Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2693 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2693 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nata a Napoli il 01/12/1980 avverso la sentenza del 30/10/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la decisione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, ha confermato la condanna di NOME COGNOME per i reati ex artt. 81, 110 cod. pen. e 73 (capi AB, AC) e 74, commi 1-2-3-4, e 80, commi 1-2, lett b) d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, riuniti dal vincolo della continuazione, ritenendo assorbita nel capo AC la condotta descritta nel capo AJ e conseguentemente rideterminando la pena.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, si adducono violazione della legge e vizio della motivazione nel riconoscere la partecipazione dell’imputata alla associazione per delinquere oggetto del capo A, escludendo che la sua condotta costituisca mera connivenza non punibile solo perché suo marito, il coimputato NOME COGNOME adibì la loro abitazione a base logistica dei suoi traffici di droga, ma senza che agli stessi la COGNOME abbia partecipato. Si argomenta che la Corte ha erroneamente valutato quelle che erano normali comunicazioni fra i coniugi, seppure contenenti unilaterali riferimenti di COGNOME a vicende inerenti ai suoi traffici di droga.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si adducono violazione della legge e vizio della motivazione circa il concorso della ricorrente nei reati descritti nei cap AB e AC e nel confermare la sentenza di primo grado rispondendo soltanto a alcune delle analitiche contestazioni, relative alla valenza probatoria delle conversazioni intercettate, esplicitate nell’atto di appello relativamente a ogni specifico episodio
CONSIDERATO IN DIRITTO
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Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
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intercett GLYPH (i cui contenuti sono riportati nella sentenza di primo grado) si desume La Corte di appello ha argomentato (p 13-20) che dalle facvnersaziorf (nella sentenza è descritto l’articolato contesto organizzativo in cui questo ev9avveniva) che l’abitazioe di COGNOME e di COGNOME era stata messa a disposizione del gruppo che si occupava della importazione della droga e che nella perquisizione dell’11/05/2018 COGNOME e un peruviano furono sorpresi intenti a estrarre cocaina da alcuni indumenti del secondo.
La Corte ha evidenziato che la droga veniva venduta al dettaglio nella abitazione di COGNOME e COGNOME, sia per il consumo personale che, in quantità maggiori, per ulteriori cessioni. Dai dialoghi intercettati la Corte ha tratto dati (n contestati nel ricorso) che indicano come la COGNOME: prendesse bilancino, coltello e cellophane per confezionare la droga, facesse da vedetta per assicurarsi che i clienti si allontanassero senza destare sospetti, sollecitasse il marito a continuare i suoi affari e gli addetti allgkvendita ksve g liarsi e ai4ttivarsi per lo smercio, gestisse soldi per pagare i fornitori napoletani, reperisse una pressa utile per estrarre la cocaina dagli indumenti dei trasportatori. Nella sentenza sono analiticamente richiamati i diversi episodi attestanti la esplicita ingerenza attiv della donna nel traffico della droga (p. 15)-16). ( &)
La Corte di appello ha rimarcato che la casa della coppia era il fulcro della materiale quotidiana attività di smercio della droga (in consistenti quantitativi): si curava anche il confezionamento della droga e si svolgevano incontri con i referenti di gruppi criminali stranieri.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Nel ricorso si adduce che la Corte di appello ha omesso di rispondere agli argomenti difensivi concernenti alcuni degli episodi contestati. In particolare, tutt quelli oggetto del capo AB delle imputazioni e quello del 27 settembre 2018 menzionato nel capo A.
Tuttavia, così argomentando, il ricorso trascura che tutte le cessioni di sostanza stupefacente avvennero (come specificato nelle imputazioni) nella abitazione condivisa dalla ricorrente con suo marito, coimputato e smerciatore della droga, con una costante consapevole ingerenza della donna ;1~ nei traffici, come sottolineato nella sentenza, nella quale si precisa anche che la coppia in quella casa viveva, ma consentiva ai complici di utilizzarla anche quando se ne allontanava per le vacanze estive (p. 18).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dekEorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannaAricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cosi decisa il 24/10/2024
Il Consigliere estensore
SEZIONE VI PENALE
2 2 GEN 2025
Il Presidente
NOME COGNOME