Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27083 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27083 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato il 13/07/2001 in Senegal avverso l’ordinanza del 15/05/2025 del Tribunale di Torino, sezione per il riesame.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Torino, sezione per il riesame, con l’ordinanza in epigra ha confermato il provvedimento coercitivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di NOME COGNOME arrestato il 30 aprile 2025 per il reato detenzione (in concorso con NOME COGNOME non ricorrente) a fini di cessione d stupefacenti del tipo cocaina e crack (60 gr. in grumi e 8,6 gr. in dosi). GLYPH
71)
La prova cautelare delle illecite attività dell’indagato emergeva dagli es investigativi che avevano condotto all’arresto dei due occupanti dell’alloggio ( terzo soggetto, inseguito dalle forze dell’ordine, era riuscito a fuggire), all’i del quale erano stati rinvenuti vari reperti, residui della droga gettata scarico del wc poco prima dell’irruzione della polizia giudiziaria, indicativi dell preparazione in atto di sostanza da confezionare, in parte già pesata confezionata, nonché di una pentola di acqua in ebollizione con relative tazze pe la preparazione di altre dosi. A fronte di tali circostanze non rilevava, ad av del Tribunale, la dichiarazione confessoria di COGNOME secondo il quale Dio sarebbe stato un coinquilino non coinvolto nelle operazioni di detenzione e preparazione della droga destinata allo spaccio, che erano solo a lui ascrivibili.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, che h denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza d riesame per il profilo della gravità indiziaria, attesa l’ingiustificata svalut della tesi difensiva della mera connivenza non punibile di NOME, rispetto al illecite attività ascrivibili al coindagato Black che ne aveva peraltro rivendi l’esclusiva responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso si palesa inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, oltre che sprovvisto del requisito di specificità.
In linea di fatto, appare invero evidente la genericità della doglianz difensiva, che neppure si misura con l’ampio e convincente apparato argomentativo dell’ordinanza del riesame.
Il Tribunale, nel desumere la prova cautelare dagli esiti investigativi c avevano condotto all’arresto dei due occupanti dell’alloggio, ha osservato ch all’interno dell’abitazione venivano rinvenuti non solo i residui della droga, di gli occupanti avevano cercato di disfarsi gettandola nello scarico del wc appena avvertiti dal terzo complice (riuscito a fuggire) dell’imminente irruzione del polizia giudiziaria, ma anche di ulteriori reperti indicativi della preparazion atto di sostanza stupefacente da confezionare, in parte già pesata e confeziona in dosi, oltre una pentola di acqua in ebollizione con relative tazze pe preparazione di altre dosi.
Di talché, a fronte di tali inequivoche circostanze di fatto appariva n verosimile l’assunzione di responsabilità esclusiva da parte del coíndagato COGNOME per le descritte operazioni di detenzione, preparazione e confezionamento della
droga, che viceversa erano in corso di palese esecuzione all’interno dell’allogg coabitato dai due indagati.
3. Sotto il profilo del presupposto di gravità indiziarla proprio della prese fase cautelare, che resta distinto dalla regola di giudizio per l’affermazion
colpevolezza e la condanna dell’imputato, ritiene pertanto il Collegio che decisione del riesame, siccome congruamente e logicamente argomentata in
fatto, risulta insindacabile in sede di scrutinio di legittimità del provvedim impugnato.
In linea di diritto, la decisione del riesame appare infine coerente con principio giurisprudenziale per il quale, in tema di stupefacenti, la differenza
concorso nel delitto di illecita detenzione e connivenza non punibile risiede n fatto che nell’uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale
materiale, all’altrui proposito criminoso, e che questo sia suscettibil manifestarsi – come è stato riscontrato nel caso in esame – anche in forma
agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anc implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell’altra
mantenuto, da parte dell’agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto (Sez. n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287403; Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280244-02; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, COGNOME, Rv. 264454).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va dichiara inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa dell ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 09/07/2025