Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43579 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43579 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e vizio della motivazione in punto di responsabilità, con particolare riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ed alla cosiddetta “connivenza non punibile”, nonché in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, oltre ad essere privi di concreta specificità e reiterativi (al fine di introdurre un lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01), sono anche manifestamente infondati;
che, invero, in tema di concorso di persone nel reato, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo – morale o materiale – all’altrui condotta criminosa (cfr. Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 258953 – 01; Sez. 6, n. 7985 del 26/05/1993, COGNOME, Rv. 194910 – 01);
che, infatti, l’attività costitutiva del concorso può essere configurata da qualsiasi contributo, materiale o psicologico, consapevolmente apportato a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione dell’azione criminosa e, stante la struttura unitaria del reato concorsuale, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa (cfr. Sez. 2, n. 51174 del 01/10/2019, Lucà, Rv. 278012; Sez. 1, n. 1309 del 01/12/1980, dep. 1981, Moschitta, Rv. 147694);
che, inoltre, con particolare riguardo alla truffa in concorso, la messa a disposizione di una propria carta ove sia confluito l’incameramento dell’ingiusto profitto derivante dalla condotta decettiva altrui, costituisce un contributo concorsuale di decisiva rilevanza alla realizzazione della truffa, circostanza che impone di ascrivere un ruolo essenziale nella consumazione dell’illecito;
che, infine, quanto alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 99, secondo comma, n. 1, cod. pen., trattandosi di recidiva specifica, l’onere argomentativo del giudice deve ritenersi adeguatamente assolto, essendo stata esaminata in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., l’esistenza sia del presupposto formale, rappresentato dalla previa condanna per un delitto non
colposo della stessa indole, che di quello sostanziale, costituito dalla magg colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si ved in particolare, pagg. 4 e 5 dove è stato richiamato il percorso della ricorrente sua aumentata e progressiva pericolosità);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 29 ottobre 2024.