Consumazione del Furto: Basta un Attimo di Possesso
Quando un furto può dirsi ‘tentato’ e quando invece è ‘consumato’? La questione è tutt’altro che teorica, poiché dalla risposta dipendono la qualificazione giuridica del fatto e, di conseguenza, l’entità della pena. Con l’ordinanza n. 43198/2023, la Corte di Cassazione ribadisce un principio consolidato in materia di consumazione del furto, chiarendo che per la realizzazione del reato è sufficiente che l’agente acquisisca la disponibilità autonoma della cosa sottratta, anche solo per un breve lasso di tempo.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per furto con strappo aggravato emessa dal Tribunale di Milano. In secondo grado, la Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza, riqualificando il reato in furto e rideterminando la pena. L’imputato, non soddisfatto, ha presentato ricorso per Cassazione.
L’unico motivo di doglianza si basava su un punto cruciale: secondo la difesa, il reato non si era mai consumato, ma si era fermato allo stadio del tentativo, come previsto dall’art. 56 del codice penale. La tesi difensiva sosteneva che non vi era stata un’effettiva acquisizione del possesso del bene, dato che la vittima era riuscita a seguire l’agente e a recuperare la refurtiva poco dopo il fatto.
La Decisione della Cassazione sulla Consumazione del Furto
La Suprema Corte ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno evidenziato come la prospettazione del ricorrente si ponesse in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata sul tema della consumazione del furto.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della decisione risiede nella definizione del momento consumativo del reato di furto. La Cassazione, richiamando un suo precedente orientamento (Sez. 2, n. 17420 del 16/12/1988), ha riaffermato un principio chiave: il furto si consuma nel momento in cui avviene lo spossessamento del detentore e la conseguente acquisizione della disponibilità del bene da parte del ladro.
È irrilevante che tale disponibilità sia stata di breve durata o che la vittima abbia potuto osservare l’intera azione criminosa e recuperare il maltolto. Ciò che conta, ai fini giuridici, è che per un istante, anche minimo, il bene sia uscito dalla sfera di controllo della vittima per entrare in quella dell’agente. Non è concepibile, infatti, il possesso del bene da parte di un altro soggetto senza il consenso del legittimo detentore. Pertanto, il fatto che il derubato abbia potuto seguire l’operato dell’agente e recuperare la refurtiva non esercita alcuna influenza sull’avvenuta consumazione del reato.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida ulteriormente l’interpretazione rigorosa della giurisprudenza in materia di furto. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, il messaggio è chiaro: per integrare il reato di furto consumato non è necessario che il ladro riesca a garantirsi un possesso pacifico e duraturo della refurtiva. È sufficiente che riesca a sottrarre il bene alla vittima, acquisendone il controllo anche solo per un attimo.
Questa distinzione è fondamentale: mentre il tentativo di furto è punito con una pena ridotta, il furto consumato comporta sanzioni ben più severe. La decisione in esame, quindi, funge da monito, sottolineando come anche un’azione criminosa interrotta quasi immediatamente dal recupero della refurtiva costituisca a tutti gli effetti un reato pienamente realizzato.
Quando si considera consumato il reato di furto?
Il reato di furto si considera consumato nel momento in cui l’agente acquisisce la disponibilità del bene, anche per un breve periodo, a seguito dello spossessamento del legittimo detentore.
Se la vittima riesce a seguire il ladro e a recuperare la refurtiva, il reato è solo tentato?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il fatto che la vittima abbia potuto seguire l’autore del reato e recuperare i beni rubati non ha alcuna influenza sulla consumazione del reato, che si è già perfezionata con l’iniziale spossessamento.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per manifesta infondatezza?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43198 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43198 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a REGGIO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per raccoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, riqualificando il fatto ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 4 cod. pen. escludendo la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 4 cod. pen. e rideterminando la pena, la sentenza del Tribunale di Milano del 17 dicembre 2021 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di furto con strappo aggravato e l’aveva condannato alla pena di giustizia;
che l’unico motivo di ricorso dell’imputato, con il quale il ricorrente denunzia l’erronea applicazione della legge in relazione alla mancata configurabilità della fattispecie del tentativo ex art. 56 cod. pen., è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte ha affermato che il momento consumativo del furto coincide con l’acquisita disponibilità, anche se per un breve periodo, dell’oggetto conseguente allo spossessamento del detentore, non essendo concepibile il possesso del bene da parte di un altro soggetto senza il consenso del detentore medesimo, e che Nessuna influenza esercita sull’avvenuta consumazione del reato il fatto che il derubato abbia potuto seguire l’operato dell’agente nell’iter criminoso e recuperare la refurtiva (Sez. 2, n. 17420 del 16/12/1988, Pivari, Rv. 182848);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10/2023.