno dell’importo di oltre 20.000 C di provenienza furtiva destinato a NOME e di averlo, utilizzando una patente di guida contraffatta e fingendo di essere NOME, portato all’incasso, depositandolo in un conto aperto allo scopo.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato, deducendo:
2.1 nullità della sentenza per mancanza di motivazione in quanto la Corte di appello ha affermato che l’imputato aveva rinunciato ai primi quattro motivi di appello con conseguente dichiarazione di inammissibilità, mentre la difesa non aveva rinunziato ai primi due motivi ma soltanto al terzo e al quarto e la Corte si è in tal modo sottratta alla valutazione concreta delle questioni dedotte con il gravame.
2.2 Violazione degli articoli 56,640 cod.pen. poiché la Corte ha erroneamente dichiarato l’inammissibilità del secondo motivo di appello, con cui si chiedeva di riqualificare la condotta contestata al capo B come tentativo di truffa, in quanto l’imputato è stato sorpreso e identificato prima dell’incasso della somma oggetto cell’assegno, che era stata depositata sul conto corrente aperto con le false generalità della persona offesa.
Il ricorrente osserva che ai fini della consumazione del delitto di truffa rileva non momento dell’incasso dell’assegno o quello del deposito sul conto, ma il momento in cui l’assegno viene scambiato in denaro e il denaro incassato. La Corte di appello ha invece ritenuto che la fattispecie si sia consumata e che il danno per la compagnia RAGIONE_SOCIALE sia derivato dall’aver dovuto emettere un nuovo assegno.
2.3 Violazione di legge in riferimento agli articoli 640 cod.pen. e 336 cod. proc.pen. Per difetto di querela in quanto il querelante aveva agito in rappresentanza di un ente senza essere provvisto di delibera consiliare con procura speciale.
2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’art. 99 codice penale poiché i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza della recidiva qualificata in presenza di un unico precedente risalente al 2013 costituito dal decreto penale di condanna a pena sospesa relativo ad una truffa, che non può ritenersi sintomatico di una specifica pericolosità dell’autore.
2.5 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’attenuante di cui all’art. 62 n 4 cod. pen. poiché la Corte ha motivato il diniego di detta attenuante valorizzando il danno complessivamente cagionato a due distinte persone offese, la banca, tratta in inganno in ordine all’identità del cliente correntista, e la compagnia assicuratrice che ha dovuto riemettere un nuovo assegno in favore dell’effettivo beneficiario. Osserva il ricorrente che la compagnia assicuratrice non ha patito alcun danno poiché la somma non è mai uscita dalla sua disponibilità, sicché si è verificato un danno pressoché irrilevante.
2.6 Violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod.pen. e 671 cod. proc.pen. poiché la Corte non ha considerato che le condotte di cui si chiedeva l’ unificazione quoad poenam sotto il vincolo della continuazione erano tutte riferite a frodi assicurative ovvero a fals dichiarazioni di residenza per vantaggi assicurativi, a polizze poi utilizzate per sinistr stradali o ad incassi di assegni di sinistri con produzione di documentazione falsa, come nel caso in oggetto, il che palesa l’identità del disegno criminoso. La Corte ha respinto la richiesta di continuazione, valorizzando il fatto che i reati siano stati commessi in diverse località e in un arco di tempo non minimo, ma il ricorrente osserva che l’imputato si è reso responsabile di circa 160 reati di frode ai danni dell’assicurazione, e ciò sarebbe
a suo giudizio dimostrativo della preventiva programmazione di persone, mezzi e strumentazione, sia pure per fatti commessi in diversi luoghi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Occorre premettere che dal verbale di udienza celebratasi dinanzi alla Corte di appello risulta che effettivamente era intervenuta rituale rinunzia a tutti i motivi diversi da quel relativi al trattamento sanzionatorio e ai motivi aggiunti.
Giova al riguardo ribadire che secondo consolidata giurisprudenza la difesa non può dolersi con il ricorso per motivi di appello oggetto di specifica rinunzia e quando indica tutti i motivi ad esclusione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio deve ritener che siano ricompresi nella rinunzia anche le censure relative alle circostanze aggravanti, che configurano il fatto nella loro materialità e palesano la gravità della condotta, tra cui anche l’aggravante della recidiva.
