Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1012 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1012 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 23/05/1981
avverso l’ordinanza del 22/08/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 22 agosto 2024, la Corte di appello di Bologna ha respinto l’opposizione avanzata da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dalla stessa Corte di appello in data 28/06/2024, con la quale era stata respinta la sua richiesta di applicazione dell’indulto di cui alla legge n. 241/2006 in relazione alla pena inflitta con sentenza della Corte di appello di Bologna in data 01/12/2022, irrevocabile in data 11/06/2023, pari ad anni sei di reclusione ed € 26.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90.
Il ricorrente deduceva che la condotta a lui contestata era consistita nella partecipazione alla trattativa per l’acquisto del quantitativo di cocaina ed era collocabile al piø tardi alla data del 30/04/2006, in cui egli fu controllato due volte, a bordo di una vettura, in compagnia dei coimputati NOME COGNOME e NOME COGNOME. Da allora tutti i contatti successivi finalizzati all’acquisto di stupefacenti erano stati tenuti da NOME COGNOME, NOME COGNOME e da altri soggetti, che furono arrestati in flagranza il 03/05/2006. Secondo il ricorrente, quindi, il beneficio dell’indulto, previsto per i reati commessi fino al 02/05/2006, poteva quindi essere a lui concesso.
La Corte territoriale ha respinto tale prospettazione, affermando che dalla ricostruzione contenuta in sentenza, emergeva che la consegna di cocaina, perfezionatasi il 03/05/2006, non sarebbe potuta avvenire senza il previo accordo con il fornitore, accordo precedente concluso anche con il contributo di COGNOME.
Avverso l’ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi.
2.1 Con il primo denuncia inosservanza dell’art. 125 cod. proc. pen. ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. e lamenta che la motivazione era da considerarsi del tutto apparente. La difesa aveva chiesto al giudice dell’esecuzione di analizzare i differenti contributi causali, anche tenendo conto del fatto che il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 si perfeziona con l’accordo e non Ł richiesta la cessione. La Corte aveva omesso di svolgere questa valutazione e aveva anche ignorato le dichiarazioni dell’istante che aveva segnalato la propria concreta volontà di scissione.
2.2 Con il secondo motivo lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90, perchØ il provvedimento impugnato non ha tenuto conto di quanto accertato dalla sentenza irrevocabile che ha descritto la condotta di COGNOME limitata alla partecipazione all’accordo e si Ł limitato a respingere l’istanza in base alla sola descrizione contenuta nel capo di imputazione.
2.3 Con il terzo motivo lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 1 l.n. 241/2006, derivante dal non aver tenuto conto che prima del 02/05/2006 Tosku aveva deciso di non partecipare alla consegna dello stupefacente.
2.4 Con il quarto motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in particolare sul punto dell’individuazione della data di consumazione del reato attribuibile al Tosku.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato e va pertanto respinto.
I motivi del ricorso sono strettamente connessi e vanno congiuntamente esaminati.
Al fine di apprezzarne l’infondatezza occorre in via di premessa rilevare che all’esito del giudizio di cognizione a carico dell’odierno ricorrente Ł stato accertato con sentenza divenuta irrevocabile che egli ha partecipato alle trattative per l’acquisto dello stupefacente, certamente sino alla data del 30/04/2006, in un arco temporale nel quale fu controllato due volte, a bordo di una vettura, in compagnia dei coimputati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Da allora, assume il ricorrente in base alla ricostruzione contenuta nella sentenza irrevocabile, tutti i contatti successivi finalizzati all’acquisto di stupefacenti erano stati tenuti da NOME COGNOME, NOME COGNOME e da altri soggetti, che furono arrestati in flagranza il 03/05/2006. NOME invece non aveva inteso piø partecipare alle operazioni illecite.
Il contributo del ricorrente si sarebbe quindi esaurito il 30/04/2006, sicchŁ il beneficio dell’indulto, previsto per i reati commessi fino al 02/05/2006, poteva essere a lui concesso.
E’ noto che anche l’accordo per l’acquisto di stupefacente, sebbene poi non seguito dalla consegna, Ł condotta che integra la fattispecie di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 («In tema di stupefacenti, il delitto di cessione può perfezionarsi, in conformità alle modalità realizzative del reato progressivo, in forma contratta, al momento dell’accordo tra cedente e cessionario, nel caso in cui ad esso non segua la dazione, e in forma ordinaria, con la materiale consegna della sostanza, nel caso in cui intervenga la “traditio”, nella quale Ł assorbito, perdendo la propria autonomia, il previo accordo»: Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Rv. 284984 – 01; analogamente Sez. 4, n. 14276 del 02/12/2022, dep. 2023, Rv. 284604 – 01; Sez. 4, n. 6498 del 26/01/2021, Rv. 280932 – 01).
