Consumazione del Furto: Quando un Tentativo Diventa Reato Compiuto? La Cassazione Chiarisce
La distinzione tra furto tentato e furto consumato è una delle questioni più dibattute nelle aule di tribunale. Capire il momento esatto in cui il reato si perfeziona è fondamentale per definire la corretta qualificazione giuridica del fatto e, di conseguenza, la pena applicabile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’analisi chiara e precisa sulla consumazione del furto, ribadendo principi consolidati e fornendo indicazioni preziose per operatori del diritto e cittadini.
Il Caso in Esame: Furto in un Centro Commerciale
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato emessa nei confronti di una donna. La vicenda si svolge all’interno di un centro commerciale, dove l’imputata sottrae delle banconote dal portafogli di un’altra persona. Tuttavia, poco dopo, alla vista di un vigilante, la donna reinserisce il denaro nel portafogli della vittima.
Nonostante la restituzione quasi immediata, sia il tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello hanno ritenuto che il reato si fosse pienamente consumato. L’imputata ha quindi proposto ricorso per Cassazione, sostenendo, tra i vari motivi, che il fatto dovesse essere qualificato come mero tentativo, poiché non aveva mai avuto la piena e tranquilla disponibilità della refurtiva.
La Questione Giuridica: Tentativo o Consumazione del Furto?
Il cuore del ricorso si è concentrato sulla corretta interpretazione del momento consumativo del reato di furto. La difesa ha argomentato che, essendo la refurtiva rimasta sotto la sfera di vigilanza della persona offesa e del personale di sicurezza, e data l’immediata restituzione, non si poteva parlare di consumazione del furto. Altri motivi di doglianza riguardavano l’affermazione della responsabilità penale, l’applicazione della recidiva e la determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutte le argomentazioni difensive. La decisione si fonda su principi giurisprudenziali ormai consolidati.
Sulla Consumazione del Reato
Il punto centrale della motivazione riguarda la consumazione del furto. La Cassazione ha chiarito che il reato si considera consumato nel momento in cui il bene sottratto passa, anche solo per un breve istante, sotto il dominio esclusivo dell’agente. Questo significa che non è necessario che l’autore del furto si allontani dal luogo del delitto o che abbia un possesso tranquillo e indisturbato della refurtiva.
Secondo la Corte, sono irrilevanti ai fini della consumazione:
1. Il fatto che la res furtiva rimanga all’interno della sfera di vigilanza della vittima (ad esempio, all’interno di un negozio con sistemi di sorveglianza).
2. La possibilità di un pronto recupero del bene.
3. La breve durata del possesso da parte del ladro.
Nel caso di specie, nel momento in cui l’imputata ha preso le banconote dal portafogli, ne ha acquisito l’esclusiva disponibilità, interrompendo il controllo da parte della vittima. Questo è stato sufficiente per integrare la consumazione del reato. La successiva restituzione, avvenuta solo per il timore di essere scoperta, non ha potuto degradare il fatto a semplice tentativo.
Sulla Recidiva e la Dosimetria della Pena
La Corte ha ritenuto corrette anche le valutazioni dei giudici di merito riguardo agli altri aspetti. L’applicazione della recidiva è stata giustificata dalla negativa personalità dell’imputata, già gravata da precedenti per reati contro il patrimonio e sottoposta a misura cautelare al momento del fatto. Tale circostanza, secondo i giudici, dimostrava una maggiore capacità a delinquere.
Anche per quanto riguarda la determinazione della pena (sei mesi e venti giorni di reclusione), la Corte ha osservato che, essendo la sanzione ampiamente al di sotto della media edittale, non era necessaria una motivazione particolarmente dettagliata da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo ai criteri generali come la gravità del fatto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame conferma un orientamento rigoroso sul tema della consumazione del furto. La lezione che ne deriva è chiara: il reato di furto si perfeziona con l’impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, anche se tale possesso dura solo pochi secondi e avviene sotto gli occhi di un sistema di sorveglianza. Per i cittadini, ciò significa che anche un’azione apparentemente ‘incompleta’ può integrare un reato consumato a tutti gli effetti. Per gli operatori del diritto, questa decisione ribadisce la linea interpretativa da seguire, limitando notevolmente i casi in cui un furto può essere qualificato come tentato.
Quando si considera consumato un furto?
Il furto si considera consumato nel momento in cui l’agente acquisisce il dominio esclusivo sul bene sottratto, anche se per un tempo molto breve e nello stesso luogo in cui è avvenuta la sottrazione. Non è necessario che il colpevole si allontani o abbia un possesso tranquillo.
Il recupero immediato della refurtiva trasforma il reato in un tentativo?
No. Secondo la Corte, il fatto che la refurtiva venga recuperata immediatamente o che rimanga nella sfera di vigilanza della vittima (es. all’interno di un negozio) non è sufficiente per qualificare il fatto come un semplice tentativo, se c’è stato un momento, anche brevissimo, di possesso esclusivo da parte del ladro.
Come viene giustificata l’applicazione della recidiva?
L’applicazione della recidiva è giustificata quando la commissione di un nuovo reato, valutata unitamente ai precedenti penali, rivela una maggiore capacità a delinquere del soggetto. Nel caso specifico, i precedenti per furto e la commissione del reato mentre era sottoposta a misura cautelare sono stati considerati indicatori di una personalità incline al crimine.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35373 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35373 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il delitto di furto aggravato. Con i motivi di ricorso lamenta violazione di legge e viz motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità penale; violazione di legge vizio di motivazione relativamente alla insussistenza della consumazione del reato essendo invece configurabile il tentativo;violazione di legge e vizio di motivazione ordine alla applicazione della recidiva ed alla dosimetria della pena, non essendo state applicate le già concesse attenuanti generiche nella massima estensione o in regime di prevalenza.
2. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo, reiterativo della doglianza proposta in appello, si sostanz inammissibili censure attinenti alla ricostruzione dei fatti ed alle valutazioni dei di merito, che non presentano alcuna illogicità ( in particolare,i giudici di sottolineano GLYPH che la ricorrente, vista allontanarsi dal centro commercial immediatamente dopo il furto, sapeva dove si trovava la refurtiva e che, alla vista vigilante, aveva reinserito le banconote nel portafogli della persona offesa). Quanto secondo motivo, la Corte territoriale, applicando principi giurisprudenziali consoli rileva che il compendio delittuoso era uscito completamente dalla sfera di controllo del persona offes che pertanto il furto si era pienamente consumato. Invero, il reato furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell’agente, sicché sono irri sia il fatto che la “res furtiva” rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modali custodia GLYPH e GLYPH di GLYPH trasporto. GLYPH (Sez. 5 – , n. 33605 del 17/06/2022, GLYPH Rv. 283544; Sez. 4 – n. 11683 del 27/11/2018, Rv. 275278 – 01).Relativamente a terzo e quarto motivo, si osserva che la Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinent onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particol riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare maggior capacità a delinquere della NOME ( gravata da precedenti per furto e sottopost a misura cautelare) nel settore dei reati contro il patrimonio (Sez. U, n. 35738 27/05/2010, Rv. 247838; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464),Infine, in ordine alla dosimetria della pena, GLYPH giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui GLYPH la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbl motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod
con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, inv necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009,Rv. 24 5596 – 01). Nel caso di specie la pena finale irrogata, pari a mesi sei e giorni reclusione ed euro 180 di multa è ampiamente al di sotto del medio edittale. Inoltre, Corte territoriale sottolinea la negativa personalità dell’imputata, gravata da div condanne irrevocabili, che aveva commesso il reato mentre era sottoposta a misura cautelare per fatto analogo, ponendo in essere una condotta non occasionale e rivelando una dedizione all’agire criminale.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento del spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pe
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
Il C nsigliere estensore
Il Presidente