Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30547 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30547 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Romania il 22/3/1996 avverso la sentenza del 12/3/2024 emessa dalla !Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che chiesto l’annullamento con ;invio; letta la memoria dell’Avvocato NOME COGNOME il quale insiste per
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui all’art.341-bis cod. pen., ritenendo infondati i motivi di impugnazione concernenti l’esclusione della recidiva, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e l’eccessività del
trattamento sanzionatorio, dando atto dell’impossibilità di sostituire la detentiva con quella pecuniaria in mancanza del a ‘ onsenso personale dell’imputato ovvero della procura speciale.
Nell’interesse del ricorrente sono stati formulati due motivi impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura l’omessa motivazione in ordi al diniego delle generiche.
2.2. Con il secondo motivo, si censura la vilzione dell’art. 58 della I.n del 1981, evidenziandosi che tale norma, in relaz.iCne alla richiesta di sostitu della pena detentiva con quella pecuniaria, non richiede la manifestazione volontà personale – diretta o mediante procuratore speciale – da pa dell’imputato.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello, sia pur con motivazione sintetica e concernente l’intero trattam sanzionatorio, ha dato atto dell’adeguatezzb della pena, implicitamen disconoscendo la sussistenza dei presupposti iber riconoscere le attenua generiche.
Peraltro, nell’esaminare i profili relativi alla recidiva e all’esclusio particolare tenuità del fatto, sono stati evidenziati plurimi elementi d incompatibili con l’attenuante in questione.
GLYPH
Il secondo motivo di ricorso è fondato. .
Il d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (c.d. correttiV9 Cartabia) ha aggiunto all . GLYPH , 58 il comma 3, in base al quale «Le pene sostitutive della semilibertà, d detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate con il consenso dell’imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale».
La ratio della previsione è chiaramente quella di differenziare le pene sostitutive che incidono direttamente sulla libertà personale del condannato da
sostituzione della pena detentiva con quella pepniaria, stabilendo che solo per quest’ultima non occorre la richiesta personale da parte dell’interessato.
La Corte di appello, pur richiamano il testo aggiornato della disposizione in esame, di fatto l’ha disatteso, escludendo la sostituzione della pena detentiva con
quella pecuniaria per il sol fatto che la richiesta non era stata formulata personalmente dall’imputato.
Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente alla decisione in ordine all’insussistenza dei presupposti per disporre la sostituzione
della pena detentiva che, conseguentemente, dovrà essere rivalutata alla luce del principio sopra indicato.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio a altra Sezione dell Corte di appelli di Firenze.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il “resident