Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10651 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10651 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PAVIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, con le quali è stato chiesto l’annullamento con rinvio, limitatamente alla sanzione accessoria della confisca del veicolo, e dichiararsi l’inammissibilità per il resto del ricorso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1000 di ammenda (riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti) emessa dal Tribunale di Milano in data 24 gennaio 2023, in relazione al reato di
cui al D.Igs. 30 aprile 1992, r.. 285, art. 186, comma 2, lett. c), commi 2-sexies e 2-bis, commesso in Villanterio il 3.03.2019.
COGNOME veniva contestato di essersi posto alla guida del veicolo TARGA_VEICOLO, in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico accertato dal laboratorio di Tossicologia dell’RAGIONE_SOCIALE, pari a 2,25 g/I.
Era pure emerso che il COGNOME era stato trasportato, alle ore 2,45 del 3.3.2019, tramite ambulanza al Pronto Soccorso di RAGIONE_SOCIALE per le cure del caso e che il prevenuto era stato reso edotto della finalità e delle modalità degli accertamenti richiesti, dando il consenso all’effettuazione degli esami e del prelievo necessari all’accertamento del tasso alcolemico consentito, nonché al prelevo di campioni di sangue ed urina. Dal verbale si evinceva anche che l’imputato era stato reso edotto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ma l’imputato esprimeva la volontà di non avvalersene. Gli agenti avevano anche segnalato che l’imputato non aveva potuto sottoscrivere il verbale per la lesione all’arto destro e che il consenso era stato reso alla presenza dei genitori del COGNOME.
4. La Corte di appello, dopo aver rinviato alla sentenza del Tribunale esprimendone piena condivisione, ha osservato che non vi era ragione di disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale chiesta dall’imputato, in ragione chiarezza e completezza delle risultanze istruttorie. Nessuna nullità della procedura di accertamento dello stato di ebbrezza si era verificata, in quanto l’imputato aveva riconosciuto l’autenticità del verbale contenente l’indicazione delle operazioni compiute, sebbene non firmato per le condizioni dell’arto e tale consenso, per giurisprudenza costante, non era necessariamente previsto. Anche la tesi difensiva, tendente a giustificare il tasso alcolemico rilevato con l’assunzione dello sciroppo Biancospino, si trattava di circostanza mai dichiarata dal COGNOME né agli operanti, né ai sanitari. Non era poi dimostrato a livello scientifico l’assunto che poche gocce del farmaco potessero provocare sintomi analoghi all’alterazione alcolica. Peraltro, erano trascorse solo due ore tra l’incidente e l’effettuazione del test. Anche i motivi di censura legati alla tesi secondo cui l’incidente sarebbe avvenuto per le cattive condizioni della strada (mancanza di illuminazione, del guardrail e presenza di rami ed arbusti sulla carreggiata) sono stati rigettati, in considerazione del fatto che, seppure in effetti assente l’illuminazione pubblica, i testi ed i rilievi fotografici avevano dimostrato che la curva in questione era ben segnalata alcuni metri prima della stessa.
Doveva, poi, escludersi l’applicabilità del disposto dell’art. 131 bis cod. pen. in quanto il fatto si connotava per una oggettiva gravità, essendo in grado di suscitare un certo allarme sociale, potendo dalla condotta derivare conseguenze molto più gravi in caso di presenza di altri veicoli. Infine, andavano rigettate tutte le altre richieste (rideterminazione della pena, già considerata nel minimo edittale, in violazione favorevole dell’art. 186, comma 2 septies cod. strada; annullamento della revoca della patente, essendo prevista dall’art. 186 comma 2 septies cod. della strada; annullamento della confisca del veicolo, attesa la mancanza di prova che lo stesso fosse di proprietà di altra persona estranea ai fatti).
