Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8099 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8099 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il 02/12/1960
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria delle P.C.; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata per essersi prescritto il delitto in epoca antecedente la sentenza di primo grado con revoca delle statuizioni civili.
udito il difensore
L’avvocato NOME COGNOME del foro di NAPOLI in difesa delle parti civili COGNOME NOME e COGNOME insiste per il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese.
L’avvocato COGNOME del foro di NAPOLI in difesa di COGNOME conclude per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conseguente revoca delle statuizioni civili.
RITENUTO IN FATTO
NOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli dell’8 aprile 2024 che, in riforma di quella del Tribunale di Napoli, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di truffa perché estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili disposte in favore delle parti civili NOME NOME e NOMECOGNOME
La difesa affida il ricorso a due motivi che, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché la mancanza e/o apparenza della motivazione in ordine alla data del commesso reato.
La Corte d’appello aveva disatteso il rilievo difensivo, volto a ricondurre la consumazione del reato di truffa ad epoca antecedente alla sentenza di primo grado e, precisamente all’atto dell’incasso degli assegni consegnati dalle persone offese (indotte in errore dall’imputato sul fatto che la somma da costoro percepita a titolo di liquidazione del risarcimento del danno fosse da intendersi al netto delle spese legali e/o di patrocinio), mediante il ricorso ad una sgrammaticata proposizione che non spiegava affatto le ragioni per cui doveva attribuirsi rilievo anche alla successiva corresponsione, da parte della società di assicurazioni, dell’onorario dovuto all’imputato avvenuta anni dopo.
2.2. Erronea applicazione dell’art. 640 cod. pen. Revoca delle statuizioni civili.
Il motivo attiene alla corretta individuazione del dies a quo dal quale far decorrere il tempo necessario a prescrivere il reato, dovendo aversi riguardo a quello di incasso degli assegni emessi dalle persone offese in favore dell’imputato (avvenuto il 14/03/2011) anziché, per come ritenuto dal Tribunale, a quello dell’incasso della successiva somma a titolo di onorario da parte dell’assicurazione (avvenuto il 30/01/2014).
Non confacente era il richiamo operato dalla sentenza impugnata agli orientamenti giurisprudenziali formatisi a proposito della truffa a formazione progressiva, da ritenersi un’unica fattispecie, in quanto le uniche condotte in rapporto di causalità diretta col danno e l’ingiusto profitto erano quelle consistite nell’incasso degli assegni ricevuti dalle persone offese, risultando il successivo incameramento dell’onorario versato in favore del ricorrente dalla società di assicurazione un “post factum del tutto privo di consistenza giuridica”, in quanto
non causalmente riferibile all’ingiusto profitto derivante dalla condotta truffaldina. E ciò tenuto conto anche della natura di lecito compenso di quanto liquidato dalla compagnia di assicurazione, trattandosi dell’onorario spettante per il patrocinio svolto a favore delle parti civili.
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto P.G. NOME COGNOME con requisitoria del 16 dicembre 2024, sul rilievo della fondatezza di entrambi i motivi di ricorso, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, con revoca delle statuizioni civili.
Con nota di conclusioni del 31/10/2025, il difensore e patrono delle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel grado come da notula allegata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato sotto entrambi i motivi dedotti.
Dalla lettura della sentenza impugnata, a prescindere dalle sviste lessicali presenti, non risulta che la Corte di appello – a fronte di uno specifico motivo abbia fornito alcun argomento per giustificare l’affermazione secondo cui l’incasso dell’onorario corrisposto dall’assicurazione non fosse irrilevante ai fini di stabilir il momento consumativo del delitto di truffa, essendosi limitata a precisare che “il termine da prendere in considerazione per considerare consumato il reato di truffa è proprio quello del 30/11/2004” (rectius da individuarsi nel 30 gennaio 2014 secondo quanto indicato nel capo di imputazione e precisato dal primo giudice).
Peraltro, seppur sul tema il Tribunale avesse reso maggiori precisazioni, richiamando orientamenti giurisprudenziali sulla truffa a formazione progressiva, nel caso di specie, a confutazione del vizio denunciato, non può neppure farsi riferimento, al fine di escludere il paventato vizio di motivazione, ad una doppia conforme, in quanto la sentenza impugnata non contiene alcuna disamina delle censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice, né sono operati riferimenti ai passaggi logico e giuridici della prima sentenza, concordandosi nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle decisione.
Peraltro, per come evidenziato nella requisitoria del P.G., assume rilievo assorbente la fondatezza del secondo motivo di ricorso.
Ragioni di economia espositiva consentono il richiamo ai principi giurisprudenziali richiamati all’interno del ricorso rispetto alla necessaria delimitazione fra truffa a consumazione progressiva e truffa istantanea che si consuma nel momento in cui l’autore della condotta artifiziosa e fraudolenta consegue l’ingiusto profitto con l’altrui danno.
