Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11368 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11368 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del P.G. dr.ssa NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Venezia il 2 novembre 2022, dichiarato inammissibile l’appello delle parti civili, ha integralmente confermato la sentenza, appellata dal P.M. e dalle parti civili, con cui il G.u.p. del Tribunale di Treviso 30 gennaio 2014, all’esito del giudizio abbreviato, ha assolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato” NOME COGNOME dall’accusa di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale.
2. I fatti, in sintesi, come concordemente ricostruiti dai Giudici di merito.
L’imputato il 6 marzo 2012, alle ore 08.15 del mattino, si trovava a percorrere una strada statale alla guida di un autocarro con rimorchio e, dovendo svoltare a destra, si è dapprima arrestato, in quanto un’auto proveniente da sinistra era in procinto di immettersi sulla strada statale.
La situazione è stata disciplinata da un agente della Polizia RAGIONE_SOCIALE a piedi in servizio di viabilità, che ha fermato il flusso di auto che scorreva sulla strada statale per permettere all’automobile di immettersi. A questo punto ·NOME COGNOME, avendo regolarmente segnalato con la freccia l’intenzione di svoltare a destra, ha iniziato lentamente tale manovra ma, non avvedutosi della presenza sulla banchina a destra di fianco all’autocarro con rimorchio di una ciclista, NOME COGNOME NOME, la quale procedeva nella stessa direzione di marcia, la ha travolta e trascinata per qualche metro, causandone la morte.
2.1. Il Tribunale ha assolto l’imputato evidenziando la macroscopica imprudenza della condotta di guida della vittima, per avere sorpassato a destra il pesante mezzo con rimorchio proprio mentre lo stesso, previa regolare segnalazione, aveva iniziato a svoltare verso destra; ha evidenziato come la consulenza del P.M. abbia dato atto della presenza di un cono d’ombra proprio nel lato destro, cono d’ombra che – è emerso – essere almeno in parte non eliminabile, nemmeno se gli specchietti retrovisori del mezzo fossero diversamente e più correttamente regolati rispetto a come in quel momento erano in concreto posizionati, sicchè, anche in tal caso, ad avviso del C.T., la bici sarebbe rimasta non visibile “per un ampio spazio e conseguente tempo” (così alla p. 3 della decisione del Tribunale).
Si è inoltre valorizzato avere l’imputato iniziato la manovra di svolta molto lentamente e con l’attenzione protesa alla svolta soltantc dopo il segnale ricevuto da parte del Vigilie Urbano presente in loco, avendo il conducente ragionevolmente fatto incolpevole affidamento proprio su tale segnalazione, non potendo, proprio in quel momento, prevedere di poter essere superato a destra da un altro utente della strada.
Per concludere il Tribunale che (pp. 3-4 della decisione ci primo grado) «la contestata non corretta regolazione degli specchietti retrovisori non appare nella concreta fattispecie causalmente collegata con l’evento verificatosi, non risultando dimostrata, in capo al conducente dell’autocarro coinvolto nel sinistro, la sicura avvistabilità della ciclista al momento inziale della sua manovra».
2.2. Avendo impugnato l’assoluzione sia il P.M. che le parti civili, le quali · hanno però revocato la costituzione nelle fasi preliminari del giudizio di appello, la Corte territoriale ha ribadito l’esistenza, nella prospettiva visiva d conducente l’autocarro, di un cono d’ombra nel quale la ciclista è sicuramente entrata ed è rimasta per un certo tempo, non meglio definibiie, nonostante due consulenze tecniche svolte. Ha confermato la valutazione circa la estrema pericolosità della condotta della vittima, che ha sorpassato a destra un pesante autoarticolato che, previa corretta tempestiva segnalazione, stava iniziando la svolta verso destra, svolta che si poteva, comunque, agevolmente comprendere – ha ritenuto la Corte di merito – attesa la posizione del mezzo sulla strada, anche se la ciclista non avesse visto la freccia.
Ha aggiunto la Corte di appello che «la presenza dell’agente di Polizia RAGIONE_SOCIALE per dirimere il traffico teneva conto della volumirosità del mezzo e delle relative difficoltà di manovra in relazione alle condizioni della strada. La condotta della vittima che – in tale contesto – ha superato a destra – in bicicletta un mezzo pesante che intendeva svoltare a destra è da ritenere assolutamente imprevista e imprevedibile per l’autista che non può essere tenuto a visionare costantemente gli specchi (anche se posizionati in modo ottimale e tali da consentirgli una piena e cosante visibilità) dovendosi occupare del traffico della strada e della guida nonché degli ostacoli posizionati davanti. In tal senso, si condivide la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla mancanza dell’elemento soggettivo dell’imputato» (così alla p. 7 della sentenza impugnata).
Ciò posto, ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di Venezia, che si affida a tre motivi con i quali denunzia violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento della colpa, sia generica sia specifica, essendo derivata dalle violazioni di legge che si evidenziano una erronea ricostruzione del relativo elemento psicologico, mentre l’evento occorso era, ad avviso del ricorrente, prevedibile e in c:oncreto evitabile.