È stato infatti precisato che la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltant di quello riguardante la misura della pena, comprende anche i motivi concernenti la recidiva, che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione. (Sez. 6 – , Sentenza n. 54431 del 25/10/2018 Ud. (dep. 05/12/2018 ) Rv. 274315 – 01)
1.1 GLYPH II primo motivo è inammissibile perché oggetto di rinunzia.
La Corte in effetti rileva che i primi quattro motivi di appelo devono ritenersi inammissibili per l’intervenuta rinunzia e tuttavia fornisce sintetica ma esaustiva risposta alla doglianza evidenziando che la querela è stata proposta dal rappresentante legale della banca dotato del potere di querela e la truffa si è consumata al momento dell’apertura del conto corrente, a nulla rilevando il prelievo della somma in esso depositato.
1.2 II secondo motivo è inammissibile perchè oggetto di rinunzia.
Il motivo è comunque manifestamente infondato poiché in tema di truffa, l’ottenimento con generalità false dell’apertura di un conto corrente bancario può costituire ingiusto profitto con correlativo danno della banca, costituito dalla sostanziale assenza della benché minima garanzia di affidabilità del correntista, atteso che la disponibilità di un conto corrente bancario dà al correntista la possibilità di emettere assegni e di fruire di tutti gli altri servizi connessi all’esistenza del rapporto in questione. (Sez. 5 Sentenza n. 35590 del 22/02/2019 Ud. (dep. 05/08/2019 ) Rv. 276777 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 44379 del 25/11/2010 Cc. (dep. 16/12/2010 ) Rv. 249170 – 01).
In una fattispecie simile è stato precisato che anche il semplice accredito in conto corrente di assegni di illecita provenienza costituisce ingiusto profitto, atteso che esso consente di far fittiziamente figurare, nei confronti di terzi, una determinata disponibilit sul conto medesimo con tutti i conseguenti vantaggi connessi alla esistenza del rapporto
in questione, cui si accompagna il danno della banca che deve dar luogo ad iniziative comportanti dispendio di tempo e denaro una volta verificata la non negoziabilità dei titoli accreditati (Sez. 2, Sentenza n. 10474 del 04/04/1997 Ud. (dep. 19/11/1997 ) Rv. 210454 – 01)
La Corte ha correttamente affermato che ai fini della consumazione della truffa è sufficiente che l’imputato abbia versato l’assegno nel conto corrente intestato a nome della persona offesa, anche se poi non è riuscito a prelevare il denaro per l’intervento della banca. E infatti in quel momento si è realizzato il danno per la compagnia RAGIONE_SOCIALE che ha visto l’assegno posto all’incasso da soggetto diverso dal suo destinatario e il danno per la banca che ha aperto un conto corrente in favore di un soggetto che ha utilizzato false generalità.
2.3 Il terzo motivo è inammissibile poiché in appello è stato oggetto di rinunzia.
La censura è comunque generica poiché il ricorrente si limita ad affermare che manca la specifica istanza punitiva e la procura speciale alla proposizione della querela ma non allega al ricorso gli atti su cui fonda la propria censura.
La Corte ha comunque fornito una risposta osservando che la denuncia querela è stata proposta dal rappresentante della banca munito di adeguato potere, e il ricorrente non si confronta con questa motivazione
2.4 La quarta censura relativa alla recidiva è inammissibile perchè deve ritenersi ricompresa nella rinunzia in appello.Va comunque rilevato che, anche solo in relazione al precedente riconosciuto in ricorso, sussiste la recidiva specifica, che peraltro è stata ritenuta subvalente rispetto all’attenuante del fatto di particolare tenuità, riconosciut con eccessiva indulgenza e in contrasto con i criteri consolidati indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
2.5 La quinta censura è manifestamente infondata poiché, come correttamente osservato dalla Corte di appello, l’attenuante del secondo comma dell’articolo 648 cod.pen. è già stata riconosciuta in relazione al più grave reato di ricettazione e quindi l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità deve ritenersi assorbita da detta concessione.
2.6 La censura in merito al mancato riconoscimento della continuazione è manifestamente infondata poiché la Corte ha reso adeguata e congrua motivazione evidenziando che le condotte di reato di cui si chiede la unificazione non sono frutto di un preordinato disegno e programma criminoso ma palesano piuttcsto una propensione a porre in essere condotte fraudolente e reati contro il patrimonio.
3.L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella presentazione della impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
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La Presidente
NOME COGNOME e lino
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NOME COGNOME
Roma 28 settembre 2023