Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40829 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40829 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Fardella il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 7/04/2025 emessa dalla :Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, il quale conclude per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello escludeva l’aggravante della recidiva e confermava la condanna per il reato di cui all’art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, negando l’applicazione della pena sostitutiva della
detenzione domiciliare.
Avverso tale decisione, il ricorrente ha formulato tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo e secondo motivo il ricorrente si duole della contraddittorietà e illogicità della motivazione relativamente all’omesso riconoscimento della mera connivenza non punibile, nonché dell’esclug ,ione della destinazione dello stupefacente all’uso personale del figlio.
Evidenzia la difesa come NOME COGNOME ha sostanzialmente ammesso che il figlio detenesse marijuana, conservata all’interno di un armadio di sua esclusiva pertinenza, così come non ha negato di essere consapevole che il figlio avesse coltivato alcune piantine le cui inflorescenze essiccate erano state successivamente rinvenute nel corso della perquisizione. Tuttavia, i giudici di merito avrebbero escluso la connivenza non punibile omettendo di considerare che il figlio dell’imputato aveva, nell’immediatezza dei:fatti, confessato di essere l’unico responsabile della coltivazione e della successiva detenzione.
A ciò doveva aggiungersi che l’imputato aveva spiegato, sia pur solo in dibattimento, di non coabitare stabilmente con il figlio all’interno della casa familiare, in quanto, all’epoca dei fatti, era in corso la separazione dalla moglie, come dimostrato da documentazione che, immotivatamente, la Corte di appello non prendeva in esame.
Infine, forniva una logica giustificazione d& fatto di essersi ritratto in un fotografia raffigurante alcune piante di marijuana, ‘assumendo di aver inviato tale foto alla moglie, per dimostrare la condotta del figlio, oggetto di contrasti e rimproveri da parte dei genitori.
Nonostante tali elementi, i giudici di merito avevano negato la sussistenza di un’ipotesi di connivenza non punibile, sul presupposto, del tutto indimostrato, secondo cui l’imputato avesse agevolato la condotta illecita del figlio.
Infine, si deduceva che la sostanza stupefacente non era in alcun modo destinata allo spaccio, bensì all’uso esclusivo di COGNOME NOME, evidenziando anche che la somma di denaro rinvenuta – pari ad €150,00 – derivava da regali natalizi ricevuti dal predetto e che il bilancino di precisione descritto nella perquisizione altro non era che una comune bilancia per uso alimentare.
2.2. Con il terzo motivo si censura, per violazione di legge, il diniego della sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare. Evidenzia il ricorrente che, pur non avendo avanzato alcuna : istanza in tal senso all’esito del giudizio di primo grado, la richiesta di pena sostitutiva era stata proposta nel corso del giudizio di appello senza che potesse individuarsi alcuna causa ostativa a fronte della mancata richiesta avanzata in primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Corte di appello, nell’affrontare le dog(ianze proposte dall’imputato, ha indicato una serie di elementi di mero sospetto, non fornendo una motivazione immune da vizi di manifesta illogicità in ordine al diretto coinvolgimento del ricorrente nella condotta di detenzione illecita di stupefacente.
La motivazione, invero, si fonda sulla pretesa inattendibilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dall’imputato, in ordine alla sua presenza saltuaria nell’abitazione familiare, nonché sulla ritenuta consapevolezza circa la detenzione di piante e sostanza stupefacente da parte del fio°.
2.1. Le considerazioni svolte nella sentenza di appello sono entrambe non dirimenti ai fini dell’accertamento di un’ipotesi di concorso della detenzione, fattispecie che presuppone non già la mera consapevolezza dell’attività illecita materialmente svolta da altri, bensì un contributo causale, quanto meno in termini di agevolazione, istigazione o rafforzamento dell’altrui proposito criminoso.
Per consolidata giurisprudenza, la differenza tra concorso nel delitto di illecita detenzione e connivenza non punibile risiede nel i fatto che nell’uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all’altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell’altra è mantenuto, da parte dell’agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto (da ultimo, Sez.3, n.544 del 12/12/2024, dep.2025, Giaquinto, Rv. 287403.
Applicando tale principio in una fattispecie si”milare a quella in esame, si è ritenuto che la responsabilità a titolo concorsuale del familiare convivente non può desumersi dalla circostanza che la droga sia custodita in luoghi accessibili della casa familiare, dal momento che la mera convivenza non può essere assunta quale prova del concorso morale (Sez.6, n.52116 del 15/11/2019, Finizio, Rv. 278064; si veda anche Sez.3, n. 41055 del 22/9/2015, COGNOME, Rv. 267167, relativa ad un’ipotesi in cui la Corte ha escluso che fosse sufficiente per configurare il concorso nella detenzione di sostanza stupefacente l’accertamento di un rapporto di coabitazione nell’appartamento in cui la droga era custodita).
2.2. Con riferimento al rinvenimento del bilancino elettronico, si rileva come neppure tale dato fattuale fornisca un concreto elemento di valutazione, non solo
in riferimento all’ipotesi del concorso dell’imputato ma, a ben vedere, neanche in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta.
Deve precisarsi, infatti, che il possesso di uno strumento di pesatura di precisione, ove non accompagnato da altri elementi sintomatici della destinazione allo spaccio, è un elemento neutro.
L’esigenza di pesare la sostanza stupefacente, infatti, ben può ricorrere sia nel caso di assunzione personale della stessa (per procedere all’assunzione singola di una sostanza stupefacente non preventivamente suddivisa), sia nei casi di piccolo spaccio (per il confezionamento in dosi del quantitativo costituente la scorta di stupefacente destinata alla cessione), come nelle fattispecie più gravi (è il caso, ad esempio, di un soggetto inserito in una stabile organizzazione, che assume il ruolo di “confezionatore” della droga). .
L’ambivalenza probatoria della disponibilità di strumenti di pesatura, dunque, non fornisce di per sé elementi di certezza in ordine alla detenzione di stupefacente per finalità di spaccio.
Ciò comporta che, nei confronti di un soggetto che assume di essere a conoscenza della detenzione di droga da parte del figlio (dichiaratosi abituale assuntore), l’accertata disponibilità da parte di quest’ultimo di un bilancino non consente di desumerne la sicura destinazione alo spaccio, piuttosto che all’uso personale, della droga e, conseguentemente, diviene un elemento privo di valenza indiziaria in relazione al concorso nel reato.
2.3. Applicando tali coordinate ermeneutiche, le argomentazioni utilizzate dalla Corte di appello si pongono ai limiti della motivazione apparente, posto che l’allegazione della circostanza della presenza saltuaria all’interno dell’abitazione, ove pure ritenuta inattendibile, è di per sé neutra ai fini della dimostrazione del concorso nella detenzione, proprio perché – in base ai principi sopra richiamati pur ove fosse accertata la stabile convivenza, ciò non escluderebbe la fattispecie della connivenza non punibile.
Relativamente alla consapevolezza della presenza della sostanza stupefacente all’interno dell’abitazione, si tratta di un elemento non univocamente indicativo del 444.9 concorso nel reato, occorre la dimostrazione di un quid pluris comportante quanto meno l una forma di agevolazione rispetto alla condotta illecita.
Alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, dovendo la Corte di appello Procedere alla rivalutazione nel merito del materiale probatorio, facendo corretta applicazione dei principi in tema di connivenza non punibile sopra indicati.
Il residuo motivo di ricorso, relativo al diniego della sostituzione della pena
detentiva con la detenzione domiciliare, è assorbito dall’accoglimento dei motivi attinenti all’accertamento della responsabilità dell’imputato.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso il 4 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente