Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24086 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24086 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PETILIA POLICASTRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
;..rditi il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
che ha concluso chiedendo (A, GLYPH Vt,k u AÌV GLYPH 4/C • i v t,,ILC: 01’C U- 1 &L i.’ c h
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che ha ritenuto COGNOME NOME colpevole del delitto di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 1 per avere falsamente dichiarato, nell’istanza di ammissione al patrocinio spese dello Stato, nell’ambito del procedimento penale n. 4710/14 r.g.n.r. depositata in data 22/11/2017 nella cancelleria del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che i reddito imponibile prodotto dal nucleo familiare di appartenenza (familiari conviventi) nell’anno di imposta 2016 era pari ad euro 211,00, mentre veniva poi accertato un reddito complessivo del nucleo familiare pari ad euro 8.410,03 per l’anno d’imposta 2016 ed un reddito percepito nell’anno d’imposta 2017 pari ad euro 20.395,36.
Avverso la prefata sentenza l’imputato, per mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione, fondandolo sui seguenti motivi:
2.1. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione: l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, sottoscritta dall’imputato, conteneva l’autocertificazi dei redditi percepiti per l’anno 2016 e non anche per l’anno 2017, poiché i reddi da dichiarare nell’istanza erano quelli percepiti l’anno precedente rispetto a richiesta. Non vi è stata dunque alcuna falsa dichiarazione rispetto ai redd relativi all’anno 2017 che il COGNOME non ha autocertificato, nella convinzione dover dichiarare solo i redditi dell’anno precedente e non anche quelli relati all’anno in corso, tanto più che non erano ancora maturati i termini per l’obbli di presentazione della dichiarazione dei redditi. Altrettanto viziata è considerazione dei Giudici di merito circa la mancata indicazione delle eventuali variazioni rilevanti nel frattempo intercorse nell’anno 2017: sul punto, la dif evidenzia che l’istanza di ammissione è stata presentata in data 22/11/2017, lo stesso giorno in cui si è celebrata la prima ed unica udienza relativa procedimento penale per il quale è stata chiesta l’ammissione al patrocinio. Non si è pertanto attuata alcuna violazione dell’obbligo di comunicare le eventual variazioni di reddito intercorse successivamente alla presentazione dell’istanz Anche sotto tale aspetto, quindi, la sentenza impugnata è viziata perché ha riconosciuto la responsabilità penale senza tenere conto che l’imputato non poteva e non doveva effettuare alcuna comunicazione, essendosi già concluso, in un’unica udienza, il procedimento per il quale era stata richiesta l’ammission al patrocinio lo stesso giorno. Quanto alla dichiarazione relativa ai redd percepiti nell’anno 2016, attestati dalla inutilizzabile nota informat
trasmessa dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE ed ammontanti ad euro 8.410,03, il difensore rileva che l’importo risulta comunque inferiore ai limiti previsti p l’accesso al beneficio, per cui l’errata indicazione degli stessi da pa dell’imputato non sarebbe stata accompagnata dal dolo ma da semplice negligenza, inidonea ad integrare gli estremi del reato in contestazione;
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla acquisizione dell’informativa trasmessa dalla Guardia di finanza, rispetto alla quale non era stato ottenuto il consenso della difesa all’acquisizione. L circostanza emergerebbe dalla lettura del verbale di udienza del 14/01/2021, dove risulta solo la richiesta del Pubblico ministero di acquisire i documenti “come in atti”, senza che vi sia alcun riferimento all’anzidetta nota informativa la quale è pertanto inutilizzabile;
2.3. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego risulterebbe frutto di una non corretta applicazione della legge;
2.4. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della tenuità del fatto;
2.5. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla concessione della sospensione condizionale della pena, oggetto del sesto motivo di appello.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata limitatamente all’omessa pronuncia sull’invocata sospensione condizionale della pena e che il ricorso sia dichiarato inammissibile nel resto.
In data 08/01/24, sono pervenute conclusioni scritte del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, con cui si insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta che l’acquisizione della nota informativa trasmessa dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE – sulla cui base si è fondata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato – sia avvenuta in violazione di legge, per non avere la difesa prestato il relati consenso, è fondato ed assorbente.
Nel respingere il motivo di appello con cui la difesa aveva dedotto l’inutilizzabilità di detta informativa, la Corte territoriale, pur dando dell’incompletezza del verbale di udienza a cui era allegata l’informativa in questione – verbale di cui ha anche indicato in modo inesatto la data (18/02/2021, invece che 14/01/21) – e, dopo aver dedotto che dallo stesso era «possibile constatare» che fosse presente il difensore di fiducia dell’imputato e che si fosse tenuta la discussione delle parti, ha affermato che mancava «la verbalizzazione dell’eventuale opposizione da parte del difensore».
Tale esternazione non è idonea a configurare la situazione processuale contemplata dall’art. 493, comma 3, cod. proc. pen., testualmente compendiata nella locuzione “le parti possono concordare l’acquisizione”, che evoca un meccanismo negoziale, attuabile unicamente mediante una positiva ed inequivoca manifestazione di consenso: attesa la natura eccezionale della norma, che costituisce deroga alle regole fondamentali in tema di acquisizione della prova ai fini del giudizio – in considerazione del principio generale per cu non sono acquisibili in dibattimento gli atti di indagine – deve escludersi possibilità di una interpretazione estensiva, che omologhi il “non opporsi” al “concordare” (Sez. 1, n. 12881 del 11/02/2005, Daci, Rv. 231252). In sostanza, perché detta acquisizione possa essere validamente effettuata deve esservi un espresso consenso alla stessa, nulla significando un’asserita mancata opposizione da parte della difesa dell’imputato. La Corte territoriale sostiene inoltre, che l’incompletezza del verbale non impedisce il ricorso ad elementi esterni di valutazione, anche di carattere logico, per interpretare oppur integrare quanto abbia formato oggetto di parziale documentazione, ma non indica alcun elemento a sostegno. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sussiste, dunque, il denunciato vizio di legittimità, che comporta, con effetto assorbente di ogni altra questione, l’annullamento della sentenza gravata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, la quale procederà a nuovo giudizio uniformandosi al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso il 17 gennaio 2024
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Il Consigliere estensore
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