Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14825 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14825 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Nigeria il 12/04/2000 NOME nato in Nigeria il 15/12/1992
avverso la sentenza del 13/06/2024 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
lette per gli imputati le conclusioni scritte dell’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13/06/2024, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa in data 03/11/2022 dal Tribunale di Macerata (che aveva dichiarato gli attuali ricorrenti NOME e NOME NOME responsabili dei reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, così riqualificati i fatti l ascritti e li aveva condannati alle relative pene ritenute di giustizia) assolveva NOME dai reati ascrittigli al capo 15) con riferimento a COGNOME NOME e al capo 16) con riferimento a NOME COGNOME e NOME COGNOME per non aver commesso il fatto ) rideterminando la pena in mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa in aumento sulla pena di anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 22.000,00 di multa di cui alla sentenza Gup Tribunale Macerata del 16/01/2020, irrevocabile il 08/11/2021, per complessivi anni 4 mesi 2 1 di reclusione ed euro 22.200,00 di multa; confermava nel resto la sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NOME e NOMECOGNOME a mezzo dei difensori di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati.
NOME propone due motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 500, 514 cod.proc.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990.
Lamenta che i Giudici di merito avevano illegittimamente utilizzato ai fini della decisione i verbali della individuazione fotografica effettuata in sede di indagini preliminari dai testimoni COGNOME e COGNOME in relazione ai reati contestati ai capi 1) e 2) dell’imputazione; i verbali in questione, infatti, erano confluiti nel fascicolo d dibattimento in violazione dell’art. 514 cod.proc.pen.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità in relazione al capo 1) dell’imputazione
Lamenta che i Giudici di merito avevano dato prevalenza al riconoscimento fotografico effettuato dal teste COGNOME nel corso delle indagini preliminari, rispett alla ricognizione di persona, avente esito negativo, effettuata dal medesimo in udienza. Evidenzia che il testimone in sede di sit aveva escluso la responsabilità dello COGNOME e che la Corte di appello aveva superato tale circostanza dando rilievo, in maniera illogica, al possesso da parte dell’imputato dell’utenza telefonica che non poteva correlarsi alla contestata cessione, non profilandosi neppure una imputazione in concorso con altri.
NOME propone due motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 500, 514 cod.proc.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990.
Lamenta che i Giudici di merito avevano illegittimamente utilizzato ai fini della decisione i verbali della individuazione fotografica effettuata in sede di indagini preliminari dai testimoni COGNOME e COGNOME in relazione al reato contestato al capo 15); i verbali in questione, in fatti, erano confluiti nel fascicolo d dibattimento in violazione dell’art. 514 cod.proc.pen.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità in relazione al capo 15) dell’imputazione.
Lamenta che la Corte di appello, a fronte di specifici rilievi difensivi, aveva ritenuto l’attendibilità dei testi COGNOME e COGNOME, in maniera palesemente illogica e con travisamento della prova, in quanto i testi avevano riferito di aver acquistato sostanza stupefacente dall’imputato quando questi era detenuto in carcere (dal 4.10.2019 al 10.6.2020); la Corte di appello aveva argomentato che non si poteva pretendere dai testi una scansione temporale precisa ed in tal modo era stata confermata l’affermazione di responsabilità anche per le cessioni contestate in costanza di detenzione in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso di NOME ed il primo motivo di ricorso di NOME sono manifestamente infondati.
Come evincibile dalla della sentenza di appello (p 10) ed anche dalla sentenza di primo grado (p 3), i verbali V….yefbalk di sit con individuazione fotografica menzionati nel motivo di ricorso sono stati acquisiti con il consenso delle parti.
Secondo un pacifico insegnamento di questa Suprema Corte (ex multis. Sez.3,n.44926 del 27/09/2023, Rv. 285316 – 02; Sez.6, n. 48949 del 07/10/2016, Rv. 268213 – 01; Sez. 6, n. 25456 del 04/03/2009, Agosta, Rv. 2445895ez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, COGNOME, Rv. 237412;), gli atti contenuti nel fascicolo del P.M. ed acquisiti, sull’accordo delle parti, al fascicolo per i dibattimento, possono essere legittimamente utilizzati ai fini della decisione, non ostandovi neppure i divieti di lettura di cui all’art. 514 cod. proc. pen., salvo che detti atti – evenienza, questa, neppur ipotizzata nel caso di specie – siano affetti da inutilizzabilità cosiddetta “patologica” quale è quella derivante da una loro assunzione contra legem.
