Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41139 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41139 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Cina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2025 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO , che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udite le conclusioni del difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso e depositato conclusioni scritte e nota-spese;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del l’11 febbraio 2025 con cui la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 08 settembre 2020, dal Tribunale di Firenze, lo ha condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro
3 00,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen., previa declaratoria della sopravvenuta prescrizione del reato di cui all’art. 474 cod. pen.
Con il primo motivo il ricorrente deduce contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine alla ritenuta conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato nonché violazione degli artt. 143, 178 e 179 cod. proc. pen. per non essere stata dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e del decreto di fissazione del giudizio di appello in ragione della omessa traduzione -in lingua a lui nota -di tali atti.
2.1. In via preliminare, la difesa evidenzia la pretesa incoerenza tra la motivazione con cui il primo giudice ha rigettato l’eccezione (ritenendo non dovuta la traduzione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio in ragione dell’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia) e l’affermazione della Corte territoriale circa la ‘sicura conoscenza’ dell’italiano da parte dell’imputato.
2.2. Si sostiene, inoltre, che la decisione impugnata si fonderebbe su indici fattuali (radicamento in Italia fin dal 1988 -data in cui il ricorrente ha commesso il suo primo reato ed aperto una attività commerciale in Italia-, possesso di carta di identità italiana, redazione in italiano della nomina del difensore di fiducia) ritenuti dalla difesa scarsamente univoci, ambigui o comunque neutri.
Il ricorrente aggiunge che neppure la circostanza che il difensore successivamente nominato abbia depositato la propria nomina senza sollevare rilievi in tema di traduzione degli atti potrebbe essere valorizzata quale prova della conoscenza della lingua, non emergendo elementi idonei a escludere che i contatti con il legale siano avvenuti in lingua cinese ovvero con l’ausilio di un interprete.
Inoltre, i giudici di appello non si sarebbero adeguatamente confrontati con due decisivi elementi probatori di segno contrario: da un lato le dichiarazioni del teste di p.g. COGNOME il quale avrebbe riferito che l’imputato non conosce la lingua italiana; dall’altro, il verbale di identificazione redatto con l’ausilio di un interprete e recante la cancellazione della frase relativa alla capacità dell’ Hu di parlare italiano.
2.3. Sotto il profilo processuale, si assume che l’omessa traduzione dell’avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione diretta a giudizio integrerebbe una nullità a regime intermedio incidente sulla sentenza di primo
grado, deducibile anche in sede di legittimità in quanto tempestivamente eccepita nei precedenti gradi di giudizio.
Parimenti, l’omessa traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello integrerebbe una grave violazione delle prerogative difensive poiché l’art. 143 cod. proc. pen. tutela l’effettività della partecipazione dell’imputato al procedimento, imponendo la traduzione degli atti di impulso processuale quando il destinatario non conosca la lingua italiana.
È stato, infine, affermato che l’eccepita nullità a regime intermedio del decreto di giudizio di appello non può esser considerata sanata in quanto la parte non ha chiesto trattazione orale e non ha depositato le proprie conclusioni nel giudizio cartolare di appello.
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, eccepisce violazione degli artt. 157 e 648 cod. pen. nonché omessa motivazione in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del delitto di ricettazione.
Secondo la prospettazione difensiva, la data di commissione del reato di ricettazione non sarebbe stata accertata; in ogni caso, essa dovrebbe ritenersi certamente anteriore alla data di accertamento del diverso reato di cui all’art. 474 cod. pen. (7 maggio 2015).
Da ciò deriverebbe che i giudici di appello avrebbero dovuto svolgere una specifica e approfondita verifica sul dies a quo e sul decorso del termine, al fine di escludere l’eventuale maturazione del termine massimo di prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.
In ordine alla prima censura, inerente alla mancata traduzione degli atti in lingua nota al ricorrente della sentenza di primo grado e del decreto di fissazione del giudizio di appello, occorre ribadire come l’accertamento inerente alla conoscenza della lingua italiana sia oggetto di una valutazione squisitamente di merito, che rimane insindacabile in sede di legittimità, laddove risulti motivata in maniera logica ed esaustiva (Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, Reznikov, Rv. 265213; Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, NOME COGNOME, Rv. 280992; da ultimo Sez. 6, n. 38328 del 17/09/2025, COGNOME, non massimata).
1.1. Tanto precisato in chiave metodologica, si rileva come la Corte territoriale abbia ritenuto adeguatamente dimostrata la sufficiente conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato, attraverso una motivazione esaustiva, coerente con le emergenze istruttorie e immune da vizi di manifesta illogicità o
contraddittorietà, avendo valorizzato una pluralità di elementi indiziari tra loro concordanti e logicamente convergenti.
I giudici di appello hanno desunto la conoscenza dell’idioma nazionale da dati fattuali, di eterogenea natura, ma enucleati in modo logico e correttamente coordinati sul piano argomentativo. È stato, in particolare, evidenziato che il condannato risiede in Italia quantomeno dal 1998, anno di commissione del primo reato, dunque da epoca largamente antecedente l’instaurazione del presente procedimento, e che nel corso di tale periodo egli ha avviato e gestito un’attività commerciale nel territorio nazionale, segnatamente in Sesto Fiorentino e ottenuto il rilascio della carta di identità. Tali circostanze sono state ritenute significativamente indicative di uno stabile inserimento nel contesto sociale e lavorativo italiano, incompatibile con una persistente incapacità di comprendere e utilizzare la lingua del paese ospitante.
Il percorso motivazionale si fonda, pertanto, su elementi univoci ed oggettivi, non riconducibili a mere valutazioni soggettive ed ulteriormente corroborati, in punto di logica, dal deposito all’udienza del 15 aprile 2016 di un verbale di nomina di difensore di fiducia, redatto esclusivamente in lingua italiana e sottoscritto dall’imputato, senza alcun richiamo alla presenza di un interprete né a difficoltà di comprensione linguistica.
La Corte di merito ha, in conclusione, correttamente attribuito a tali dati un significato univoco, valorizzandone la piena convergenza dimostrativa in ordine alla conoscenza dell’italiano da parte del ricorrente.
1.2. A fronte di tale apparato argomentativo, privo di aporie logiche o interne incongruenze, la difesa si è limitata a riproporre le medesime doglianze già dedotte in sede di appello, senza confrontarsi in modo puntuale con le ragioni della decisione impugnata.
Le censure articolate si risolvono, dunque, in mere deduzioni di carattere oppositivo, connotate da evidente aspecificità e inidonee a scalfire la tenuta logico-giuridica della motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata. Deve essere, in proposito, ribadito il principio costantemente affermato da questa Corte che non è consentito in sede di legittimità sollecitare una diversa lettura del compendio processuale, quando quella adottata dal giudice di merito risulti plausibile sul piano logico e sorretta da congrua motivazione.
Le doglianze in esame si collocano esattamente in tale prospettiva, traducendosi nel tentativo di contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti a quella ragionevolmente accolta dalla Corte territoriale.
1.3. Con specifico riferimento agli elementi posti a fondamento delle argomentazioni difensive, deve essere rilevato che i giudici di appello, con
percorso argomentativo coerente con le risultanze istruttorie ed esente da illogicità e contraddizioni, hanno ritenuto la deposizione del AVV_NOTAIONOME COGNOME inidonea a dimostrare l’ ignoranza della lingua italiana da parte del ricorrente a causa della natura generica e confusa delle dichiarazioni del teste (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Parimenti del tutto priva di fondamento è la censura fondata sulla circostanza che, in occasione dell’accesso presso la sede dell’impresa, il personale della Guardia RAGIONE_SOCIALE abbia ritenuto opportuno avvalersi di un interprete. Tale scelta, come correttamente osservato dalla Corte di merito, risponde a una logica di cautela operativa e non equivale a un accertamento in ordine alla effettiva incapacità dell’imputato di comprendere adeguatamente la lingua italiana. Essa, pertanto, non si pone in contrasto con la valutazione espressa dalla Corte di merito, la quale era chiamata a verificare non la mera opportunità della traduzione, bensì la sussistenza dei presupposti per la sua necessità ai sensi dell’art. 143 cod. proc. pen.
Del resto, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la pregressa nomina di un interprete o la traduzione di singoli atti in favore di un imputato straniero non costituiscono prova automatica della sua ignoranza della lingua italiana né vincolano il giudice, il quale resta libero di accertarne la conoscenza effettiva in ogni fase del procedimento sulla base di elementi univoci di segno contrario (Sez. 3, n. 37364 del 05/06/2015, T., Rv. 265185-01; Sez. 4, n. 36157 del 22/09/2021, Brotac, non massimata; Sez. 3, n. 39884 del 28/04/2023, NOME, non massimata).
1.4. Tutto ciò premesso deve essere ribadito che la motivazione con cui è stata affermata la sufficiente conoscenza dell’italiano da parte dell’imputato, tale da escludere la necessità della traduzione degli atti processuali, si presenta adeguata, logicamente strutturata e priva di contraddizioni, risultando pertanto insuscettibile di censura in sede di legittimità.
Deve, pertanto, escludersi la dedotta nullità ai sensi dell’art. 143 cod. proc. pen. della sentenza di primo grado e del decreto di fissazione del giudizio di appello e ciò anche alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. 15069 del 27 ottobre 2023 (dep. 2024), Niecko, Rv. 286356 – 01.
L’obbligo di traduzione, a cui si fa riferimento in detta pronuncia, infatti, presuppone che sia accertata la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato alloglotta, evenienza che, nel caso di specie, è stata logicamente e congruamente esclusa dalla Corte di merito.
2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura l’omessa declaratoria di estinzione del reato di ricettazione per intervenuta prescrizione, muove dal presupposto che la mancanza di prova circa la data di consumazione del delitto imporrebbe di risolvere ogni incertezza in favore dell’imputato.
La doglianza è tuttavia inammissibile in quanto formulata in termini meramente assertivi e generici. Essa si fonda, infatti, su deduzioni difensive del tutto apodittiche e non suffragate da concreti elementi fattuali idonei a dimostrare l’anteriore decorso del termine prescrizionale. In particolare, la difesa si limita ad evocare un’asserita indeterminatezza temporale del fatto, senza indicare dati specifici o emergenze processuali dalle quali possa desumersi, con ragionevole certezza, il momento di commissione del reato in epoca tale da determinare l’estinzione dello stesso.
Deve essere, peraltro, ribadito che, in sede di legittimità, è precluso ogni accertamento di fatto in ordine al tempus commissi delicti con conseguente inammissibilità del ricorso che non ottemperi al l’ onere di specificità (vedi Sez. 2, n. 35791 del 29/5/2019, COGNOME, Rv. 277495-01; Sez. 4, n. 13353 del 19/03/2025, COGNOME, Rv. 28795-01).
Il Collegio intende dare seguito all’univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di prescrizione, grava sul ricorrente, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti (vedi Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, COGNOME, Rv. 259181 -01; Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, COGNOME, Rv. 277495 -01; Sez. 6, n. 21628 del 29/03/2022, NOME, non massimata).
Le generiche argomentazioni dedotte nel ricorso non sono, infatti, sufficienti a fare ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l’incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine con la conseguente applicazione del principio in dubio pro reo , atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare la dimostrazione di quanto afferma, grava sull’imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto con quanto risulta dagli atti di causa, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione (cfr. Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, F., Rv. 280735 -01; Sez. 3, n. 25551 del 24/03/2021, COGNOME, non massimata).
Tutto ciò premesso deve essere rimarcato che, tenuto conto della data di commissione del reato di ricettazione indicata nel capo di imputazione (07 maggio 2015) e della presenza di una causa di sospensione dei termini di
prescrizione ( 234 giorni di sospensione a seguito del rinvio dell’udienza del 24 marzo 2017 per adesione del difensore dell’imputato all’astensione indetta dagli organismi di categoria), il termine massimo di prescrizione si perfezionerà solo in data 27 dicembre 2025.
3 . All’inammissibilità de l ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Il ricorrente deve essere, altresì, condannato al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che, in base alla qualità dell’opera prestata in relazione alla natura e all’entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 02/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME