Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 481 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 481 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 17/12/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 03/02/2025 della Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia della parte civile,
XXXXXXXXXXXXXXXX, che ha concluso per la conferma delle statuizioni civili e la condanna alle spese del giudizio di legittimità;
uditi gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di fiducia di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, che hanno concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 febbraio 2025 la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il 4 luglio 2024 con la quale XXXXXXXXXXXXXXXXXX era stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per aver abusato della condizione di inferiorità fisica e psichica di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dovuta allo stato di alterazione causato dall’assunzione di bevande alcoliche, inducendola a compiere e subire atti sessuali.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto un primo ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a due motivi principali e ad un motivo subordinato.
2.1. Con un primo motivo ha denunciato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione.
Ha contestato la motivazione della attendibilità della persona offesa, sottolineandone la contraddittorietà della motivazione stessa su tre aspetti: lo stato di ubriachezza, il comportamento complessivo della persona offesa e la verginità di quest’ultima.
Sotto il primo aspetto, la difesa ha lamentato che la sentenza impugnata ha omesso di riportare quanto riferito dalla persona offesa di ‘aver fatto un sorso di vodka’.
Sotto il secondo aspetto, la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente valutato l’ambiguo comportamento tenuto dalla persona offesa nel pomeriggio del 18 agosto 2020:
ella ha riferito di una lite telefonica con i genitori avvenuta nel pomeriggio in quanto voleva r e s t a r e f u o r i casa; ha poi riferito di non aver voluto seguire l’amica NUMERO_CARTA nonostante questa l’avesse piø volte invitata a seguirla per tornare a casa; ha raccontato di non aver detto nulla alla madre dell’imputato, neanche quando quest’ultima aveva bussato alla porta della camera dove si trovavano i due ragazzi, e, una volta usciti dalla stanza, aveva avuto modo di interloquire con la madre dell’imputato per chiederle in prestito una piastra per capelli; ha riferito di aver chiamato alcuni amici e di essersi recata al bar, dove aveva detto all’imputato che dovevano andar via perchØ la stavano cercando i suoi genitori; una volta in ospedale aveva disinstallato l’applicazione wathsapp, rendendo così impossibile la ricostruzione della messaggistica di quel pomeriggio.
Sotto il terzo aspetto, la sentenza impugnata aveva omesso di motivare o, comunque, aveva fornito una motivazione apparente sull’assenza di lesioni traumatiche, ecchimotiche ed escoriazioni, comprovata dalle risultanze dell’esame ginecologico, sottolineando come la persona offesa avesse riferito di essere vergine, mentre non lo era; di essersi opposta all’imputato e di averlo bloccato piø volte, senza che risultasse alcun segno di violenza; che le ‘aveva fatto male’, ma nello stesso tempo che ‘era entrato dentro’, e che, dopo l’interruzione causata dalla madre dell’imputato, ‘era entrato dentro un’altra volta’.
2.2. Con un secondo motivo ha eccepito, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione, per aver la sentenza violato la regola di giudizio di cui all’art. 533 cod. proc. pen.
La difesa ha dedotto che, al fine di dimostrare la fondatezza dell’ipotesi accusatoria, sarebbe stato necessario provare lo stato di alterazione della persona offesa causato dall’assunzione di alcol. Sullo specifico punto, la sentenza di primo grado era risultata affetta da contraddittorietà interna. La sentenza di secondo grado, invece, aveva travisato i fatti e fornito una ricostruzione contrastante con la stessa ipotesi accusatoria, affermando che la persona offesa aveva manifestato il proprio dissenso al momento del compimento dell’atto da parte dell’imputato.
Ha sostenuto la difesa che, a fronte di uno stato di alterazione smentito dall’esame tossicologico, la sentenza impugnata finisce con accogliere l’idea di una alterazione psicofisica a momenti alterni, ponendo in essere atti volontari e consapevoli nel pomeriggio, per poi essere totalmente incapace nel frangente dell’atto sessuale e riprendere lucidità nel raccontare quanto accaduto al momento in cui si era recata in ospedale, evidenziando pertanto la incomprensibilità di come l’assunzione di bevande alcoliche non avesse minimamente compromesso, nella fase del racconto, le capacità mentali della ragazza, nØ dal punto di vista della memoria, nØ dal punto di vista della volontà.
