Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43705 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43705 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/07/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME I ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 16 settembre 2022, pronunciando sul gravame proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, condannati dal Tribunale di Torre Annunziata per i reati di cui agli artt. art.74 e 73 DPR 309/1990, ha confermato la sentenza di primo grado relativamente alla posizione della NOME e del COGNOME, riducendo la pena relativamente alla posizione del COGNOME conseguentemente alla dichiarata prescrizione di uno dei reati – fine contestati.
Propongono ricorso gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia.
COGNOME NOME deduce due motivi. Con il primo, lamenta violazione di legge in relazione all’art. 416 bis, comma 3, cod, pen. La sentenza impugnata aveva erroneamente ridimensionato l’intervenuta collaborazione del COGNOME COGNOME con COGNOME la giustizia, COGNOME non concedendo ingiustificatamente l’attenuante nella sua massima estensione. La menzionata circostanza ad effetto speciale, concedibile a chi si adoperi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità giudiziaria nella raccolta degli elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e l’individuazione dei colpevoli, comporta una riduzione della pena da un terzo alla meta e, ove non correttamente applicata, resterebbe concretamente priva dell’effetto che il legislatore le attribuisce. La Corte territoriale non aveva assolto sul punto l’obbligo di motivazione. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod, pen, nonchè vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte territoriale non aveva offerto nessuna motivazione sul punto, ma si era limitata ad un richiamo generico alla sentenza di primo grado.
COGNOME NOME deduce, con il primo motivc, vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett c) cock proc.pen, per violazione delle norme processuali in ordine alla conoscenza e alla partecipazione in giudizio. L’imputata, residente in Olanda, non aveva ricevuto alcuna notifica, salvo l’iniziale avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis cod.proc,pen idatato 14 ottobre 2013, tradotto in lingua olandese e notificato in Olanda. Dalle sentenze di primo e secondo grado non si evinceva l’indicazione della residenza della ricorrente e neppure un domicilio eletto, così anche nell’avviso di deposito dell’ordinanza emessa ex art. 309 cod proc pen con cui era stata revocata la misura cautelare.
La procura speciale autenticata dal Burgermaster olandese in periodo prossimo alla celebrazione dell’udienza preliminare, in cui si faceva un generico riferimento ad un indirizzo di Napoli, qualificato come domicilio eletto, non conteneva l’indicazione della persona o ente presso la quale detta elezione era stata effettuata, con conseguente invalidità della predetta elezione di domicilio. Tutto il processo celebrato a carico della COGNOME doveva, pertanto, considerarsi nullo
5.Con il secondo motivo, la ricorrente deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’art. ;r4 DPR 309/1990. Sul punto inerente al legame associativo la sentenza impugnata si era limitata ad un generico richiamo per relationem alla pronuncia di primo grado, che aveva tratto la prova della partecipazione all’associazione dalla serialità di trattative per operazioni di acquisti, vendite e scambi di droga, che però era circoscritta al territorio olandese la d eseguita nel solo interesse del compagno della donna, il coimputato NOME COGNOME, senza alcuna prova in ordine alla consapevolezza di operare per una compagine associativa. A nulla rilevava la sussistenza, tra i vari imputati, di un sodalizio volto al traffico di stupefacenti avente sede in RAGIONE_SOCIALE, essendo invece rilevante la verifica del contributo offerto dalla ricorrente nonchè la sua coscienza e volontà di operare a favore del gruppo, laddove la stessa aveva invece semmai assunto il diverso ruolo di operatore autonomo in territorio olandese, per il quale poteva ipotizzarsi una posizione di concorso nel reato, e non di partecipe ad una associazione criminosa. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
6. COGNOME NOME deduce, con il primo motivo, vizio di incompetenza territoriale come formulata sin dall’udienza del 26 febbrio 2015. Con il secondo motivo lamenta vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione posta a fondamento della sentenza. I giudici di merito avevano fornito una ricostruzione della vinc:eda erronea e travisata e non avevano assolto l’onere di motivazione rafforzata in un caso di cd ” droga parlata”, mancando riscontri, al di fuori di un unico sequestro, sugli spostamenti di denaro. Era stata dunque violata la regola della affermazione di colpevolezza al di à di ogni ragionevole dubbio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da COGNOME NOME è manifestamente infondato.
Il primo motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata: COGNOME il COGNOME ricorrente si COGNOME duole della COGNOME mancata COGNOME applicazione dell’attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 416 bis, comma 3, cod, umpen.facendo leva sulla qualità e l’importanza della collaborazione offerta, laddove i giudici di merito rilevano che la norma è inapplicabile poichè i reati per i quali il ricorrente è stato condannato nel presente processo esulano dalla fattispecie di cui all’art. 416 bis e, quanto ai reati fine, era stata esclusa l’aggravante di cui all’art. 7 della L. 203 del 1991. Come sottolineato dai giudici d’appello, la collaborazione del COGNOME è stata adeguatamente valorizzata con l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 74, comma 7, DPR 309/1990. Il motivo proposto non scalfisce detto impianto motivazionale, e si sostanzia in generiche doglianze che non superano il vaglio di ammissibilità.
Stessa valutazione deve farsi per il secondo motivo, con cui il ricorrente si duole della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, la corte territoriale argomenta rilevando che non soccorrono elementi positivi, anche tenendo conto della allarmante biografia criminale del COGNOME. Orbene, è principio consolidato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. (Sez. 4 n. 32872 del 08/06/2022,Rv.28348901;Sez. 1, n. 29566 del 16/ 02/2017, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 – 01).
2.Ricorso COGNOME.
2.1 II primo motivo è manifestamente infondato. Come ammesso alla stessa ricorrente alla pag. 4 del ricorso, la stessa ha regolarmente ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod;proc, penitradotto in lingua olandese ( allegato al ricorso); ha nominato un difensore di fiducia nella persona dell’AVV_NOTAIO cui ha conferito procura speciale al fine di procedere con rito alternativo all’udienza preliminare; ha eletto domicilio presso lo studio del predetto AVV_NOTAIO, sito in Napoli alla INDIRIZZO. Al riguardo, la manifestazione di volontà della COGNOME di eleggere domicilio presso il difensore si evince in modo chiaro dal documento allegato al ricorso, sub 3, consistente nella procura speciale per accedere ai riti alternativi conferita al suddetto AVV_NOTAIO ” con studio in Napoli, alla INDIRIZZO“, ove la COGNOME, per sua espressa dichiarazione, dichiara di essere elettivamente domiciliata.
2.2 Questa Corte di legittimità ha COGNOME chiarito COGNOME che gli indici di conoscenza previsti dall’art. 420 bis cod,proc. perì, debbano essere valutati in riferimento alla conoscenza della vocatio in jus, e non del procedimento, e vanno apprezzati in conc:reto, non potendo qualificarsi come presunzioni, se non vanificando il senso e il fondamento del diritto sovranazionale (Sez. U n. 23948 del 28/11/2019, NOME COGNOME, Rv. 279420 – 01; principi ribaditi da Sez. IJ, n. 15498 del 26/11/2020 , NOME, Rv. 280931 – 02) .
2.3 Tanto premesso, era certamente noto alla COGNOME il contenuto dell’accusa a suo carico (elemento la cui cognizione è fondamentale, secondo le note pronunce COGNOME NOME c. COGNOME RAGIONE_SOCIALE, DATA_NASCITA/02/1985; COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME 28/08/1991; COGNOME RAGIONE_SOCIALE c. RAGIONE_SOCIALE, COGNOME 18/05/2004; COGNOME c. RAGIONE_SOCIALE, 10/11/2004 ). In vista dell’udienza preliminare, l’odierna ricorrente aveva provveduto alla nomina del difensore di fiducia nella persona dell’AVV_NOTAIO e alla elezione di domicilio presso lo studio del predetto difensore, con conferimento della procura speciale per accedere ai riti alternativi. In un caso assimilabile a quello in esame, questa Corte di legittimità ha affermato che la partecipazione del difensore di fiducia domiciliatario all’udienza preliminare senza che siano sollevati rilievi sul rapporto fiduciario consente di ritenere lo stesso realmente instaurato, sicchè deve ritenersi effettiva la conoscenza del
processo COGNOME che COGNOME legittima COGNOME il COGNOME giudizio COGNOME in COGNOME assenza (Sez. 2, n. 6057 del 13/01/2022, Rv. 282813 – 01.). Ancora, si è ritenuto che la trasformazione della nomina di un difensore d’ufficio in nomina fiduciaria, con conferma di elezione di domicilio presso lo studio del difensore, costituisce indice di effettiva conoscenza dell’imputato e, in mancanza di allegazione di circostanze di fatto che c:onsentano di ritenere l’incolpevole ignoranza della celebrazione del processo, legittima il giudizio in assenza (sez.5, n.22399 del 10/10/2022, v.283889-01). Ciò in quanto certamente sussiste, come chiarito nelle pronunce citate, una presunzione di adempimento dei doveri verso il cliente, che persiste nell’ipotesi di mancata deduzione dell’assenza del rapporto professionale. Deve infine rilevarsi che la COGNOME ha impugnato la sentenza di primo grado con atto di appello proposto dal difensore di fiducia NOME COGNOME, presso il quale aveva eletto domicilio. Orbene, l’impugnazione della sentenza di primo grado a mezzo del predetto difensore di fiducia costituisce sicuro indice della conoscenza del processo da parte della ricorrente. E’ invero costante l’indirizzo di questa Corte di legittimità secondo cui vige la presunzione del dovere deontologico del difensore di informare il proprio assistito della avvenuta emissione della sentenza anche ai fini di proporre impugnazione ( principio affermato in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, cfr. Sez. 2, n. 52131 del 25/11/2014 , COGNOME Rv. 261965 COGNOME 01, Sez. 3, n. 8860 del 25/05/2016, Rv. 269341 – 01).
