Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23740 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23740 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 01/06/2000
avverso l’ordinanza del 09/12/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
viste le conclusioni del PG COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di BARI in difesa di COGNOME il quale espone le ragioni poste alla base del ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza applicativa della custodia in carcere in relazione al reato di detenzione e di trasporto di stupefacente rinvenuto all’interno della sua autovettura, fatto accertato in Bari il 21 novembre 2011.
Il COGNOME era stato tratto in arresto allorquando personale in forza al NOR della Compagnia dei RAGIONE_SOCIALE. di Modugno, a bordo di autoveicolo con abiti non di ordinanza, veniva superato da veicolo condotto a forte velocità e, dopo un breve inseguimento, procedeva al controllo del mezzo alla cui guida si trovava NOME COGNOME. Gli operanti rinvenivano sotto il sedile lato passeggero due panetti che, al successivo test, risultavano positivi all’eroina. Oltre al COGNOME sul veicolo si trovavano, come passeggeri gli altri due indagati NOME COGNOME e NOME COGNOME. Dall’esame della messaggistica dei telefoni mobili di questi, emergeva che l’COGNOME aveva preso contatti con un fornitore di sostanza stupefacente che si trovava a Bitonto con il quale avrebbe dovuto incontrarsi e che il corrispettivo della cessione era pari ad euro settemila; dalle dichiarazioni rese dagli stessi in sede di interrogatorio di garanzia era risultato che COGNOME aveva rappresentato al BAH l’esigenza di portarsi a Bitonto per la consegna dello stupefacente (il BAH peraltro negava di conoscere la natura dell’oggetto della consegna) e il BAH aveva contattato il COGNOME, suo amico, che era in possesso di autovettura. Entrambi escludevano che il COGNOME fosse stato reso edotto delle ragioni del trasferimento a Bitonto, del contenuto dei beni che erano stati collocati nell’autoveicolo, rappresentando altresì che, nel tempo necessario a conseguire lo stupefacente, il COGNOME era rimasto all’interno dell’autoveicolo.
2. Il giudice del riesame a fronte di contestazioni che afferivano all’assenza dell’elemento psicologico del COGNOME evidenziava che, alla stregua degli accordi e delle comunicazioni intercorse tra COGNOME e il suo fornitore, in ragione del tempo necessario per portarsi a COGNOME, della presenza dello stupefacente sotto il sedile del veicolo, era del tutto inverosimile che il COGNOME non avesse partecipato consapevolmente alle attività di acquisto e di trasporto dello stupefacente, sia in ragione degli accordi e delle informazioni che si erano scambiati gli altri due indagati, sia in ragione della preparazione del denaro che era stato dato in corrispettivo al fornitore e di tutte le attività propedeutiche all’acquisizione dello stupefacente, pur escludendo la presenza
costante del COGNOME alle operazione di recupero dei panetti, sia con riferimento alla presenza e alla collocazione dei panetti all’interno del veicolo.
In relazione alle esigenze cautelari il Tribunale del Riesame, evidenziando la gravità del fatto reato, la conoscenza del CONTEH di canali di spaccio non di scarso rilievo, la potenzialità di diffusione della sostanza stupefacente sequestrata, valorizzava la pericolosità dei collegamenti con il mondo del narcotraffico barese ed una concreta e attuale prospettiva di reiterazione anche in ragione della condotta posta in essere in occasione del fatto reato.
Con il primo motivo di ricorso la difesa del COGNOME assume mancanza di motivazione con riferimento alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza rappresentando la insussistenza di uno dei principali elementi indiziari posti a carico del COGNOME e cioè quello di essersi dato alla fuga alla vista del veicolo degli operanti, laddove l’indagato non poteva affatto rappresentarsi che si era in presenza di un controllo delle forze dell’ordine, trattandosi di autoveicolo che non presentava i colori dei veicoli in servizio, né gli occupanti vestivano divise o avevano con loro dispositivi e strumenti per intimare l’alt. Pertanto, la motivazione era del tutto carente anche per le conseguenze che ne venivano tratte in termini di esigenze cautelari.
Con una seconda articolazione assume mancanza di valutazione di tutte le circostanze che deponevano per una mancanza di consapevolezza da parte del COGNOME della presenza dello stupefacente nella sua autovettura, atteso che gli altri due indagati avevano immediatamente escluso la responsabilità del COGNOME nell’acquisto dello stupefacente e la sua consapevolezza delle ragioni del trasferimento a Bitonto, mentre con riferimento al denaro e ai panetti di stupefacente gli stessi erano sicuramente nella disponibilità degli acquirenti che ne avevano occultato la presenza sulla loro persona.
La difesa del ricorrente, nel riportarsi in sede di discussione ai motivi di ricorso ha rappresentato che il CONTEH, allo stato, risulta sottoposto a misura cautelare non detentiva ma che vanta interesse alla definizione dell’incidente cautelare nella prospettiva di domanda indennitaria ai sensi dell’art.314 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 motivi di ricorso risultano manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili.
Va ricordato, in proposito che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta
illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, ovvero che propongano una diversa ricostruzione dei fatti reato, da ritenersi maggiormente convincente e plausibile. In questa prospettiva, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Tale controllo di logicità, comunque, deve rimanere “interno” al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv.276976; Sez.4, n.26992 del 29/05/2013, PM in proc.COGNOME, Rv.255460).
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto generici e privi di un ragionato confronto con la decisione impugnata e non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME).
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale, con riferimento alla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza appare coerente con risultanze investigative e privo di illogicità evidenti. La veste di conducente e proprietario del veicolo in cui era occultato lo stupefacente, suddiviso in panetti e collocato all’interno dell’abitacolo; il fatto di avere accompagnato i due passeggeri a Bitonto nella consapevolezza di dovere eseguire una commissione (ritirare qualcosa); gli accordi e le interlocuzioni intervenute tra i co-indagati e il soggetto che doveva eseguire il rifornimento; la circostanza del possesso da parte di uno di essi di una rilevante somma di denaro necessaria all’acquisto (euro settemila) e la necessità per il CONTEH di arrestare la marcia presso il luogo in cui era fissato l’appuntamento e di riaccompagnare gli amici nel luogo di provenienza; infine il luogo di occultamento dello stupefacente (sedile anteriore lato passeggero), in uno alla spericolata condotta di guida monitorata dalla forze dell’ordine prima che il COGNOME venisse fermato per un controllo, sono tutti elementi valorizzati dal giudice del riesame nel provvedimento impugnato il quale, in modo non
manifestamente illogico, ha ritenuto di potere affermare, sulla base degli standard probatori richiesti nella presente fase, che il COGNOME non solo era consapevole delle finalità illecite della trasferta, ma risultava del tutto adesivo al trasporto dello stupefacente, avendo avuto in più occasioni, nel corso del trasferimento, la possibilità di recedere dal proposito criminoso, secondo quanto previsto dalla pacifica giurisprudenza di legittimità nell’escludere la ipotesi di connivenza non punibile in relazione alla co-detenzione di sostanza stupefacente (Sez.3, n.41055 del 22/09 2015, COGNOME ed altro, Rv.265167; Sez. 4, n.34754 del 2/10/2020, COGNOME NOME, Rv.280244; Sez.6, n.52116 del 15/11/2019, COGNOME NOME, Rv.278064; sez.4, n.34754 del 20/11/2020, COGNOME, Rv.280244; Sez.3, n. 34985 del 16/07/2015, COGNOME ed altro, Rv.264454).
Quanto alle esigenze cautelari la difesa del ricorrente, pur enunciando il tema nel titolo del primo motivo di ricorso, non articola, in sostanza, alcuna doglianza nè in relazione alla ricorrenza di esigenze cautelari, riconosciute dal giudice del riesame in ragione delle concrete modalità realizzative del fatto reato e del comportamento serbato dal prevenuto in contemporanea e successivamente alla realizzazione della condotta, né in relazione alla adeguatezza e alla proporzionalità della misura cautelare in concreto disposta che, da quanto dichiarato dalla difesa del COGNOME in sede di discussione del ricorso per cassazione, risulta essere stata nel frattempo sostituita con misura non detentiva. In ogni caso il giudice del riesame ha rispettato l’obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (Sez.3, n.34154 del 24/04/2018 COGNOME Rv.273674.01; Sez.2, n.6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv.282767; sez.5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv.282991- 01).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero di responsabilità, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, che ritiene congrua come da dispositivo.
Seguono da dispositivo i provvedimenti consequenziali, concernenti gli avvisi di legge ai sensi dell’art.94 comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente