Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17985 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17985 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 20/09/1977
avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova in data 6 novembre 2024, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di
Savona in data 1 dicembre 2023, con la quale è stato condannato per il reato di cui all’art.
73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390;
rilevato che il motivo di ricorso, con cui si contesta l’affermazione di responsabilità
inammissibile, in quanto costituisce mera riproposizione di un profilo di censura già
adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati: la Corte, infatti, ha valorizzato la c
tenuta dal ricorrente alla vista dai militari, accelerando l’andatura del mezzo, ponendo i essere delle repentine svolte e quindi una brusca frenata, che consentiva al correo,
materialmente in possesso del narcotico, di darsi alla fuga; egli, invece, non riuscì a dars alla fuga perché bloccato dai militari, e spense i telefoni cellulari in suo possesso prima c
costoro potessero impedirglielo (pp. 1, 3 e 4 sentenza ricorsa);
ritenuto, in ogni caso, che le doglianze sono relative alla valutazione della prova ed alla ricostruzione del fatto, ovvero a profili riservati alla cognizione del giudice di meri quindi non deducibili in sede di legittimità, in presenza di una motivazione congrua, che da conto dell’iter logico giuridico e delle ragioni sottese della decisione;
ritenuto, quanto alla ipotesi della mera connivenza non punibile, che il ricorrente non si confronta in alcun modo con la motivazione dei giudici di merito, e con la circostanza per cui, essendo alla guida del mezzo in cui sapeva essere custodito il narcotico, ha contribuito ad agevolare la commissione del reato ed è certamente chiamato a rispondere della condotta di trasporto cui pure fa riferimento l’imputazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025
DEPOSITATA