Il delitto di truffa contrattuale è reato istantaneo e di danno, il momento della cui consumazione – che segna il “dies a quo” della prescrizione – va determinato alla luce delle peculiarità del singolo accordo, avuto riguardo alle modalità ed ai tempi delle condotte, onde individuare, in concreto, quando si è prodotto l’effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente. (Nella specie – in cui l’imputato, fintosi agente di prestigiosa società, con l’impiego di falsa documentazione bancaria, aveva indotto le persone offese ad effettuare investimenti finanziari, percependo il capitale senza corrispondere alcunché, alle scadenze, a titolo di interessi – la S.CRAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che il reato fosse estinto per prescrizione, dovendo il relativo termine farsi decorrere dalla realizzazione della condotta tipica e non dalla successiva mancata distribuzione degli interessi, in quanto, già al momento della stipula dei contratti, seguita dai conferimenti di capitale, l’imputato non aveva alcuna disponibilità dei prodotti offerti in vendita). (Sez. 2, n. 11102 del 14/02/2017, COGNOME, Rv. 269688 – 01). È, dunque, l’effettivo conseguimento dell’ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa che segna la consumazione del reato e tale momento si verifica all’atto dell’effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell’agente (Sez. 2, n. 20025 del 13/04/2011, Monti, Rv. 250358 – 01; Sez. 2, n. 18859 del 24/01/2012, COGNOME, Rv. 252821 – 01). La ricostruzione fattuale emergente anche dalla sentenza appellata consente di stabilire quando la truffa si sia nel caso di specie consumata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si è, infatti, accertato che il ricorrente, nella qualità di avvocato che era stato patrocinato di seguire una pratica di risarcimento del danno derivante da un nefasto incidente stradale, aveva omesso di comunicare ai propri clienti che l’indennizzo erogato dall’assicurazione fosse destinato a questi ultimi interamente e senza detrazione delle spese legali. Questa è indubbiamente la condotta che configura gli artifizi e raggiri e che ha determinato l’induzione in errore dell vittime. Il correlato ingiusto profitto è rappresentato dalla riscossione, da parte delle persone offese, di tre assegni per l’importo di euro 65.000,00.
Qui si completa il delitto di truffa. L’erogazione della somma ulteriore da parte della assicurazione a titolo di onorario è vicenda che nulla aggiunge alla concreta
fattispecie, per come anche precisato dal capo di imputazione nell’enunciazione del fatto, che causalmente non si nutre dell’artificiosa rappresentazione della realtà operata ai danni delle persone offese.
Né l’ingiustizia del profitto deriva dalla successiva corresponsione dell’onorario da parte della società di assicurazione, posto che, per prassi negoziale, al danneggiato da sinistro stradale spetta un ristoro economico del pregiudizio subito che sia esente dagli oneri legali relativi alla sua quantificazione e riscossione, da riconoscersi invece con separato importo e liquidazione a chi ne ha assunto il patrocinio.
La contraria affermazione conduce alla conclusione paradossale indicata dalla difesa all’interno del ricorso: se l’imputato non avesse riscosso l’onorario, la truffa non si sarebbe completata.
Non pertinente, pertanto, si rivela il richiamo, prospettato dalla difesa di parte civile, all’ipotesi della truffa contrattuale “a formazione progressiva”: non si è infatti, al cospetto di una prestazione che si ripete nel tempo a cui seguano effetti dannosi persistenti nella sfera giuridica della persona offesa ovvero in quelli di un contratto sottoposto a condizione o ad esecuzione differita o che non si esauriscono in un’unica prestazione, ove è configurabile il reato di truffa nel caso in cui gl artifici e raggiri siano posti in essere anche dopo la stipula del contratto e durante la fase di esecuzione di esso, al fine di conseguire una prestazione altrimenti non dovuta o di far apparire verificata la condizione (in termini, Sez. 2, n. 29853 del 23/06/2016, P., Rv. 268074 – 01).
In definitiva, l’ulteriore erogazione del 30 gennaio 2014 va collocata fuori del fatto tipico, mentre il delitto deve ritenersi consumato il 14 marzo 2011, essendo in quella data stati emessi a favore del ricorrente e da questi incassati i tre assegni con cui le persone offese, indotte in errore, pagarono gli onorari professionali dagli stessi non dovuti, così rendendo quel profitto ingiusto, a nulla valendo, pertanto, il richiamo all’ipotesi della truffa contrattuale a formazione progressiva operato anche dalla difesa di parte civile nella memoria depositata. A conferma di ciò anche il fatto che le persone offese sono individuate nei clienti del ricorrente e non nella società di assicurazioni, la quale non si è costituita parte civile.
Consegue a tale affermazione, pur tenendosi conto delle sospensioni indicate dal Tribunale nella parte dedicata allo svolgimento del processo (v. pag. 2), il maturarsi della prescrizione del contestato delitto in epoca antecedente alla sentenza di primo grado, con conseguente revoca, ai sensi dell’art. 538 cod. proc. pen., delle statuizioni civili.
In conclusione, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata con
riferimento alle statuizioni civili disposte dal Tribunale che vanno revocate. Restano fermi, invece, gli effetti penali relativi alla declaratoria di estinzione de reato per prescrizione non oggetto di impugnazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento alle statuizioni civili che revoca.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.