Né assume alcun rilievo, al riguardo, il fatto che all’acquisizione del fascicolo vi abbia acconsentito il difensore, poiché il consenso può essere validamente prestato anche dal difensore dell’imputato, sia esso di fiducia o d’ufficio, in quanto
estrinsecazione del generale potere di indicazione dei fatti da provare e relative prove, oltre che del principio generale di rappresentanza dell’imputat parte del difensore (Sez. 6, n. 7061 del 11/02/2010, Minzera, Rv. 246090). L ratio dell’intervento normativo, d’altronde, è comunemente ravvisata nella volon del legislatore di semplificare le formalità di celebrazione del dibattimento ridurne i tempi di durata effettiva, evitando sempre e comunque la ripetizione attività svolte nel corso delle indagini preliminari. Ne discende che la dero principio della formazione della prova nel contraddittorio delle parti trova l piena legittimazione costituzionale nel disposto di cui all’art. 111, comma 5, C
In definitiva, deve ribadirsi che il consenso all’inserimento nel fascicol dibattimento dei verbali di sommarie informazioni contenuti in quello del pubblic ministero – come avvenuto nella specie – determina la definitiva acquisizione de stessi al materiale probatorio dibattimentale utilizzabile ai fini della de (Sez.4, n.27717 del 14/05/2014, Rv.260122 – 01).
Il secondo motivo di ricorso di NOME ed il secondo motivo di ricor di NOME sono inammissibili.
Nei motivi in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decis impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei f senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precl sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, COGNOME, 235507; Sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, COGNOME, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, COGNOME, Rv. 235508).
Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risul processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 d 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e divers parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. Rv. 234148).
Va anche ricordato che il controllo di legittimità della motivazione sorregge la decisione di merito può essere eseguito solo, in riferimento ai tass vizi che esclusivamente rilevano in questo giudizio: la assenza di motivazio (anche nella forma della mera apparenza grafica), la ‘manifesta’ illogicità contraddittorietà, così come previsto dalla lettera e) del primo comma dell’art. cod. proc. pen.; la mera ‘illogicità’ della motivazione è irrilevante,
strutturalmente diversa dalla ‘manifesta illogicità’, vizio distinto dal prece unico rilevante. Infatti, l’illogicità della motivazione censurabile a norma de 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è solo quella evidente, cioè di spe tale da risultare percepibile “ictu oculi” (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, 10/12/2003, COGNOME, Rv. 226074, Sez.3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.284556 01).
Anche le censure mosse alla valutazione di attendibilità dei testi NOME COGNOME sono aspecifiche, in quanto prive di confronto con le argomentazioni del Corte territoriale, nonchè articolate in termini fattuali.
Va ricordato che è pacifica acquisizione della giurisprudenza di legittim l’affermazione che la valutazione circa l’attendibilità del teste da parte del di merito si connota quale giudizio di tipo fattuale ed è precluso in se legittimità, specialmente quando il giudice del merito – come nella specie- ab fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (cfr. Sez. 3, n. del 05/10/2006, dep. 18/12/2006, Rv 235578, Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv.262575).
Del pari aspecifiche, in quanto prive di confronto con le argomentazioni del Corte territoriale nonchè articolate in termini fattuali sono le censure mosse valutazione dell’apporto dichiarativo del teste COGNOME.
Va ricordato che costituisce principio consolidato che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la sce divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l’indagine sull’attendibi testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adotta giudice di merito, che, nella fattispecie, appare coerente e logica (Sez. 2, n. del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362); infatti il giudizio sulla rilevanz attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di mer la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, c riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto ch altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando n fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legi della Corte Suprema; ed è stato precisato che è inammissibile il motivo di rico che sottopone al giudice di legittimità atti processuali per verificare l’adegu dell’apprezzamento probatorio ad essi relativo compiuto dal giudice di merito ottenerne una diversa valutazione, perché lo stesso costituisce censura riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate legge (Sez.7, n. 12406 del 19/02/2015, Rv.262948 – 01).
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell’art. 616 cod. p pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
ammende.
Così deciso il 25/03/2025