Ha eccepito, pertanto, la violazione della regola dell’«oltre ogni ragionevole dubbio», essendo stato il ricorrente accusato di aver approfittato della condizione di inferiorità della persona offesa dovuta all’assunzione di bevande alcoliche e di aver subito un processo nel corso del quale era stata raggiunta la prova della mancata alterazione psicofisica della persona offesa, per poi, ciò nonostante, essere stato condannato, in quanto al momento dell’atto sessuale il consenso, inizialmente prestato, era stato revocato dalla persona offesa.
2.3. Con un terzo, subordinato motivo, la difesa ha chiesto la sostituzione della pena detentiva irrogata con la detenzione domiciliare sostitutiva o con la semilibertà sostitutiva, lamentando che la sentenza impugnata non avesse preso in considerazione la sostituibilità della pena detentiva in concreto irrogata con una pena sostitutiva prevista dagli artt. 545-bis cod. proc. pen., 20-bis cod. pen. e 55 e 56 l. n. 689 del 1981, ricordando la questione di
legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Firenze con riferimento all’art. 59, comma 1, lett. d), l. n. 689 del 1981, nella parte in cui vieta l’applicazione delle pene sostitutive per i condannati per i reati di cui all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario.
L’imputato ha proposto anche un secondo ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che ha denunciato violazione di legge e un vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., relativamente alla sussistenza del reato contestato.
Ha dedotto la difesa che la Corte territoriale aveva risposto in modo del tutto illogico al motivo di appello che lamentava che l’esame della minore era stato condotto dal giudice ponendo domande suggestive, sia all’inizio della deposizione, sia nel corso della stessa, tralasciando di considerare che le dichiarazioni della minore potevano essere state influenzate dal modo in cui erano state formulate le domande e rispondendo in modo apodittico alla questione sollevata dal ricorrente in ordine al contrasto esistente tra il ritenuto stato di ubriachezza, che l’avrebbe resa incapace di capire e di autodeterminarsi, e la ricostruzione dei fatti della persona offesa, descritta come dettagliata, lineare e coerente.
Ha ancora contestato la difesa la risposta data dalla Corte di merito alla tesi difensiva secondo la quale la ragazza avrebbe inventato di aver subito violenza, accampando un inesistente stato di ubriachezza per giustificare ai suoi genitori il ritardo nel tornare a casa, senza adeguatamente motivare sui comportamenti tenuti dalla persona offesa antecedentemente e successivamente al verificarsi del fatto, onde poterne valutare l’attendibilità e verificare l’esistenza o meno di riscontri o smentite al suo assunto.
Infine, la difesa ha osservato che la Corte di appello non ha dato il giusto valore agli accertamenti clinici, vale a dire alla visita ginecologica eseguita in ospedale che attestava l’assenza di alcun segno indicativo di una presunta violenza sessuale, tanto che la ragazza non lamentava alcuna sintomatologia algica, nØ al parere del responsabile dell’unità operativa di farmaco-tossicologia della RAGIONE_SOCIALE che aveva escluso lo stato di ebbrezza alcolica della minore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO ed il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO, congiuntamente esaminati nella parte in cui sono incentrati su un vizio della motivazione che sarebbe insufficiente e illogica nella valutazione di attendibilità della persona offesa, sono manifestamente infondati perchØ proposti fuori dai casi consentiti dallo scrutinio di legittimità.
1.1 La costante giurisprudenza di questa Corte ha sempre affermato che le censure che, a dispetto del formale riferimento alla mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, si risolvano in confutazioni della valutazione, operata dai giudici di merito, del compendio probatorio acquisito in giudizio, anche sulla base di possibili letture alternative dello stesso, fuoriescono con nettezza dai limiti cognitivi assegnati per legge al giudice di legittimità, finendo per attribuire allo stesso l’improprio e non consentito ruolo di un sindacato di merito. In tal senso concorrono infatti, tra le altre, le costanti affermazioni secondo cui, anche dopo la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., introdotta dalla l. n. 46 del 2006, il sindacato della Corte di cassazione continua a restare quello di sola legittimità sì che seguita ad esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e piø adeguata valutazione delle risultanze processuali, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di
merito (tra le altre, Sez. 5, n. 23419 del 23/05/2007, COGNOME, Rv. 236893; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, COGNOME, Rv. 237652), così come quelle secondo cui sono inammissibili tutte le doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, e dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).
Deve aggiungersi che l’obbligo di motivazione del giudice dell’impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell’atto d’impugnazione, ove il suo discorso giustificativo indichi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicchØ, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell’appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841; nello stesso senso, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593).
1.2 Ciò posto, le censure svolte sull’attendibilità della persona offesa ricadono nelle inammissibilità ricordate, laddove si dolgono della mancata considerazione di elementi che, ove adeguatamente considerati, avrebbe dovuto condurre la Corte di merito a ritenere la parte civile non credibile, avendo la Corte territoriale contraddittoriamente valutato lo stato di ubriachezza della persona offesa, il comportamento tenuto da quest’ultima in epoca antecedente e successiva ai fatti denunciati, la sua verginità e i dati risultanti dagli accertamenti clinici relativi alla visita ginecologica e agli accertamenti tossicologici.
Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la Corte territoriale, nel disattendere il dedotto contrasto tra il racconto della denunciante sul suo stato di ebbrezza e l’accertamento tossicologico, ha illustrato, senza vizi logici, alle pagine 14 ss. della sentenza impugnata, la credibilità delle dichiarazioni della parte civile, condividendo il giudizio formulato dai giudici di primo grado alle pagine 16 e 17 della prima pronuncia, in particolare precisando che, a fronte degli esami ematologici in cui il tasso alcolemico era pari a zero e delle precisazioni rese sul punto dal XXXXXXXXXXXX, secondo cui la quantità di alcool assunta dalla ragazza nelle quindici ore precedenti al prelievo doveva essere ridotta e tale da essere smaltita in poche ore, venivano in rilievo le altre emergenze istruttorie tali da non consentire di ritenere che la persona offesa versasse in uno stato di lucidità e di normale capacità cognitiva al momento del compimento dell’atto sessuale. Certamente, infatti, la persona offesa aveva assunto della vodka nel pomeriggio del 18 agosto 2020, come confermato dalla denunciante, dall’amica con cui costei aveva trascorso le ore immediatamente precedenti ai fatti di reato, nonchØ dall’imputato (che lo aveva scritto su un messaggio inviato alla persona offesa) e dall’amico che si trovava con lui al momento dell’incontro con le due ragazze, ma anche dalla madre della parte civile, che ha peraltro confermato quanto dichiarato sul punto dalla figlia, vale a dire di non reggere l’alcool, per cui, ritengono logicamente i giudici di merito che la quantità di superalcolico assunta dalla ragazza avesse alterato il suo stato psico-fisico in modo tale da impedirle di avere piena cognizione degli accadimenti, determinandone uno stato di inferiorità fisica e psichica integrante l’ipotesi di cui all’art. 609bis, comma 2, n. 1, cod. pen.