3.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 144, comma 6, e 148, comma 11, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, e 41, comma 2, cod. pen., per avere escluso la prevedibilità della condotta, pur non incolpevo:e, della vittima.
Premesso che nella sentenza impugnata (alla p. 7) si afferma che è fattore eccezionale, atipico, imprevisto ed imprevedibile la condotta della vittima, che ha
superato a destra a bordo di una bicicletta un mezzo pesante che intendeva svoltare a destra, si sottolinea che gli artt. 144 e 148 del codice della strada consentono espressamente ai conducenti dei veicoli a due ruote di affiancarsi agli altri veicoli in situazioni di congestione del traffico o in corrispondenza dell intersezioni: in conseguenza, ad avviso del P.G., la situazione di “affiancamento” da parte di un veicolo a due ruote è connotato da «prevedibilità “ex lege”» (così alla p. 3 del ricorso), oltre che frequentemente ravvisabile nella esperienza concreta di guida.
La decisione della Corte di merito sarebbe, dunque, fondata su un “id quod plerumque accidit”, che, in realtà, tale non è, oltre che in contrasto con il diritto positivo e «tale error in iudicando ha compromesso l’apprezzamento di quel particolare segmento del fatto (la prevedibilità della situazione di pericolo rappresentata dalla – pur non incolpevole condotta della vittima) idonea a fondare, a propria volta, un indicatore ragionevole della rirnproverabilità del fatto» (così alla p. 4 del ricorso).
3.2. Con il secondo motivo censura violazione dell’art. 154 del d. Igs. n. 285 del 1992, per essere stata esclusala esigibilità della osservanza della regola cautelare che fonda l’addebito di colpa specifica all’imputato quanto al cambiamento di direzione – svolta a destra – del mezzo condotto dall’imputato.
Il Requirente rammenta che l’art. 154 del codice della strada prescrive ai conducenti che intendano svoltare a destra sia di segnalare con sufficiente anticipo la propria intenzione sia di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, della distanza e della direzione di essi. Ebbene, di tali due condizioni l’imputato avrebbe soddisfatto soltanto la prima, cioè quella della previa segnalazione, ma – si ritiene – non anche la seconda, poiché « in punto di fatto, solo per consentire di valutare la censura in diritto, qualora avesse prestato attenzione anche all’ambiente a lui circostante, avrebbe ricordato il sorpasso, da lui effettuato pochi istanti addietro, della bicicletta condotta dalla vittima, ed avrebbe potuto, tramite la ripetuta (non necessariamente continuativa!!!) ispezione degli specchietti retrovisori – se correttamente orientati – vedere l’avvicinamento della ciclista proveniente da tergo, sulla destra. Ed è a partire da questa ricostruzione del fatto che i giudici veneziani incorrono in un’errata interpretazione della citata norma del codice della strada, affermando con enfasi che l’autista “non può essere tenuto a visionare costantemente gli specchi (anche se posizionati in modo tale da consentirgli una piena e costante visibilità) dovendosi occupare del traffico della strada e della guida nonché degli ostacoli posizionati davanti”» (così alla p. 4 del
ricorso), mentre il richiamato art. 154 del codice della strada non pone un obbligo di prudenza che è impossibile da osservare.
Si richiama al riguardo il precedente di Sez. 4, n. 10223 del 20/01/2005, P.G. in proc. Sturla, Rv. 231145, che, proprio in un caso di svolta a destra di un camion causativa del decesso di un ciclista, ha affermato che «In tema di circolazione stradale, in ipotesi di svolta a destra, il conducente di un veicolo (soprattutto – come nella specie – di grosse dimensioni) ha il dovere di assicurarsi con assoluta certezza che intraprendendo la manovra non crei pericolo o intralcio ad altri utenti della strada. (La Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva assolto l’imputato il quale, alla guida di un camion, nel girare a destra aveva provocato la morte di una ciclista: la Corte ha ritenuto contraddittoria e illogica la sentenza nella quale si affermava come la precisa osservanza di tutte le regole durante la manovra avrebbe costituito una forma di diligenza impossibile da osservare per il guidatore)».
Né, ad avviso del P.G., la presenza di un “cono d’ombra” nel quale il ciclista è entrato ed è rimasto per un certo lasso di tempo sarebbe circostanza dirimente, in quanto la ripetuta ispezione degli specchietti, se correttamente orientati, avrebbe consentito all’imputato di notare in più momenti l’avvicinamento del ciclista che, giungendo da destra, lo superava. Infatti, l’obbligo di assicurarsi di potere effettuare una manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada sussiste non solo prima di compiere le manovre ma anche durante la esecuzione.
Si evidenzia che il “cono d’ombra” è fenomeno che interessa tutti i veicoli a quattro ruote in circolazione.
