Confisca Diretta: la Cassazione ne definisce i confini
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 17318/2024 offre un’importante lezione sui limiti della confisca diretta, un istituto fondamentale del diritto penale patrimoniale. Il caso in esame, relativo a una presunta frode assicurativa in ambito medico, ha permesso ai giudici di ribadire una distinzione cruciale: la confisca può colpire solo il profitto effettivamente incassato dall’indagato, non l’intera somma erogata a terzi a seguito dell’illecito. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Un medico chirurgo veniva sottoposto a indagini per il reato di frode assicurativa (art. 642 c.p.). L’accusa era di aver eseguito interventi chirurgici non coperti dalle polizze dei pazienti, indicando poi nelle schede di dimissione ospedaliere dei codici relativi a procedure diverse che, invece, erano coperte dall’assicurazione. In questo modo, l’assicurazione erogava un indennizzo non dovuto.
Il Pubblico Ministero richiedeva un sequestro preventivo finalizzato alla confisca dell’intera somma considerata profitto del reato, pari a circa 382.000 euro. Tuttavia, il Giudice per le Indagini Preliminari (G.i.p.) accoglieva la richiesta solo in parte, limitando il sequestro alla somma di circa 107.000 euro, ovvero l’importo che il medico aveva percepito direttamente. Il G.i.p. escludeva dal vincolo la parte residua, circa 275.000 euro, costituita dai compensi percepiti dalla clinica e dal medico anestesista, ritenendola estranea al profitto illecito personale dell’indagato.
L’Ordinanza Impugnata e la decisione sulla confisca diretta
Contro la decisione del G.i.p., il Pubblico Ministero proponeva appello al Tribunale del riesame. Quest’ultimo accoglieva l’appello, disponendo il sequestro preventivo dell’intera somma di 275.000 euro. La motivazione del Tribunale si basava sulla considerazione che il reato di cui all’art. 642 c.p. è caratterizzato da un dolo specifico, che include la finalità di conseguire un indennizzo indebito ‘per sé o per altri’.
L’indagato, tramite il suo difensore, proponeva quindi ricorso per Cassazione, lamentando la violazione di legge. La difesa sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente applicato i principi giurisprudenziali consolidati, secondo cui il profitto del reato oggetto di confisca diretta è solo il vantaggio economico che deriva in via diretta e immediata dalla commissione dell’illecito e che entra nella disponibilità dell’autore del reato. Le somme percepite dalla clinica e dall’anestesista, mai entrate nel patrimonio del ricorrente, non potevano, secondo la difesa, essere oggetto di sequestro nei suoi confronti.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando senza rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame. I giudici hanno chiarito la netta distinzione tra la confisca diretta e quella per equivalente. La confisca diretta, prevista dall’art. 240 c.p., è una misura di sicurezza che ha lo scopo di sottrarre all’autore del reato il vantaggio economico illecito che ha materialmente conseguito. Pertanto, può avere ad oggetto solo il denaro o i beni che rappresentano l’effettivo accrescimento patrimoniale dell’indagato.
Al contrario, la confisca per equivalente ha una natura sanzionatoria e si applica solo in casi specifici previsti dalla legge, quando non è possibile aggredire il profitto diretto. Solo in quest’ultima ipotesi vige un principio di solidarietà tra i concorrenti nel reato, che consente di sequestrare l’intero profitto anche a uno solo di essi. Il reato di frode assicurativa (art. 642 c.p.), tuttavia, non rientra tra quelli per cui è prevista la confisca per equivalente.
La Corte ha quindi stabilito che il Tribunale ha errato nel disporre il sequestro dell’intera somma nei confronti del solo medico. Il provvedimento non poteva estendersi alle somme percepite da altri soggetti (la clinica e l’anestesista), anche se derivanti dalla medesima condotta illecita, poiché tali somme non sono mai entrate nella sfera patrimoniale del ricorrente. La possibilità di confiscare l’intero profitto nei confronti di un solo indagato è esclusa quando, come in questo caso, la parte residua del profitto è nella disponibilità di terzi (anche se concorrenti nel reato).
Conclusioni
La sentenza in esame riafferma un principio di garanzia fondamentale: la confisca diretta non può trasformarsi in uno strumento sanzionatorio sproporzionato. Essa deve rimanere ancorata alla sua natura di misura di sicurezza, finalizzata a ristabilire l’ordine economico violato, sottraendo all’autore del reato solo ciò di cui si è illecitamente arricchito. Di conseguenza, l’azione di sequestro deve essere mirata e limitata al vantaggio patrimoniale personale e diretto ottenuto da ciascun indagato, a meno che la legge non preveda espressamente l’applicazione del più severo regime della confisca per equivalente.
Che cos’è la confisca diretta?
È una misura di sicurezza che permette allo Stato di acquisire le cose che rappresentano il profitto o il prezzo di un reato, ma può colpire solo il vantaggio economico che è entrato direttamente e immediatamente nella disponibilità patrimoniale di chi ha commesso l’illecito.
È possibile sequestrare a una sola persona l’intero profitto di un reato commesso in concorso con altri?
No, non è possibile nel caso di sequestro finalizzato alla confisca diretta. La misura può riguardare solo la parte di profitto effettivamente percepita dal singolo indagato. La possibilità di aggredire l’intero profitto su un solo concorrente è prevista solo per la confisca per equivalente, che però non è applicabile a tutti i reati.
Nel caso di frode assicurativa, il profitto confiscabile al medico include anche le somme pagate alla clinica e ad altri professionisti?
No. Secondo la sentenza, il profitto del reato che può essere oggetto di confisca diretta nei confronti del medico è limitato alla somma da lui personalmente percepita. Le somme erogate dall’assicurazione alla clinica o all’anestesista, anche se originate dalla stessa frode, non possono essere sequestrate al medico perché non sono mai entrate nel suo patrimonio.