4. L’esponente deduce:
– con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dela legge penale e contraddittorietà della motivazione là dove la sentenza impugnata ha confermato il giudizio di primo grado nonostante la tempestività ed ammissibilità dell’eccezione di nullità dell’accertamento alcolimetrico mediante prelievo ematico eseguito su richiesta della Polizia Stradale senza il previo consenso dell’interessato e senza il previo avviso ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod.proc.pen.. Si sostiene l’assenza di sottoscrizione, da parte del prevenuto, del verbale contenente l’espressione del consenso al prelievo e l’illegittimità della interpretazione seguita che ha superato tale vizio mediante il rilievo accordato ad un consenso espresso non in forma scritta;
con un secondo motivo deduce la carenza degli elementi essenziali del reato contestato, posto che la stessa decisione aveva riferito dei dubbi sulla dinamica del sinistro e che la stessa è stata erroneamente attribuita allo stato di ebbrezza, in presenza delle condizioni della mancanza di illuminazione, degli arbusti sulla banchina e della mancanza di guardrail; si deduce anche la mancanza degli elementi essenziali relativi all’aggravante di aver determiNOME un incidente, non essendo stato provato alcun apporto causale e non essendo sufficiente un mero coinvolgimento;
-con il terzo motivo, denuncia inosservanza della legge penale in riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) quanto alla determinazione della pena; si deduce l’illegittimità della sentenza quanto al mancato riconoscimento dei presupposti applicativi dell’art. 131 bis c.p. per manifesta illogicità dell motivazione sul punto.
Il ricorrente assume che la Corte territoriale ha errato per ron avere applicato l’art. 131 bis c.p., pur riconoscendone, al contempo, gli elementi caratterizzanti, quali la congruità della pena al limite edittale, la riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche, la concessione della sospensione condizionale della pena e il suo stato di incensuratezza. Secondo il ricorrente, proprio la valorizzazione degli elementi sopra indicati impone l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. in questo grado di giudizio;
con ulteriore motivo, denuncia l’illegittimità della sentenza in relazione alla omessa revoca della confisca del veicolo in quanto l’imputato aveva in effetti offerto la prova che il veicolo fosse in proprietà di COGNOME NOME.
Il AVV_NOTAIO generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento della sentenza limitatamente alla sanzione accessoria della confisca e dichiararsi l’inammissibilità per il resto del ricorso.
L’imputato, attraverso il difensore, ha depositato memoria scritta di replica, insistendo per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile.
Con specifico riguardo al profilo di censura inerente alla mancanza di previo consenso al prelievo ematico,tn via di rincipi9 questa Sezione ha già affermato il principio in base al quale in tema di guida in stato di ebbrezza, la mancanza del consenso al prelievo di campioni biologici compiuto su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, non è causa di inutilizzabilità degli esami compiuti, posto che la specifica disciplina dettata dall’art. 186 cod. strada, nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall’art. 13, comma 2, Cost., non prevede
alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni, oltre a qu eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie !strumentali a detto accertamento. (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020; Rv. 280047 01).
Ciò premesso, il ricorrente non si confronta con la concreta motivazione adottata dalla sentenza impugnata che non ha affermato l’assenza del consenso e dell’avviso previsto dall’art. 114 cod. proc. pen. Al contrario’ si è ricostruito concreto atteggiarsi degli avvenimenti e della condotta dell’imputato che, pur impossibilitato a sottoscrivere, ha espresso in forma orale la propria adesione ed ha confermato il contenuto del verbale, alla presenza dei genitori.
Il ricorso non si confronta con tale punito specifico della motivazione, ad esempio rilevando la falsità di tali risultanze, ma si ‘irrita a riafferma contestazioni fondate su considerazioni generali sulla forma degli atti amministrativi.
Questa Sezione, quanto alla questione di rilievo sistematico relativa alla forma dell’avviso, ha recentemente affrontato (Sez. 4 Sent. 30-09-2021, n. 35844) il tema della verifica se, e a quali condizioni, sia consentito formulare verbalmente l’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod.proc.pen. e l’eventuale nullità dell’avvi in questione per essere stato dato in forma orale, anziché scritta, come previsto dalla circolare del Ministero dell’interno del 29 dicembre 2005.