Quanto al comportamento della ragazza, i giudici di merito hanno logicamente risposto ai rilievi finalizzati a rilevarne l’ambiguità, sottolineando come la persona offesa avesse
preso coscienza che gli eventi, inizialmente e fino ad un certo punto da lei voluti, erano poi degenerati verso una direzione non desiderata, assumendo così un atteggiamento di ritrosìa, una volta trovatasi nella necessità di dover rendere conto a terzi di quanto accaduto; principalmente ai propri genitori, come riscontrato dalla madre, che, oltre alla difficoltà di raccontare gli eventi, aveva anche riferito del profondo imbarazzo, della vergogna e del senso di colpa della figlia, ma anche da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con la quale aveva trascorso il pomeriggio prima dell’accadimento dei fatti costituenti reato e alla quale aveva confidato di aver paura di parlare con i genitori di quanto occorsole, e da
XXXXXXXXXXXXXXX che, avendo consentito ai familiari di rintracciare la persona offesa, era stato rimproverato da quest’ultima che non voleva che i genitori venissero a conoscenza di quanto accadutole. Ed Ł dunque in tal senso che, secondo adeguata spiegazione dei giudici di merito, devono trovare logica spiegazione i comportamenti posti in essere dalla persona offesa dopo aver acquisito consapevolezza degli eventi accaduti, sia quelli tenuti immediatamente dopo presso l’abitazione dell’imputato, sia i comportamenti successivi, tutti improntati ad evitare un confronto con i propri genitori, a partire dalla cancellazione dei messaggi dal suo telefono. Tali condotte, dunque, spiegano logicamente i giudici di merito, non rivelano certo sentimenti di astio nei confronti dell’imputato, nØ un intento strumentale ai suoi danni, non avendo la persona offesa negato di aver volontariamente baciato e seguìto l’imputato presso l’abitazione di costui e di aver fatto volontariamente ingresso nella sua stanza, ma affermando di aver poi subìto, senza volerlo, atti fortemente invasivi della sua sfera sessuale, manifestando il proprio dissenso, sia verbalmente, piangendo e dicendo di provare dolore al momento delle penetrazioni vaginali, sia cercando di fermare l’uomo, buttandosi a terra, allorchŁ questi tentava di farle praticare un rapporto orale.
In tal modo, i giudici di merito si sono posti in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte che Ł ferma nel ritenere che, in tema di violenza sessuale, il consenso che esclude la configurabilità del reato deve essere libero e validamente prestato (ossia in modo esplicito e senza ambiguità) in relazione al momento del compimento dell’atto stesso, sicchŁ Ł irrilevante l’antecedente condotta provocatoria tenuta dalla persona offesa (Sez. 3, n. 7873 del 19/01/2022, D.S., Rv. 282834; nello stesso senso, Sez. 3, n. 37173 del 21/10/2025, F., non mass.). Mentre, tra le condizioni di «inferiorità psichica o fisica», previste dall’art. 609bis , comma 2, n. 1, cod. pen., rientrano anche quelle determinate dalla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l’abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell’agente (Sez. 3, n. 10596 del 19/03/2020, C., Rv. 278768).
La circostanza che, in sede di visita ginecologica, non fossero state riscontrate tracce di lesioni, nØ perdite ematiche era stata correttamente ritenuta non decisiva dalla Corte territoriale, avendo la parte offesa riferito di non essersi fisicamente opposta, almeno inizialmente, agli atti sessuali, ma avendo manifestato il proprio dissenso al momento delle penetrazioni vaginali e durante il tentativo di rapporto orale. In tal modo, la decisione dei giudici di secondo grado si Ł posta nel solco tracciato da un consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo cui «l’assenza di segni di violenza fisica o di lesioni sulla vittima non esclude la configurabilità del delitto di violenza sessuale, in quanto il dissenso della persona offesa può essere desunto da molteplici fattori e perchØ Ł sufficiente la costrizione ad un consenso viziato» (Sez. 3, n. 24298 del 12/05/2010, O., Rv. 247877; nello stesso senso, Sez. 3, n. 14210 del 18/03/2025, A., non mass.; Sez. 3, n. 23530 del 19/01/2018, S., non mass.).
1.3. Quanto alla doglianza concernente le modalità suggestive di conduzione dell’esame della minore, in sede di incidente probatorio, dirimenti sono i rilievi della Corte territoriale in proposito. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di esame testimoniale, il divieto di porre domande suggestive non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in una posizione di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l’accertamento della verità, ad esclusione di quelle nocive o atte ad incidere sulla sincerità della risposta (Sez. 6, n. 8307 del 13/01/2021, G., Rv. 280710; nello stesso senso, Sez. 6, n. 41236 del 15/10/2025, G., non mass.), nØ la doglianza ha specificato che fossero state poste domande nocive alla persona offesa o, comunque, domande che avessero inciso sul giudizio di coerenza e di credibilità del narrato, avendo al contrario la Corte territoriale precisato che gli interventi del giudice si erano concretati in sollecitazioni finalizzate a chiarire le modalità dello svolgimento dei fatti (v. pagine 9 e 10 della sentenza impugnata).
