Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17962 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17962 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V.D.
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 12 luglio 2023, la Corte d’appello di Roma, sezione per i minorenni, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia V. D. , avendolo ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato in abitazione.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. at cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e di inutilizzabilità, per avere la Corte territoria ritenuto che il responsabile della omissis I. tutore temporaneo dell’imputato, avesse il potere di esprimere il consenso al prelievo del campione salivare, nonostante che la rilevanza legale e la natura sanitaria dell’atto rendessero quest’ultimo estraneo ai poteri autorizzativi del tutore.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell’art. 62, n. 4, cod. pen., per avere la Corte territoriale confermato il diniego dell’invocata circostanza attenuante, senza considerare che la valutazione dell’entità del danno andava operata in relazione al valore dei beni che l’autore avrebbe potuto sottrarre e comunque senza procedere ad un puntuale accertamento dell’effettivo valore di quelli sottratti.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il primo motivo è infondato, dal momento che l’art. 72-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., prevede esplicitamente che, nei casi previsti dagli articoli 224-bis e 359-bis cod. proc. pen., se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici è minore, incapace ovvero interdetta per infermità di mente, il consenso è prestato dal genitore o dal tutore, i quali possono presenziare alle operazioni. La soluzione normativa, pertanto, non introduce distinzioni di sorta ed è essa stessa la fonte esplicita dell’attribuzione al tutore del potere di esprimere il consenso al prelievo di campioni biologici.
r
I rilievi che il ricorso dedica alla normativa civilistica, oltre che generici e privi di fondamento, giacché la disciplina processualpenalistica è assolutamente in linea con i poteri rappresentativi previsti dal codice in capo al tutore, sono, in conseguenza, fuori fuoco poiché non si confrontano con l’esplicita previsione dell’art. 72-bis, comma 1, cit.
D’altra parte, legittimamente il consenso è stato prestato dal responsabile della comunità presso la quale il minore era stato ospitato: responsabile individuato come “temporaneo tutore” del minore stesso. Ora, il carattere temporaneo dell’ufficio non implica, in generale, una riduzione dei poteri rappresentativi e di cura del minore, come confermato dall’art. 3, I. 4 maggio 1983, n. 184, a mente del quale i legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelar sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l’esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito.
In questa cornice di riferimento, non trova alcun fondamento la pretesa del ricorrente – che, infatti, non indica alcuna pertinente base normativa – di collocare il potere di esprimere il consenso in capo al minore o al genitore o all’autorità giudiziaria.
Il secondo motivo è privo di specificità, poiché, a fronte della sottrazione, dopo l’effrazione di un vetro, di una sveglia, di una bicicletta e di numerose posate d’argento, i giudici di merito hanno razionalmente escluso l’esistenza di un danno di speciale tenuità. Il ricorso rileva, in senso critico, che la sentenza avrebbe dovuto aver riguardo al complesso dei beni che l’imputato avrebbe potuto sottrarre. E, tuttavia, in disparte la rilevanza della verifica del danno criminale, se la refurtiva è già di per sé di valore non irrisorio (ossia, se il danno prodotto in concreto non è di speciale tenuità) non si comprende il senso dell’accertamento di quali altri beni, per le ragioni più varie, non sono stati sottratti e quale maggior danno l’imputato avrebbe potuto provocare alla persona offesa. Del tutto generica è poi la censura relativa al mancato accertamento del valore dei beni, alla luce della loro natura come sopra descritta.
Il rigetto del ricorso per cassazione proposto da maggiorenne con riferimento all’esecuzione della pena inflittagli per reati commessi da minorenne non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, dovendosi applicare in via analogica la disciplina di favore dettata dall’art. 29, d.lgs. 28
luglio 1989, n. 272, in relazione alle sentenze di condanna a carico di minorenni (Sez. 1, n. 12340 del 20/02/2020, NOME., Rv. 278702 – 02).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d. Igs. n. 1 del 2003.
Così deciso il 02/02/2024