Nessuna disposizione del codice di rito prevede la forma scritta dell’avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. (e anzi l’art. 357 c.p.p., dettando una specifica discipli della documentazione delle attività di cui all’art. 354, presuppone l’oralità dell’atto), mentre la circolare citata, in quanto tale, non costituisce fonte di diritt e quindi “non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari, poiché non può comunque porsi in contrasto con l’evidenza del dato normativo” (Sez. 3, n. 25170 del 13/06/2012, COGNOME, Rv. 252771. Nel senso che la circolare non costituisce fonte del diritto si vedano anche Sez. 3, n. 27918 del 04/04/2019, Postiglione, Rv. 276353-02; Sez. 3, n. 3317 del 14/03/1986, COGNOME, Rv. 172569). Ciò detto occorre rilevare come la prova dell’avviso dato oralmente si possa ricavare anche per testimoni. Tale orientamento è ammesso da parte cospicua della giurisprudenza di questa Sezione (cfr. Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Rv. 281169 – 01:”In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante, con la conseguenza che l’unico profilo suscettibile di valutazione giudiziale è quello relativo all’attendibilità di t testimonianza, anche in ordine alle ragioni della mancata verbalizzazione”;.Sez. 4, n. 3725 del 10/09/2019, dep. 29/01/2020, Rv. 278027 – 01:”In tema di guida in
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stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante”; conforme Sez. 4, n. 7677 del 06/02/2019, Rv. 275148 01).
Si veda, più di recente Sez. 3 – , Sentenza n. 39881 del 01/03/2023 Ud. (dep. 02/10/2023 ) Rv. 285113 – In tema di guida in stato di ebbrezza, è sufficiente, per ritenere adempiuto l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, che tanto risulti nel verbale, senza che ne sia necessaria la sottoscrizione da parte dell’interessato, posto che l’avviso è atto degli operanti che redigono il verbale, mentre la sottoscrizione della parte è necessaria nei soli casi in cui essa abbia reso una dichiarazione, ivi compresa quella di nomina del difensore di fiducia.
Anche il motivo con cui si censura l’errata affermazione del nesso causale tra il sinistro e lo stato di ebbrezza non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto è meramente reiterativo di analogo motivo di appello, adeguatamente vagliato ed esamiNOME alle pagg. 8 e 9 della sentenza con motivazione del tutto ignorata nel ricorso.
È infondato anche il motivo che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità.
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131bis cod. pen., è configurabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – con riferimento a ogni fattispecie criminosa, compreso il reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno dell’articola rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sott della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecit amministrativo (ex plurimis: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589).
Muovendo dal principio di cui innanzi è stato altresì chiarito, in fattispecie di guida in stato di ebbrezza, che l’assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità in oggetto dev’essere motivata con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto e non con riguardo agli elementi che già integrano la condotta tipica (Sez. 4, n. 58261 del 29/11/2018, Bruno Rv. 274910). L’art. 131-bis cod. pen., difatti, tanto nella formulazione antecedente quanto in quella successiva alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 10 4 ottobre 2022, n. 150, intende per l’appunto riferirsi alla connotazbne storica della condotta, essendo in questione non la conformità al tipo bensì l’entità della complessiva situazione reale, irripetibile, e quella del suo disvalore, ricavabile da
tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente dovendosi considerare, in relazione alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo, se l’offesa sia di particolare tenuità (ferma restando la non abitualità del comportamento).
Orbene, la sentenza impugnata si è attenuta ai citati principi, dal momento che ha negato la ricorrenza dei presupposti facendo idoneo riferimento non solo alla condotta tipica del reato aggravato contestato, ma anche esaminando i concreti elementi di fatto ostativi al riconoscimento del beneficio che ha ravvisato nella pericolosità della condotta, posto che l’incidente procurato in presenza di altri veicoli sarebbe stato notevolmente superiore. Ciò esclude dal punto di vista oggettivo la particolare tenuità del fatto.
Va infine ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con cui si censura la mancata revoca dell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca con restituzione alla legittima proprietaria, estranea ai fatti, della vettur condotta dall’imputato. La Corte di appello ha negato che vi fosse la prova dell’effettiva proprietà in capo a persona estranea ai fatti, con ciò evidentemente, intendendo negare che la reale relazione tra la cosa e l’imputato, implicita nella condotta di reato, potesse essere negata solo in ragione della iscrizione formale in capo ad una persona diversa.
Si deve ricordare che, nella interpretazione della Corte di cassazione, ai fini della confisca prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, la nozione di “appartenenza” del veicolo non va intesa soltanto in senso formale come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma anche in senso sostanziale, come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali (Sez. 1. n. 14844 del 04/02/2020; Rv. 279052 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 3311 del 02/12/2016, dep. 2017, Rv. 268882 01).
A fronte di ciò, il ricorrente, ripropone il motivo di appello, deducendo che tale prova derivi dalla intestazione della carta di circolazione, con ciò non confrontandosi con i contenuti della sentenza.
In definitiva, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condanNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2024.