Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43696 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43696 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Latisana
avverso la sentenza del 21/03/2023 del Tribunale di Udine
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 marzo 2023 il Tribunale di Udine ha applicato a NOME COGNOME, ex artt. 444 ss. cod. proc. pen., la pena di mesi dieci di reclusione, sostituita con la detenzione domiciliare di pari durata, ed euro 1000,00 di multa
per i reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui ai capi 1 e 2 dell’imputazione, unificati dal vincolo della continuazione. In particolare, nel corpo della motivazione il Tribunale evidenziava che la unicità del disegno criminoso era desumibile “dalla natura, dalle modalità, dalla medesimezza dell’acquirente e dalla prossimità temporale delle condotte”, mentre non era riconoscibile analogo vincolo rispetto ai fatti di cui a diverso procedimento penale (n. 7312/20 r.g.n.r.) giudicati con sentenza irrevocabile e oggetto di richiesta di riconoscimento dell’istituto nella richiesta avanzata dalla difesa in via principale, trattandosi di fatti cronologicamente distanti e non risultando specifiche circostanze da cui desumere la nnedesimezza del programma criminoso.
Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione significando di avere formulato in data 7 marzo 2023 una istanza di applicazione pena distinta in una ipotesi principale e in una subordinata.
Con il primo e terzo motivo di ricorso, fra loro strettamente connessi, rappresenta che la richiesta principale prevedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti giudicati con la sentenza n. 853/22 della Corte di appello di Trieste, la cui pena sarebbe stata rideterminata in quella di anni due, giorni dieci di reclusione ed ero 3.800,00 di multa; la richiesta subordinata riguardava invece i soli fatti oggetto del procedimento in trattazione, per i quali era proposta la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1000,00 di multa, con applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare. Segnalava altresì che il P.M. aveva prestato il proprio consenso in data 9 marzo 2023 “all’istanza formulata in via principale”, mentre non aveva espresso alcun parere sulla proposta subordinata. Ne deriva che il Tribunale non si è in realtà pronunciato sull’istanza di applicazione della pena oggetto di intesa fra le parti, motivando sulla seconda opzione definitoria offerta dalla difesa, in mancanza tuttavia di accordo, posto che esso era intervenuto sulla proposta principale, disattesa dal giudicante. Non si sono quindi perfezionati i requisiti processuali previsti dagli artt. 444 ss. cod. proc. pen.
Con il secondo motivo la difesa del ricorrente censura il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del procedimento e quelli giudicati con la citata sentenza della Corte di appello di Trieste, sussistendone i presupposti, dal momento che l’imputato è un consumatore abituale aduso a cedere piccole quantità di sostanza per procurarsi il denaro necessario ai fini di futuri acquisti.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il primo motivo (correlato strettamente al terzo) è assorbente. L’applicazione della pena può seguire esclusivamente al perfezionamento di uno specifico accordo fra le parti, di cui il giudice si limita a verificare la legalità congruità della pena, dopo aver accertato la mancanza di elementi idonei a pervenire al proscioglimento, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Dall’esame degli atti emerge che l’accordo di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. tra il ricorrente e il pubblico ministero si è formato sulla proposta principale («il Pm accorda il consenso all’istanza formulata in via principale»), che prevedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di cui al giudizio e quelli oggetto del procedimento penale definito con sentenza n. 835/22 emessa dalla Corte d’Appello di Trieste e divenuta irrevocabile.
Ne consegue che, essendovi esplicita adesione del P.M. alla sola istanza formulata in via principale e pur emergendo dal corpo motivazionale i motivi per i quali il Tribunale non ha ritenuto di poter aderire a detto accordo (si sottolinea nella sentenza che i fatti sono cronologicamente distanti e che non risultano specifiche circostanze da cui desumere la medesimezza del disegno criminoso), la pena proposta in via subordinata non poteva tuttavia essere applicata dal Tribunale di Udine, non essendosi perfezionati i requisiti processuali di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in assenza di un accordo univocamente identificabile (Sez. 6, n. 21099 del 26/03/2013, P., Rv. 256437).
3. L’inesistenza del patto assorbe, come già osservato, ogni ulteriore profilo di illegittimità, privando di sostegno l’intera decisione. La pronuncia impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con conseguente rimessione degli atti al Tribunale di Udine per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al — A Tribunale di Udine per l’ulteriore corso.
2-4Così deciso il 27/09/2023
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Il Consigliere estensore