Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28750 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28750 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MENFI il 02/12/1987
avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma de sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca, ha dichiarato Milano Maurizio colpevole del reato previsto dall’art.186 comma 2, lett. c) e comma 2 sexies del D. Igs. 285/92 e, avendolo assol dal reato previsto dal capo b) perché il fatto non sussiste, ha ridotto la pena a mesi arresto e euro 4.000,00 di ammenda.
L’imputato ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d Appello lamentando, con un unico motivo, l’inosservanza dell’art. 186 C.d.S. in relazio all’utilizzabilità delle risultanze istruttorie in quanto acquisite in violazione della prevista ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 186 C.d.S. . Chiede, pertanto, annullarsi la sent impugnata.
Il difensore ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen.
Il motivo in questione risulta manifestamente infondato in quanto riproduttivo di pro di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudi merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base del decisione impugnata.
In particolare, la Corte di Appello ha fornito un’adeguata e logica motivazione a fogli laddove ha affermato che gli agenti di P.G., sulla base di evidenti sintomi di ebbrezza alco (alito vinoso, movimenti irregolari, tono della voce alto e andatura irregolare dell’auto c spenti) e dopo aver avvisato l’imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fi acquisivano il suo consenso ad essere condotto in ospedale per il prelievo dei liquidi biologic
E’ vero che la S.C. ha precisato che, per il suo carattere invasivo, il conducente opporre un “espresso dissenso” al prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziari finalizzato esclusivamente all’accertamento della presenza di alcol nel sangue, in presenza de quale l’eventuale accertamento effettuato dalla P.G. è illegittimo ed i suoi risultati inuti (Sez. F, Sentenza n. 52877 del 25/08/2016 Ud. (dep. 14/12/2016) Rv. 268807 – 01).
Pertanto, allorquando sia stato espressamente manifestato il consenso, nulla impedisce la legittima utilizzabilità dei risultati dell’esame consentito.
4.Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare equo e conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe
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processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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