Tuttavia le condotte alternative descritte dall’art. 73 citato integrano, se compiute in successione tra loro, una progressione criminosa e la consumazione si interrompe con l’ultima di esse. Infatti «le diverse condotte previste dall’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono alternative tra loro, e perdono la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza
stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, talchØ, se consumate senza un’apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato» (Sez. 3, n. 8999 del 05/12/2019, dep. 2020, Rv. 278418 – 01, che, al fine della determinazione della competenza per territorio, individua il luogo di consumazione in quello della prima di esse e che descrive un reato a consumazione prolungata, che si conclude con l’ultimo segmento della progressione).
Il giudice dell’esecuzione deve verificare i presupposti dell’applicazione temporale dell’indulto solo se il giudice della cognizione non ha già proceduto all’individuazione dell’epoca della consumazione.
Nella sentenza irrevocabile Ł stato ritenuto che la partecipazione alle trattative di Tosku rientrasse tra i contributi concorsuali che erano confluiti nella commissione del reato oggetto della contestazione, accertato come risultato del combinarsi di plurime condotte che hanno composto un illecito a concorso eventuale ai sensi dell’art. 110 cod. pen.
Non può negarsi che dalla ricostruzione dei fatti contenuti nella sentenza di condanna a carico di COGNOME emerga quel «consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare», richiesto dalla giurisprudenza per ravvisare le condizioni di applicazione all’art. 110 cod. pen. (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244 – 02).
Il contributo di chi ha partecipato alle trattative e alla stipula di un accordo volto all’acquisto di stupefacenti, se offerto nell’ambito di un’articolata condotta illecita di tipo concorsuale sviluppatasi successivamente per l’intervento di altri nella consegna della sostanza, non esaurisce la consumazione del reato nel segmento precedente, proprio perchØ costituisce elemento di innesco di un meccanismo causale dal quale Ł derivata anche la progressione criminosa rilevante ai sensi dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90 in un unicum non frazionabile per ciascuno dei singoli partecipi.
Ciò anche perchØ «il concorrente nel reato plurisoggettivo, per beneficiare della desistenza volontaria, non può limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa, occorrendo, invece, un “quid pluris” consistente nell’annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nella eliminazione delle conseguenze dell’azione che fino a quel momento si sono prodotte» (Sez. 2, n. 22503 del 24/04/2019, Rv. 275421 – 01; similmente Sez. 1, n. 9284 del 10/01/2014, Rv. 259250 01)
Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha svolto una valutazione di merito sui contenuti della sentenza, dalla quale emerge che il giudice della cognizione non ha ravvisato alcun elemento che valesse ad interrompere gli effetti del contributo prestato dal Tosku alla realizzazione della condotta posta in essere dagli altri concorrenti.
Alla luce di queste considerazioni Ł infondato il primo motivo che ritiene apparente la motivazione del giudice dell’esecuzione, poichØ non ha esaminato partitamente i differenti contributi causali.
Essi non potevano essere scissi perchØ componevano l’unico illecito a consumazione prolungata, integrato da una progressione criminosa, ritenuta e accertata dal giudice della cognizione con valutazioni che non potevano essere intaccate in sede esecutiva.
La doglianza, peraltro, richiede una rivalutazione nel merito senza tuttavia indicare in quali parti la sentenza irrevocabile sia stata interpretata erroneamente, ma anzi richiedendo un nuovo esame delle dichiarazioni rese a sua difesa dall’imputato nell’originario giudizio.
Sono quindi infondati anche il secondo e il quarto motivo con i quali si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90, perchØ il giudice avrebbe dovuto scindere la condanna di COGNOME da quelle commesse dopo il 30/04/2006, e la contraddittoria e insufficiente motivazione sui
medesimi punti.
Il terzo motivo Ł ripetitivo ed inammissibile perchØ ritiene che la mancata partecipazione alle condotte successive all’inseguimento subito dal COGNOME da parte delle forze dell’ordine varrebbe a dimostrare il suo recesso dalla condotta criminosa; mentre si Ł già evidenziato come la giurisprudenza di legittimità non consente di interpretare in modo diverso i dati probatori già ritenuti dal giudice della cognizione significativi del legame concorsuale del suo contributo con l’azione degli altri coimputati.
In conclusione si deve evidenziare che tutte le censure lamentano che il giudice dell’esecuzione non abbia proceduto a ridefinire l’ambito temporale della condotta accertata con la sentenza irrevocabile a carico del ricorrente.
Tuttavia in situazione sotto questo profilo assimilabile, quello della pluralità di condotte avvinte da unico disegno criminoso, già questa Corte ha affermato che solo quando il giudice della cognizione non abbia già indicato la specifica collocazione temporale dei fatti contestati, il giudice dell’esecuzione può supplire a questa carenza, purtuttavia rimanendo nei limiti dell’interpretazione rigorosa dei contenuti per esplicitare la data di consumazione del reato piø grave (Sez. 1, n. 10285 del 01/10/2019, dep. 2020, Rv. 278487 – 01).
SicchŁ nessun margine di intervento può rimanere al giudice dell’esecuzione quando sul punto il giudice della cognizione si sia pronunciato.
4. Il ricorso deve essere dunque respinto e il ricorrente deve essere condannato alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 29/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME