Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17319 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17319 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Ucraina il DATA_NASCITA (CUI 06WCTNO)
avverso l’ordinanza dell’11/04/2024 della Corte di appello diRoma visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME, sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso: sentito l’AVV_NOTAIO COGNOME, difensore di NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’8 aprile 2024 la Corte di appello di Roma ha convalidato l’arresto di NOME COGNOME, destinatario di m.a.e. emesso dal Tribunale di Viru, in Estonia, il 30 gennaio 2024, per associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e all’evasione fiscale (fatti commessi dal 26 novembre 2022 all’il febbraio 2023), applicandogli la misura cautelare della custodia in carcere e dando atto del consenso di COGNOME alla consegna all’Autorità giudiziaria estone.
Con ordinanza dell’Il aprile 2024 la Corte di appello di Roma, all’esito dell’udienza, in cui il ricorrente ha revocato il consenso, sostenendo che nel corso della convalida non avesse compreso le domande rivoltegli, ha ritenuto che il consenso, invece, fosse stato validamente prestato e ha disposto la consegna di NOME alla Repubblica d’Estonia.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, con due motivi di seguito articolati.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge in quanto il consenso alla consegna, manifestato nell’udienza di convalida dell’arresto dal ricorrente, cittadino ucraino che non conosce né l’italiano, né l’inglese, né l’estone era consenso viziato perché prestato durante un cattivo collegamento via Teams in cui COGNOME non aveva compreso addebiti e domande.
Inoltre, sia il mandato di arresto europeo che il provvedimento di fissazione dell’udienza di trattazione per la consegna erano redatti in lingue ignote al ricorrente, con violazione dell’art. 143, comma 2, cod. proc. pen. e della Direttiva 2010/64/UE e, dunque, del diritto di difesa nei termini indicati dalla sentenza della Corte di cassazione n. 45292 del 2023.
2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in quanto la Corte di appello ha disposto la consegna di RocIenko per i delitti di riciclaggio ed evasione fiscale non contestati dall’autorità estone nel m.a.e..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per genericità.
Dalla lettura degli atti, consentita a questa Corte in ragione della deduzione di un vizio relativo alla sussistenza o meno del presupposto procedurale per la consegna di NOME all’Autorità giudiziaria estone, è emerso che, correttamente, la Corte di appello di Roma ha ritenuto che il ricorrente avesse validamente prestato il proprio consenso conformemente a quanto desumibile dagli atti.
Infatti, dal verbale dell’udienza di convalida dell’arresto per esecuzione del mandato di arresto europeo dell’II aprile 2024, svoltasi via teams, risulta che, alla presenza del difensore di ufficio, COGNOMECOGNOMEin custodia cautelare presso il carcere di Civitavecchia, era assistito da un’interprete di lingua ucraina ed aveva risposto non solo a tutte le domande della Corte in ordine alle sue generalità, ma era stato informato, in lingua a lui nota, grazie alla traduzione in ucraino,”ciel contenuto del mandato di arresto europeo e delle procedura di esecuzione nonché della facoltà
di acconsentire alla propria consegna all’Autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposto ad altro procedimento penale, di non essere condannato o altrimenti privato della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata richiesta e della irrevocabilità del consenso e della rinuncia.” (così testualmente a pag. 3 del verbale di udienza). Dopo avere illustrato dette informazioni, prescritte per legge, la Corte di appello aveva formulato specifica domanda al ricorrente circa la sua volontà di essere consegnato o meno all’Autorità Estone e, come risulta da due passaggi del verbale, COGNOME vi aveva acconsentito, anche con “rinuncia al principio di specialità”, senza che a questa precisa dichiarazione avesse fatto seguito alcuna osservazione o richiesta né del ricorrente né del suo difensore in ordine al consenso prestato alla consegna.
All’udienza dell’Il aprile 2024, fissata ex art. 14, comma 1, I. n. 69 del 2005, il ricorrente era presente, con l’intervento dell’interprete e di due difensori di fiducia nel frattempo nominati e, avvenuta l’illustrazione del contenuto del m.a.e. da parte del giudice delegato, il difensore aveva riferito che il suo assistito intendeva “revocare il consenso alla consegna all’Estonia” per non avere compreso, all’udienza precedente, le domande postegli per problemi di collegamento. La Corte distrettuale, per accertare quanto rappresentato, aveva dato lettura delle trascrizioni delle dichiarazioni rese da COGNOME alla precedente udienza, tradotte in ucraino dall’interprete, prendendo atto di alcune imprecisioni ritenute irrilevanti (sul luogo di residenza della moglie e sulla sua professione) e della reiterata mancata comprensione di cosa fosse il principio di specialità (e non anche degli effetti del consenso alla consegna) di cui la Corte aveva di nuovo spiegato a COGNOME il contenuto sempre attraverso l’interprete.
Dal descritto sviluppo dei fatti emerge l’assoluta genericità della censura avanzata dalla difesa in ordine all’invalidità del consenso alla consegna prestato dal ricorrente nel corso dell’udienza di convalida a ciò preposta.
Infatti, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, è risultato che: la Corte distrettuale ha fornito a COGNOME tutte le informazioni obbligatoriamente previste dalla legge, inclusi gli addebiti e, nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto né il detenuto, né il suo difensore avevano rappresentato problemi di cattivo funzionamento del sistema teams, tale da non rendere comprensibili le domande rivolte dalla Corte alle quali, infatti, aveva sempre puntualmente risposto.
Nessuna rilevanza può avere, peraltro, la circostanza che dal verbale di arresto risultasse che COGNOME non intendesse essere consegnato alle Autorità estoni, atteso che detta dichiarazione era stata resa alla Polizia giudiziaria di Fiumicino in una lingua che, più volte, il ricorrente ha sostenuto di non conoscere,
ovverosia la lingua inglese, senza la presenza di un interprete e di un difensore, diversamente da quanto accaduto nell’udienza dell’8 aprile 2024.
Nel caso in esame, dunque, la Corte di appello di Roma ha correttamente ritenuto non revocabile il consenso alla consegna validamente prestato dall’interessato, trattandosi di un negozio unilaterale recettizio, insuscettibile di revoca, esplicita o implicita, in quanto non può farsi discendere dalla volontà della parte che, per libera scelta, ha prestato il consenso, il prodursi di effetti giuridici diversi da quelli già realizzatisi a seguito di tale manifestazi di volontà (Sez. 2, n. 4864 del 04/02/2016, Rv. 266378; Sez. 6, n. 45055 del 20/12/2010, G.L.,Ry, 248968).
Anche la censura relativa alla mancata traduzione degli atti in lingua conosciuta al NOME è generica.
In tema di mandato di arresto europeo l’ambito applicativo dell’art. 143 cod. proc. pen., che ha recepito nell’ordinamento interno i principi contenuti nell’art. 3 della Direttiva 2010/64/UE, comprende anche la disciplina della procedura di consegna relativa al m.a.e.. Ne consegue che l’indagato alloglotta che non conosca la lingua italiana ha diritto alla traduzione degli atti purché ne faccia però espressa e motivata richiesta (Sez. 6, n. 6560 del 14/02/2023, Rv. 284208).
Nel caso in esame, il consegnando, cittadino ucraino, aveva ottenuto la traduzione del m.a.e. nella lingua madre sia a seguito dell’arresto, come risulta dal relativo verbale, che nel corso dell’udienza di convalida, come rappresentato nel provvedimento impugnato (pag.3) in quanto NOME COGNOME era sempre stato assistito da un interprete di lingua ucraina che gli aveva tradotto tutti gli atti a su carico e aveva presenziato con lui alle udienze,consentendogli anche di esprimere consapevolmente il consenso alla consegna.
Poiché COGNOME ha regolarmente partecipato all’udienza di trattazione, senza sollevare in quella sede la questione della mancata traduzione dell’atto introduttivo, la sentenza n. 45292 dell’8 novembre 2023 di questa Sezione, citata dal ricorso, è del tutto inconferente riguardando il diverso caso in cui l’indagato alloglotta non vi aveva presenziato perché il provvedimento di fissazione del giudizio di merito non gli era stato tradotto in una lingua a lui nota.
Allo stesso modo, non è pertinente il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 15069 del 2024 che qualifica la mancata traduzione scritta degli atti come una nullità AVV_NOTAIO a regime intermedio, ex artt. 142 e 292 cod. proc. pen., non deducibile per la prima volta in Cassazione, come invece avvenuto nel caso di specie atteso che, dai verbali delle due citate udienze, non risulta che la traduzione scritta fosse stata richiesta in ragione dell’assistenza di un’interprete di lingua
madre dell’indagato alloglotta che ha provveduto a rendergli conosciuti tutti gli atti con traduzione orale.
Il secondo motivo, non proposto alla Corte di appello in nessuna delle due udienze in cui era stato enunciato l’addebito contenuto nel m.a.e., è da ritenere assorbito in quello che precede ed è comunque generico, in quanto il ricorso si limita a citare gli articoli del codice penale estone relativi al riciclaggi all’evasione fiscale, censurando la qualificazione giuridica operata dalla Corte distrettuale.
Costituisce orientamento costante di questa Corte che in tema di mandato di arresto europeo, ai fini della consegna per l’estero, non si richiede che lo schema astratto della norma incriminatrice estera trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell’ordinamento italiano, ma per soddisfare il requisito della doppia punibilità, è sufficiente che lo stesso “fatto” sia previst come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (Sez. 6, n. 79 del 22/01/2020, Rv. 278456). In tale prospettiva si è posta la Corte di appello, ritenendo, sulla base degli atti disponibili e della descrizione dei fatti e dell condotte contenuta nel m.a.e., che i reati di associazione per delinquere e di riciclaggio costituiscono reati come tali previsti anche dall’ordinamento interno.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e i ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge. n. 69/2005.
Così deciso il 23 aprile 2024
La AVV_NOTAIO estensora
La Presidente