1.4. In definitiva, le censure mosse sono espresse in termini di mero dissenso valutativo, non consentito nel giudizio di legittimità. In proposito, deve essere ricordato l’insegnamento di questa Corte secondo cui non basta prospettare una valutazione della prova diversa rispetto a quella del giudice di merito ovvero asserire l’eventuale erronea lettura di un dato fattuale per denunciare il vizio di illogicità manifesta, essendo altresì necessario spiegare perchØ venga a configurarsi una illogicità manifesta, ovverosia di immediata e lampante evidenza, tale da scardinare e destrutturare l’intero impianto motivazionale di riferimento (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091).
Non Ł dunque compito di questa Corte riesaminare le singole prove e i singoli indizi, nŁ valutare se la loro interpretazione alternativa, prospettata dal ricorrente, sia preferibile a quella seguita dai giudici di merito: il provvedimento impugnato contiene una motivazione congrua e completa, avendo la Corte territoriale esaminato tali elementi alla luce delle osservazioni e delle contestazioni mosse dalla difesa, ed avendo raggiunto, all’esito di tale valutazione, una conclusione non manifestamente illogica. Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza dei rilievi sollevati con i motivi di ricorso esaminati.
Il terzo motivo del ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO, finalizzato ad
ottenere la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, Ł inammissibile. Invero, nel caso in esame la sentenza di primo grado ed i motivi di appello venivano depositati nel 2024, quindi in epoca successiva all’entrata in vigore, in data 30 dicembre 2022, del d.lgs. n. 150/2022, c.d. riforma Cartabia, che riformava integralmente la disciplina delle c.d. pene sostitutive inserendo l’art. 20-bis del codice penale ed ampliandone il campo
operativo.
Non era, pertanto, applicabile la deroga prevista dal regime transitorio di cui all’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, rimanendo fermo quanto affermato dalle Sezioni Unite Punzo (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125) secondo cui, per l’applicazione in appello della sostituzione della pena detentiva, si rende comunque necessario che la prospettazione del tema sia veicolato tramite apposito motivo (con il ricorso principale o con i motivi nuovi), non avendo il giudice di secondo grado il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive, poichØ l’ambito di tale potere Ł circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 9154 del 30/01/2025, C., Rv. 287702; Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287460; Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024, B., Rv. 286830).
Tanto premesso, la doglianza Ł inammissibile, innanzitutto perchŁ non risulta che alcuna istanza di sostituzione fosse stata formulata nei motivi di appello ovvero in sede di
motivi nuovi.
Ma la doglianza Ł anche inammissibile perchØ la pena detentiva non avrebbe potuto essere sostituita. L’art. 53 l. n. 689 del 1981, vigente al momento della commissione delle condotte, consentiva, infatti, la sostituzione solo nel caso in cui il giudice ritenesse di determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, mentre nel caso di specie la pena Ł stata determinata in quattro anni di reclusione. NØ potrebbe sostenersi che le modifiche operate dal d.lgs. n. 150 del 2022 siano piø favorevoli e tali da consentire invece la sostituzione della pena detentiva, dal momento che, seppure il nuovo testo dell’art. 53 l. n. 689 del 1981 ha ampliato l’applicazione delle sanzioni sostitutive ai casi in cui il giudice ritenga di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, il nuovo testo dell’art. 59 l. n. 689 del 1981 non consente la sostituzione della pena detentiva nei confronti dell’imputato di uno dei reati di cui all’art. 4-bis l. n. 354 del 1975, tra i quali rientra, al comma 1-quater, il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., per il quale il ricorrente era imputato ed ha subito condanna.
In conclusione il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO ed il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO devono essere dichiarati inammissibili a cagione della manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali sono stati affidati.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonchØ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
Si condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di L’Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara’ liquidata dalla Corte di appello di L’Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così Ł deciso, 17/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.