3.E’ manifestamente infondato anche il secondo motivo.
3.1 Va rammentato che, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, l’associazione si distingue per il carattere dell’accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio. E’ stato in proposito chiarito che nell’associazione di cui all’art. 74 DPR 309/1990, il procacciamento e commercio dello stupefacente necessita di una predisposizione di mezzi non particolarmente significativa e di uno scarso approntamento di strumenti di tutela ed offesa (si tratta di comprare da chi vuole vendere e vendere a chi vuole comprare); si è in presenza, il
più delle volte, di organizzazioni per così dire “leggere”, che a fronte di una non spiccata (ma presente) fidelizzazione, non escludono il perseguimento d’interessi individuali. In definitiva, dunque, perché sia configurabile l’associazione di cui all’art. 74 DPR 309/90 la prova del vincolo può desumersi dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti; e la stessa affectio societatis, nell’associazione in esame, si risolve nel fatto che tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all’attuazione del programma criminale (Sez.4, sent. n. 5171.6 del 16/10/2013, COGNOME ed altri, Rv. 257906; sez.4, sent. n. 36341 del 15/05/2014, COGNOME ed altri, Rv. 260268; nello stesso senso Sez. 2, Sentenza n. 16540 del 27/03/2013 Rv. 255491; Sez. 3, Sentenza n. 9457 del 06/11/2015, Rv.266286).
3.3 I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi e hanno puntualmente ricostruito i forti e pregnanti elementi connotanti l’attivo e stabile ruolo della ricorrente nella attività di sistematico apporto fornito allo COGNOME NOME, suo compagno all’epoca dei fatti con indiscutibile ruolo apicale nell’associazione in ordine alle attività di approvvigionamento dello stupefacente in Olanda, anche in ragione della sua conoscenza della lingua. In proposito è ampiamente citato, nell’unico corpo argomentativo delle sentenze di primo e secondo grado, il compendio intercettivo da cui si evince la piena consapevolezza della donna di operare in una organizzazione strutturata dedita al traffico di droga. La Corte riporta una significativa c:onversazione in cui la donna partecipa alla trattativa tra lo COGNOME e altro soggetto, in cui lo COGNOME le chiede di tradurre che, se fosse interessato al un grosso quantitativo, 100 o 200 chili, il prezzo dello stupefacente sarebbe potuto scendere; richiama le plurime conversazioni oggetto di intercettazioni ambientali riportate nella sentenza di primo grado alle pag. 20 e seguenti, dalle quali si evince che la COGNOME accompagnava l’uomo assistendolo nelle trattative sui quantitativi e prezzo della !:;ostanza; quindi i giudici di merito concludono, con ragionamento immune da vizi logici, circa la piena consapevolezza della donna di una rilevante attività organizzata relativa al traffico di stupefacenti, cui forniva costante ausilio ed
assistenza proprio nella fase delle trattative per acquisto e la cessione della sostanza. Per completezza, va comunque ricordato che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389).
3.4 Manifestamente infondato è il motivo inerente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, motivato dalla impugnata sentenza richiamando l’ assenza di elementi positivi valutabili, in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità più sopra menzionata.
4. Ricorso COGNOME
4.1 I motivi di ricorso sono formulati in modo aspecifico perché non si confrontano con il compendio motivazionale dei giudici di merito, reiterando, senza alcuna argomentazione a supporto, la doglianza sulla incompetenza territoriale già dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello e lamentando del tutto genericamente la violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata, trattandosi di droga “parlata”. Nel caso in esame va però sottolineato che lo stupefacente oggetto del reato di cui al capo H) contestato al COGNOME, pari a oltre 8 Kg di cocaina, è pacificamente caduto in sequestro poiché ritrovato a seguito di una perquisizione all’interno di un autocarro proveniente dalla Spagna. Al ricorrente è stato contestato un ruolo nelL’operazione di traffico illecito per essersi attivato in ordine al reperimento delle somrre necessarie all’acquisto della sostanza stupefacente. Ciò chiarito, il motivo proposto non fa alcun riferimento agli specifici passaggi motivazionali della sentenza impugnata che, invece, analizza c:ompiutamente gli elementi di prova costituiti dalle intercettazioni, dandone spiegazioni logiche ed in linea con gli elementi probatori acquisiti; a fronte dei precisi richiami della corte territoriale, il motivo si limita a dedurre che le captazioni non sarebbero idonee a fornire la prova della responsabilità dell’imputato, senza confrontarsi con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, che si snoda alle pagg. 11 e 12 e che richiama anche il compendio intercettivo riportato nella pronuncia di primo grado alle
pag.59-65, dalle quali emerge il pieno coinvolgimento del COGNOME nella attività di approvvigionamento del denaro per l’acquisto della partita di droga.
Conclusivamente, tutti i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Segue per legge la condanna di tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6.7.2023