Ad avviso del ricorrente, l’affermazione della Corte di merito secondo cui l’autista non può essere tenuto a visionare costantemente gli specchi retrovisori sarebbe inconciliabile con il precetto dell’art. 154 d.lgs. n. 285 del 1992.
3.3. Con il terzo motivo il Requirente si duole della violazione dell’art. 43, cod. pen., per avere i Giudici di merito omesso di considerare che le condotte imprudenti nell’ambito della circolazione stradale sono tanto frequenti da rappresentare un rischio tipico, prevedibile, da governare nei limiti del possibile, con la conseguenza che la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, ove tale fiducia sia mal riposta, costituisce, di per sé, una condotta imprudente.
Si richiamano al riguardo plurimi, anche recenti, precedenti di legittimità stimati pertinenti secondo cui il principio di affidamento trova un limite nell’opposto principio per cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché prevedibile, per concludere che l’imputato non ha nel caso di specie adempiuto al dovere di costante vigilanza,
anche per prevenire le conseguenze di uno scorretto comportamento altrui. E ciò – si sottolinea – anche perché il rischio che corre un mezzo leggero e a due ruote a fronte di un veicolo pesante è elevato, potendo il velocipede perdere l’equilibrio non solo a seguito di una collisione ma anche per uno spostamento d’aria.
In conclusione, ad avviso del P.G., «la errata interpretazione ed applicazione delle norme richiamate ha compromesso l’apprezzamento di quel particolare segmento del fatto (la sequenza causale che ha condotto alla morte della persona offesa) idoneo a costruire, a propria volta, un indicatore ragionevole del coefficiente psicologico colposo dell’imputato» (così alla p. 7 dell’impugnazione).
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 31 ottobre 2023 ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo, in sintesi, che l’impugnazione in buona sostanza venga a riproporre doglianze circa pretesi vizi motivazionali già risolte e non valutabili in sede di legittimità.
Con ampia memoria in data 17 novembre 2023 la Difesa dell’imputato ha richiamato le emergenze istruttorie, ha sottolineato la impossibilità di accertamento, malgrado l’espletamento di due consulenze, della esatta posizione del ciclista rispetto al camion al momento dell’inizio della manovra di svolta a destra, non potendo quindi affermarsi che la persona offesa si trovasse in posizione visibile da parte dell’imputato, ha evidenziato che i tre motivi di ricorso attengono al merito e ha domandato la reiezione del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Deve necessariamente premettersi che’ trattandosi di doppia assoluzione, il P.M., ai sensi dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 1, comma 69, della legge 27 giugno 2017, n. 1.03, in vigore dal 3 agosto 20A – Y, può ricorrere soltanto per i motivi di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 dell’ar 606 cod. proc. pen., escluso, dunque, il vizio di motivazione.
Quanto al primo motivo di impugnazione, incentrato sulla prevedibilità dell’affiancamento a destra di un veicolo a due ruote, si tratta, a ben vedere, della denuncia di un vizio della motivazione, vizio che, peraltro, non era stato previamente dedotta in appello, con il quale si era lamentato, alle pp. 3 e ss., il travisamento delle prove, ritenendo il P.M. che, orientando correttamente gli specchietti retrovisori, non vi sarebbe stato il cono d’ombra, affermazione che, però, è risultata non condivisa da entrambi i Giudici di merito.
Con il secondo motivo, come si è visto, si sottolinea che la svolta a destra era da effettuarsi con ogni cautela e che vi sarebbe da parte dell’imputato la violazione dell’art. 154 del codice della strada; tale doglianza corrisponde contenutisticamente al secondo e al terzo motivo di appello (rispettivamente, alle pp. 9 e ss. e 14 e ss. dell’impugnazione di merito).
Osserva il Collegio come si tratti anche in questo caso di un – possibile vizio di motivazione, che però non può essere denunciato in questa sede, in applicazione del richiamato art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Peraltro, entrambi i Giudici di merito hanno concordemente ritenuto, sulla base di ben due consulenze tecniche, che, ponendosi nella prospettiva visuale del conducente l’autocarro, esisteva un inevitabile cono d’ombra nel quale la ciclista è sicuramente entrata ed è rimasta per un certo tempo, non meglio definibile, e che la vittima ha sorpassato a destra un pesante autoarticolato, che, previa corretta tempestiva segnalazione, stava iniziando la svolta proprio verso destra, Tribunale e Corte di appello abbiano, in realtà, adeguatamente risposto in maniera non manifestamente illogica. Si tratta di risposta rispetto alla quale il P.G. ricorrente, entrando nel merito, manifesta il proprio soggettivo dissenso senza, tuttavia, cogliere vizi utilmente denunziabili in sede di legittimità.
Infine, anche il terzo motivo, con il quale si lamenta la violazione dell’art. 43 cod. pen. e si richiamano i limiti al principio di affidamento nell’altrui corrett agire, a ben vedere lamenta soltanto asseriti difetti motivazionali, peraltro nuovi poiché non erano stati oggetto di precedente devoluzione in appello..
5.Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese, attesa la natura di Parte pubblica del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 30/11/2023.